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Accesso al pubblico impiego e concorso pubblico (TAR Sent. N. 00115/2012)-commento e testo- Mariangela Claudia Calciano

 

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Diritto.it

Il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone efficiente dell’Amministrazione. A tale principio costituzionale è ammessa una deroga solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, secondo i criteri adottati dal Legislatore nell’ambito della propria discrezionalità, entro i limiti che pone la necessità di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il principio di concorsualità espresso dall’art. 97, comma 3, Cost., opera non solo in materia di accesso, per la prima volta ai pubblici impieghi, ma anche per la progressione verticale di carriera dei pubblici dipendenti.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, ha stabilito che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone efficiente dell’Amministrazione.

A tali principi costituzionali è ammessa una deroga solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, secondo i criteri adottati dal Legislatore nell’ambito della propria discrezionalità, entro però i limiti che pone la necessità di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Al principio generale del concorso pubblico soggiace pure l’accesso dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a funzioni più elevate con relativa progressione di carriera.

Pertanto, nell’attuale contesto costituzionale il passaggio da una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello oggi in vigore che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permetta un selettivo accertamento delle attitudini, anche laddove si tratta di una progressione verticale

di carriera.

Per questa ragione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di plurime disposizioni di legge, nella parte in cui prevedevano il passaggio a fasce funzionali superiori in deroga alla regola del concorso pubblico o comunque non prevedevano alcun criterio selettivo, ovvero riservavano esclusivamente o in maniera ritenuta eccessiva, al personale interno l’accesso alla qualifica superiore.

 

 

Accesso al pubblico impiego e concorso pubblico (TAR Sent. N. 00115/2012)

 

N. 00115/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01023/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2011, proposto da***

contro***

nei confronti di***

 

per l’annullamento

 

a) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 299/2010 dell’1.12.2010, recante “Modifica dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale 2010-2012 e revoca della precedente delibera di Giunta Comunale n. 283 del 12.11.2010”, pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente in pari data e per 15 giorni consecutivi, con la quale il Comune di Cerreto Sannita, previa istituzione all’interno del IV, Settore del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, - ctg. D1 ha deliberato di “procedere alla copertura del suddetto posto a mezzo di selezione interna”;

 

b) della Determinazione del Settore 2°, reg. gen. n. 825/2010 dell’1.12.2010 (reg. del settore n. 324/2010) con la quale il Comune ha bandito la selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale - cat. D, ivi incluso l’allegato Bando di selezione ;

 

c) della Determinazione del Settore 2°, reg. gen. n. 864/2010 del 14.12.2010 (reg. del settore n. 340/2010) di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione interna per l’attribuzione del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in cui figura vincitore Filippelli Ansillo Alberto;

 

d) di tutte le operazioni concorsuali, nonché dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 dell’11.12.2010, n. 2 dell’11.2.2010, n. 3 del 13.12.2010 e n. 4 del 13.12.2010, relativi alla su indicata procedura selettiva;

 

e) della Determinazione del Settore 2°, reg. gen. n. 869/2010 del 14.12.2010 (reg. del settore n. 341/2000), con la quale si è proceduto all’inquadramento giuridico ed economico nel posto di Comandante del Corpo di Comandante della Polizia Municipale - Cat. “D” - settore IV di Filippelli Ansillo Alberto;

 

f) del contratto individuale di lavoro, successivamente stipulato dal controinteressato relativamente alle funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

 

g) di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o presupposto;

e per la condanna

dell’intimato Comune, previa declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro medio tempore eventualmente stipulato con il vincitore del concorso interno, al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 del D.L. vo n. 104/2010 ed art. 2058 cod. civ.; ovvero in subordine al ristoro per equivalente monetario di tutti i pregiudizi patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente per la perdita di chance di ricoprire il posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Filippelli Ansillo Alberto;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Premette Forgione Giovanni di essere laureato in Scienze Giuridiche, di vantare un’ampia e pluriennale esperienza lavorativa e professionale nel settore delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale e di prestare attualmente servizio, in qualità di responsabile dell’Area di Polizia Municipale, alle dipendenze del Comune di San Cipriano di Aversa, con contratto di lavoro a tempo determinato.

