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La mera pendenza di una pratica di condono non comporta l’automatica sospensione dell’ordine di demolizione.-Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2012, n. 190-commento

 

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Condono ordine demolizioneL’ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo in ipotesi di attuale inconciliabilità con atti amministrativi che abbiano sanato l’abuso, sicché la mera pendenza di una pratica di condono non comporta l’automatica sospensione dell’ordine di demolizione, essendo devoluta al GE la valutazione discrezionale del contemperamento, allo stato degli atti, dell’interesse pubblico del ripristino della legalità e di quello del condannato a evitare l’irreparabilità di un pregiudizio in pendenza di un procedimento che potrebbe sfociare nell’eliminazione della sanzione amministrativa

 

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