Aggiunge che il Comune di Cerreto Sannita, con deliberazione di Giunta Comunale n. 299/2010 dell’1.12.2010, recante: “Modifica dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale 2010-2012, aveva istituito nella dotazione organica dell’Ente, all’interno del IV Settore, (Corpo di Polizia Municipale) un nuovo posto di categoria D1 relativo alla qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, conseguentemente deliberando di procedere alla copertura del predetto posto con ricorso ad una procedura selettiva interna, per titoli ed esami, con “attribuzione di diverso profilo professionale per professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente” e, quindi, con determinazione del Settore 2°, reg. gen. n. 825/2010 dell’1.12.2010, ovvero nello stesso giorno di istituzione del posto, bandendo il relativo concorso interno.

Tanto premesso e preso atto che il predetto concorso si era concluso con l’attribuzione del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale a Filippelli Ansillo Alberto, unico partecipante alla selezione interna, ritenendosi in possesso (anche per la circostanza di aver già ricoperto il posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale) di tutti i requisiti per concorrere con possibilità di successo alla copertura, mediante pubblico concorso, del posto de quo presso il Comune di Cerreto Sannita, Forgione Giovanni, con ricorso notificato il 10.2.2011 e depositato il giorno 23 successivo, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale gli atti in epigrafe, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione di legge (artt. 97 e 98 Cost.; art. 35 D. L. vo n. 135/2001) - Eccesso di potere (per illogicità, sviamento di potere, travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto, violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa) - Illegittimità derivata, lamentando il contrasto con la rubricata normativa dell’impugnata delibera giuntale n. 299/2010, nella parte in cui avrebbe previsto l’istituzione nella dotazione organica di un nuovo posto di Area professionale D1, individuato all’interno del Settore IV, stabilendo, al contempo, di ricoprire tale posto, afferente alla qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, mediante l’attivazione di un concorso riservato esclusivamente al personale interno all’Ente, così illegittimamente sottraendo alla regola del pubblico concorso l’assegnazione di un posto istituito ex novo e, per giunta, connotato da particolare qualificazione professionale; all’uopo il ricorrente riferisce di quella giurisprudenza costituzionale ed ordinaria che, in diretta applicazione dell’art. 97 Cost., sancirebbe il concorso pubblico quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, nessuna esclusa, in grado di garantire una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito ed aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente definiti, dovendosi ritenere incostituzionali tutte le selezioni caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi.

2) Violazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990) - Eccesso di potere (per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, violazione del principio di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa) - Illegittimità derivata, lamentando l’illegittimità della impugnata delibera giuntale n. 299/2010 e della successiva determinazione n. 825/2010 di indizione della procedura, secondo le modalità del concorso interno, sull’erroneo presupposto che il profilo lavorativo di Comandante del Corpo di Polizia Municipale sarebbe caratterizzato da una professionalità acquisibile solo all’interno dell’Ente, mentre, alla stregua della richiamata giurisprudenza, la figura del Comandante dei VV.UU. implicherebbe una competenza ed una qualificazione professionale, quantunque di particolare specificità, che ben potrebbero essere reperite facendo appello al mercato del lavoro poiché non legate esclusivamente all’esperienza ed alla professionalità maturate all’interno dell’Ente che bandirebbe il concorso

Relativamente alla. richiesta di risarcimento danno ingiusto - in forma specifica ex art. 2058 cod. civ con condanna del Comune alla ripetizione della procedura di reclutamento per la copertura del posto de quo mediante l’indizione di pubblico concorso, in applicazione dell’art. 35 del D.L. vo n. 165/2001, con le modalità ed i principi ivi stabiliti, o, quanto meno, in forma generica, per equivalente monetario ex art. 2043 cod. civ. - avanzata dal ricorrente, quest’ultimo evidenzia che la mancata attivazione di una procedura concorsuale a rilevanza esterna lo avrebbe privato di una concreta ed effettiva chance di successo per il conseguimento del posto de quo e, quindi, dell’altissima probabilità, stante le capacità professionali acquisite e l’esperienza già maturata quale Comandante del Corpo di P.M. presso altri Enti, di essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune resistente.

Quanto alla colpa dell’Amministrazione, attesa anche la ingiustificata e pervicace volontà di portare a termine ad ogni costo il concorso interno bandito (nonostante il Consiglio Comunale di Cerreto Sannita, con delibera, n. 55 del 10.12.2010, avesse invitato la Giunta Comunale, il Segretario Generale ed il Settore burocratico procedente a desistere dal portare a compimento tale selezione interna, siccome in contrasto con i principi e le norme in materia di accesso al pubblico impiego), le violazioni risulterebbero particolarmente gravi e, per giunta, consumate in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi e giurisprudenziali pacifici e tali da palesare la totale negligenza ed avventatezza dell’Ente Civico.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cerreto Sannita, preliminarmente eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità, sotto vari profili, del proposto gravame, del quale, nel merito, ne ha sostenuto l’infondatezza.

Si è costituito in giudizio anche il controinteressato Filippelli Ansillo Alberto chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività proposta dal resistente Comune, atteso che l’atto di gravame sarebbe stato notificato in data 15-18.3.2011, nel mentre, anche a volersi considerare la data dell’ultimo dei provvedimenti impugnati, vale a dire la determina n. 869 del 14.12.2010 - con la quale si è proceduto all’inquadramento giuridico ed economico nel posto di Comandante del Corpo di Comandante della Polizia Municipale - Cat. “D” - settore IV di Filippelli Ansillo Alberto - pubblicata per quindici giorni consecutivi, il termine ultimo per ricorrere sarebbe spirato già in data 27.2.2011.

1.1. In contrario deve rilevarsi che il ricorso, sì come notificato in data 10.2.2011 e, rispetto alla suddetta impugnata determina, si presenta tempestivamente proposto.

2. Altra eccezione sollevata dal resistente Comune inerisce al difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, attesa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di selezione interna, volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale ed, in subordine, analogo difetto di giurisdizione sussisterebbe in relazione agli atti successivi all’approvazione della graduatoria redatta all’esito della procedura.

2.1. Entrambe le eccezioni vanno disattese.

2.3. Al riguardo basterà rilevare che, nella controversia alla disamina del Collegio, non viene in rilievo il bando di concorso in sé e l’intera procedura concorsuale che ne è conseguita, ma unicamente la scelta (logicamente anteriore rispetto alla indizione della procedura) del Comune di Cerreto Sannita, di privilegiare una certa procedura anziché altra per la copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, rispetto alla quale gli atti impugnati hanno soltanto esplicitato il provvedimento implicito nella scelta effettuata.

2.4. Ma, anche in relazione alla ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione, proposta in via di subordine, relativamente agli atti successivi all’approvazione della graduatoria redatta all’esito della procedura (Determinazione del Settore 2°, reg. gen. n. 869/2010 del 14.12.2010 con la quale si è proceduto all’inquadramento giuridico ed economico nel posto di Comandante del Corpo di Comandante della Polizia Municipale - Cat. “D” - settore IV di Filippelli Ansillo Alberto e contratto individuale di lavoro, medio tempore, stipulato con il controinteressato relativamente alle funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale), la giurisdizione del giudice amministrativo resta ferma.

Invero, alla stregua di quanto si andrà esponendo, la violazione da parte del Comune di Cerreto Sannita della regola indefettibile del pubblico concorso sancita dall’art. 97 Cost. deve far ritenere i predetti atti come affetti nullità insanabile, rilevabile da qualsiasi giudice ed in qualsiasi giudizio, e, come tali, autonomamente caducati in conseguenza dell’annullamento dell’intera procedura concorsuale e degli atti ad essa prodromici, senza che, sul punto, possa porsi alcuna questione di giurisdizione.

 

Pertanto rispetto a tutti i provvedimenti impugnati, e, più in generale, nella controversia in esame, deve ritenersi sussistente la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

3. La questione, così come posta dal ricorrente induce, altresì, alla verifica della sussistenza di un suo interesse personale, concreto ed attuale ad impugnare gli atti prodromici alla procedura concorsuale e la medesima procedura esperita a cui il ricorrente non ha potuto prender parte a motivo della suddetta opzione provvedimentale.

3.1. Nella fattispecie, la lesione del suo interesse si è verificata proprio all’atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 299/2010 dell’1.12.2010, pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente in pari data e per 15 giorni consecutivi, con cui, nel modificare (previa revoca della precedente delibera di Giunta Comunale n. 283 del 12.11.2010), la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno del personale 2010-2012, il Comune di Cerreto Sannita, nel prevedere l’istituzione all’interno del IV, Settore del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, - ctg. D1, ha deliberato di “procedere alla copertura del suddetto posto a mezzo di selezione interna”, precludendosi, in tal modo la possibile attivazione del concorso pubblico in relazione al posto di interesse del ricorrente.

Non v’è dubbio che quest’ultimo è legittimato a dolersi della suddetta delibera, così come degli atti rispetto ad essi meramente attuativi e consequenziali, costituiti dalla determinazione del Settore 2°, reg. gen. n. 825/2010 dell’1.12.2010 (reg. del settore n. 324/2010) con la quale il Comune ha bandito la selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura del predetto posto, nonché dagli atti successivi della procedura concorsuale. La legittimazione a ricorrere presuppone, infatti, la titolarità di un interesse giuridicamente protetto personale ed attuale, in conseguenza della lesione subita nella propria sfera giuridica, non mirando il soggetto che agisce nel processo amministrativo direttamente al soddisfacimento del pubblico interesse compresso da un uso scorretto del potere da parte della pubblica amministrazione, ma piuttosto ad assicurarsi l’effetto favorevole al quale aspira (ossia il bene della vita il cui mantenimento o la cui acquisizione risultano pregiudicati dal provvedimento amministrativo), attraverso l’annullamento di quest’ultimo ed (in caso di interesse pretensivo), la corretta reiterazione del potere, in grado di rimuovere la lesione arrecata alla propria sfera giuridica.

Con riferimento al reclutamento dei pubblici dipendenti, la posizione del soggetto che intende accedere ad una pubblica amministrazione ed è, ovviamente, in possesso di determinati requisiti è particolarmente presa in considerazione dalla norma, per cui quel soggetto si differenzia dal quisque de populo (che ha, invece un interesse indifferenziato alla legittimità degli atti amministrativi), per modo che la regola del pubblico concorso dettata dall’art. 97 Cost. è posta anche a presidio dell’interesse del singolo a conseguire un posto di lavoro.

A tal proposito, non sarà fuor luogo richiamare il disposto dall’art. 4 Cost., per il quale la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ed, in linea con tale disposto, ritenere che il singolo il quale, al fine di esercitare un’attività lavorativa, intenda partecipare ad un pubblico concorso, legittimamente si dolga di un provvedimento dell’amministrazione con cui sia stata scelta una modalità di provvista dell’ufficio diversa dal concorso pubblico e tale da precludergli l’accesso ai pubblici uffici.

4. Altra eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente Comune attiene alla mancanza di interesse del ricorrente ad impugnare gli atti prodromici e la stessa procedura selettiva interna indetta dal Comune per la copertura del posto, solo si considerino i presupposti giuridico-fattuali in base ai quali il Comune si è determinato ad indire la suddetta procedura; in particolare la scelta, di spettanza esclusiva degli organi di vertice del Comune e del tutto insindacabile, di coprire il posto mediante selezione interna sarebbe motivata in quanto dalla stessa non sarebbe derivato alcun costo aggiuntivo per il personale, né un aumento del numero dei dipendenti; conseguentemente, anche in ipotesi di annullamento degli atti impugnati, cui faccia seguito la richiesta di condanna alla “indizione di pubblico concorso in applicazione dell’art. 35 del D.L. vo n. 165/2001, con le modalità ed i principi ivi stabiliti,” giammai potrebbe farsi luogo ad alcuna procedura concorsuale aperta a soggetti esterni “in quanto quest’ultima condurrebbe inevitabilmente all’aumento del personale in organico e, quindi, ad una lievitazione della spese”.

4.1. L’eccezione è priva di pregio attesa l’impossibilità giuridica di rendere da parte del Comune una motivazione “meramente economica” a supporto della scelta della selezione interna per la copertura del posto de quo, in alternativa al concorso pubblico, che, alla stregua di quanto si andrà esponendo, si pone come inevitabile per la copertura del posto de quo.

5. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua di entrambe le censure che, in quanto strettamente connesse sul piano logico-giuridico, possono trattarsi congiuntamente.

6. Nella prima censura parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 97 e 98 Cost. e dell’art. 35 D. L. vo n. 135/2001, lamentando l’illegittimità della impugnata delibera giuntale n. 299/2010, nella parte in cui avrebbe previsto l’istituzione nella dotazione organica di un nuovo posto di particolare qualificazione professionale, afferente alla qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, di Area professionale D1, individuato all’interno del Settore IV, stabilendo, al contempo, di ricoprire tale posto, mediante l’attivazione di un concorso riservato esclusivamente al personale interno all’Ente, anziché attraverso un pubblico concorso.

Ad avviso di parte ricorrente deporrebbe in tal senso, oltre alla giurisprudenza costituzionale che, in diretta applicazione dell’art. 97 Cost., sancirebbe la regola del concorso pubblico, quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per tutte le pubbliche amministrazioni, anche il Legislatore ordinario che, in rigorosa applicazione dei richiamati precetti costituzionali, avrebbe previsto con il rubricato art. 35 del D.L. vo n. 165 del 2001, ponendo una disciplina espressione di principi generali e di immediata applicazione, che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe avvenire tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta “che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno”, con la conseguenza che la procedura di copertura dei posti disponibili in dotazione organica non potrebbe mai avvenire inibendo completamente l’accesso dall’esterno; al riguardo, sia la giurisprudenza costituzionale che quella amministrativa, avrebbero sempre affermato la necessità che la procedura selettiva comunque dovrebbe consentire un’adeguata e proporzionata partecipazione a favore di chi non sarebbe già dipendente, quanto meno nelle misura della metà dei posti messi a concorso.

6.1. L’ordine di idee di parte ricorrente merita condivisione.

6.2. Come già rilevato dalla Sezione nella sentenza n. 1300 del 3 marzo 2011 in relazione a fattispecie analoga, per consolidata Giurisprudenza condivisa dal Collegio (ex multis: T.A.R. Calabria, Catanzaro, 11 marzo 2002, n. 567) il principio di concorsualità espresso dall’art. 97, comma 3, Cost., opera non solo in materia di accesso, per la prima volta ai pubblici impieghi, ma anche per la progressione verticale di carriera dei pubblici dipendenti. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, ha stabilità che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone efficiente dell’Amministrazione. A tali principi costituzionali è ammessa una deroga solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, secondo i criteri adottati dal Legislatore nell’ambito della propria discrezionalità, entro però i limiti che pone la necessità di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione (così, tra le altre, Cost. Cost., 26.1.2004, n. 34). Al principio generale del concorso pubblico, secondo la giurisprudenza costituzionale, soggiace pure l’accesso dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a funzioni più elevate con relativa progressione di carriera (Corte Cost. 31.11.2005, n. 407; 24.7.2003, n. 274).

Pertanto, nell’attuale contesto costituzionale il passaggio da una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello oggi in vigore non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permetta un selettivo accertamento delle attitudini, anche laddove si tratta di una progressione verticale di carriera. Per questa ragione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di plurime disposizioni di legge, nella parte in cui prevedevano il passaggio a fasce funzionali superiori in deroga alla regola del concorso pubblico o comunque non prevedevano alcun criterio selettivo, ovvero riservavano esclusivamente o in maniera ritenuta eccessiva, al personale interno l’accesso alla qualifica superiore >> (C. di S., Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7248).

E’ stato altresì rilevato che, in un ordinamento democratico, ove l’azione amministrativa per il perseguimento delle finalità pubbliche è separata nettamente da quella di governo, il concorso pubblico quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, rappresenta il metodo migliore per la “provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed a servizio esclusivo della Nazione“ (Corte Cost. n. 1/2009).

I fondamentali principi posti dalla legislazione dello Stato mirano ad evitare lo scivolamento verso l’alto del personale della Pubblica Amministrazione.

In perfetta coerenza ai su riferiti principi di rango costituzionali compendiati nell’art. 98 Cost., la normativa di settore tuttora impone per l’assegnazione ai pubblici uffici il ricorso a procedure concorsuali, che salvaguardino l’accesso dall’esterno (Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1108/2001, in relazione alla quale con ordinanza n. 5729 del 23.10.2001, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione):

6.3. Tanto si evince, anzitutto, dal combinato disposto degli artt. 36 e 36 bis del D.L. vo n. 29/1993, i cui principi (oggi trasfusi nell’art. 25 del D.L. vo n. 165/2001), per effetto dell’espresso rinvio contemplato nell’art. 88 del D.L. vo n. 267/2000, risultano applicabili anche agli Enti Locali.

Le disposizioni in commento, nel disciplinare la fase di reclutamento del personale, prevedono, infatti, che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno.

D’altro canto, ai sensi delle citate norme, i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - che gli Enti Locali, nell’esercizio della loro autonomia sono chiamati ad adottare - dovranno disciplinare le “dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti”, e, dunque, anche in modo da garantire l’accesso dall’esterno.

Vero è che il richiamato Testo Unico, all’art. 91 - invocato dal resistente Comune - espressamente consente agli Enti Locali, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, di prevedere concorsi interni riservati al solo personale dipendente, ma ciò solo in relazione a particolari profili o figure caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente.

Lo stesso art. 4 del C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali ha disciplinato l’area operativa dell’istituto della progressione verticale nel rispetto dei su indicati principi, peraltro espressamente richiamati, limitandola ai posti che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno, ovvero, con riferimento agli Enti che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, ai posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’Ente.

6.4. E’in tale consolidato quadro normativo e giurisprudenziale che deve coerentemente inquadrarsi il D.L. vo n. 27.10.2009, n. 150 che, introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il divieto generalizzato di selezioni interne (e non solo di progressioni verticale come vorrebbe il resistente Comune) altro non ha fatto che positivizzare un indirizzo normativo e giurisprudenziale consolidato, alla stregua del quale, l’esperimento di progressioni verticali ed, in genere, il ricorso a concorso interno, che compromettono un adeguata accesso dall’esterno devono ritenersi illegittime, anzi, incostituzionali.

In particolare l’art. 52, comma 1, del D.L. vo n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.L. vo 27.10.2009, n. 150 prevede che: << I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori ed istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo i principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorso per l’accesso alle aree superiori >>.

Siffatta disposizione presenta un contenuto precettivo talmente categorico e stringente da non lasciare alcun spazio alla previsione del citato art. 91 del D.L. vo n. 267 del 2000 - pur invocato dal resistente Comune - che, quindi deve ritenersi abrogato per incompatibilità.

6.5. Inoltre, in sede di prima applicazione della norma in commento la giurisprudenza ha avuto modo di condividere l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti secondo il quale: << Con riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dal 1° gennaio 2010 l’applicabilità dell’art. 62 D.L. vo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengano tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva dei posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.. Ne segue che l’art. 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.L. vo 27 ottobre 2009, n. 150 (Corte Conti, sez. riun. 29 aprile 2010., n. 10) >>, concludendo nel senso che la previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, fatta salva la possibilità della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 689 del 15 settembre 2011).

7. Nella fattispecie in esame ad avviso del resistente Comune con la impugnata delibera n. 299 del 2010 la Giunta Comunale, dopo aver proceduto ad una modifica della dotazione organica tendente alla reistituzione del posto di Comandante della Polizia Municipale, avrebbe previsto la copertura di tale posto mediante una selezione interna per verificare la professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente con attribuzione di un diverso profilo professionale, ma sempre nell’ambito della categoria D1, senza effettuare alcuna progressione verticale, in tal modo dando vita, a parità di costi, ad una sorta di mobilità tra due profili professionali rientranti nella medesima categoria D1.

7.1. Sul punto il ricorrente deduce in contrario che credito alcuno potrebbe darsi alla tesi che il Comune avrebbe inteso attivare una semplice selezione all’interno della stessa categoria D1, atteso che, nel caso di specie, la selezione interna, non solo riguarderebbe un posto di nuova istituzione nella dotazione organica dell’Ente (e, dunque, una posizione lavorativa precedentemente non presente all’interno della struttura burocratica), ma soprattutto, sarebbe finalizzata all’attribuzione di mansioni e responsabilità lavorative, ossia il Comando del Corpo di P.M., comportanti per il reclutato un livello prestazionale certamente superiore e differente rispetto a quello della pregressa qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza.

Infine, permettendo l’art. 2 del Bando l’accesso alla selezione interna unicamente “ai dipendenti inquadrati nella categoria D1 - profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza”, poiché in seno alla struttura burocratica dell’Ente esisteva un solo dipendente in possesso di tale profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza nell’ambito della categ. D1, del tutto evidente sarebbe l’irragionevolezza della scelta dell’Amministrazione di indire un concorso ad personam.

7.2. La prospettazione di parte ricorrente è condivisibile atteso che, nel caso di specie, la selezione interna, non solo riguarda una posizione lavorativa di nuova istituzione, non presente nella dotazione organica comunale preesistente, ma soprattutto è finalizzata all’attribuzione di mansioni e responsabilità lavorative, ossia il Comando del Corpo di Polizia Municipale, comportanti per il reclutato un livello prestazionale certamente superiore e differente rispetto a quello relativo alla pregressa qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza; al riguardo l’art. 9 della L. 7.3.1986, n. 65 stabilisce che il Comandante del Corpo è posto al vertice della struttura di Polizia Municipale, unitaria ed autonoma da altri uffici del Comune, rispondendo direttamente nei confronti del Sindaco dei risultati conseguiti; trattasi, pertanto, di mansioni non riconducibili a forme di mera progressione economica, quanto piuttosto di compiti lavorativi altamente specialistici, e concernenti una qualifica funzionale superiore e di preminenza anche gerarchica rispetto alla semplice figura dell’Istruttore Direttivo di Vigilanza con la conseguenza che, in presenza di una sostanziale variazione del contenuto delle prestazioni lavorative, necessita una vasta platea di concorrenti per l’individuazione del soggetto più qualificato ed idoneo all’assunzione.

Dunque resta confermato che alla provvista del posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per la posizione di spicco rivestita all’interno della struttura burocratica dell’Ente comunale, non può attendersi ricorrendo ad una mera progressione orizzontale, attraverso l’attribuzione di un diverso profilo all’interno della medesima categoria, ma necessariamente impone l’effettuazione di una procedura concorsuale aperta all’esterno in relazione alla quale la pregressa qualifica di dipendente dell’Ente non ha grande rilievo.

8. La trattazione conduce sul piano logico alla considerazione della successiva censura nella quale è dedotta la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, lamentando l’illegittimità della impugnata delibera giuntale n. 299/2010 e della successiva determinazione n. 825/2010 di indizione della procedura, secondo le modalità del concorso interno, a motivo dell’erroneo presupposto che il profilo lavorativo di Comandante del Corpo di Polizia Municipale sarebbe caratterizzato da una professionalità acquisibile solo all’interno dell’Ente, mentre, alla stregua della richiamata giurisprudenza, la figura del Comandante dei VV.UU. implicherebbe una competenza ed una qualificazione professionale, quantunque di particolare specificità, che ben potrebbero essere reperite facendo appello al mercato del lavoro poiché non legate esclusivamente all’esperienza ed alla professionalità maturate all’interno dell’Ente che bandirebbe il concorso.

8.1. Secondo la giurisprudenza formatasi sul punto al posto di comandante dei vigili urbani non appare applicabile la possibilità per gli enti locali di avvalersi di concorsi interamente riservati al personale dipendente, purché rivolti alla copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente, non caratterizzandosi lo stesso da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’ente Cfr: C. di S., Sez. I, 17.3.1998, n. 696; T.A.R. Campania, Sez. V, 7 maggio 2010, n. 3013); anche il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 20.1.2005, n. 126 ha escluso la legittimità di un concorso riservato al solo personale interno per la copertura del posto di vice-comandante dei VV.UU., poiché tale figura lavorativa non è connotata da una professionalità conseguibile esclusivamente all’interno dell’Ente con la conseguenza che << per la copertura di detto posto, dunque, deve operarsi tramite concorso pubblico, che è regola generale per l’accesso al pubblico impiego, a norma dell’art. 97 Cost: >>.

8.2. Invero, restano del tutto obliterate, né d’altronde, per quanto anzidetto, poteva essere diversamente, nel corredo motivazionale della delibera giuntale n. 299 del 2010, le specifiche peculiarità caratterizzanti il profilo cui si riferisce il posto messo a concorso, tale da implicare una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’Ente, con conseguente necessità di privilegiare il ricorso alla procedura selettiva interna rispetto a procedure concorsuali aperte all’esterno.

Orbene, appare di intuitiva evidenza, anche a voler prescindere dalla natura meramente tautologica di tale argomentazione, l’assoluta inconferenza, in base alla richiamata disciplina di settore, di mere ragioni di generica economicità, apparendo, viceversa, necessario ancorare ogni scelta di siffatto tipo ad una rigorosa valutazione dell’imprescindibile nesso di interdipendenza logica tra il pregresso svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente ed i requisiti di professionalità richiesti per l’assunzione nella nuova qualifica.

9. Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi l’illegittimità della impugnata delibera n. 299 del 2010, nella parte in cui, nel rendere esplicito l’intento del Comune di privilegiare, sia pure per mere ragioni di economicità, la selezione interna per la copertura di n. 1 posto di Comandante dei Polizia Municipale Categoria D1, prevede una procedura selettiva interna per la copertura del citato posto, anziché quella del concorso pubblico, imposta dalla normativa costituzionale ed ordinaria.

10. Alla stregua delle su esposte considerazioni s’impone l’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, l’annullamento, per quanto di ragione, della suddetta delibera.

11. Per il principio dell’invalidità derivata l’illegittimità di tale delibera riverbera i suoi effetti vizianti anche su tutti gli atti consequenziali impugnati che, pertanto, vanno anch’essi annullati.

12. In conclusione, il ricorso deve essere accolto,con conseguente annullamento degli atti impugnati e con salvezza per quelli ulteriori.

13. A seguito dell’annullamento degli Il Collegio deve pronunciarsi anche sulla domanda di condanna dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., in favore del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in forma specifica ex art. 30 del D.L. vo n. 104/2010 ed art. 2058 cod. civ., attraverso la ripetizione della procedura di reclutamento per la copertura del posto de quo mediante l’indizione di pubblico concorso, con le modalità ed i principi stabiliti nell’art. 35 del D.L. vo n. 165/2001, ovvero, in subordine, per equivalente monetario per la perdita di chance di ricoprire il posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

13.1. Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica la domanda è inammissibile in quanto la indizione del concorso invocata da parte ricorrente non rappresenta l’effetto dell’inadempimento di un autonomo obbligo posto a carico del Comune, ma deve ritenersi assorbita nell’attività di doverosa esecuzione della presente sentenza con la quale, nel disporsi l’annullamento degli atti impugnati, sono stati fatti salvi gli ulteriori doverosi e legittimi provvedimenti amministrativi, tra i quali è senz’altro da ricomprendere quello di indire un concorso pubblico per la copertura di un posto con le caratteristiche indicate dal ricorrente.

13.2. Quanto alla richiesta subordinata di risarcimento per equivalente monetario stante la perdita di chance lamentata, essa è infondata perché, risultando, allo stato, la pretesa risarcitoria legata ad elementi aleatori (indizione di un nuovo concorso pubblico, esito favorevole dello stesso per il ricorrente ecc.) non ancora verificabili, alcuna prova è stato in grado di fornire parte ricorrente in ordine al quantificazione e, prima ancora, alla esistenza del danno stesso; in ogni caso la pretesa risarcitoria potrà essere fatta valere, in separata sede, allorquando il danno si sarà effettivamente avverato.

14. Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza vengono liquidate coma da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1023/2011 R.G.), proposto da Forgione Giovanni, così dispone:

a) lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, la delibera consiliare n. 299 dell’1.12.2010 e tutti gli ulteriori atti impugnati, con salvezza per le ulteriori legittime determinazioni amministrative;

b) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno in forma specifica;

c) respinge la domanda di risarcimento del danno per equivalente;.

d) condanna il resistente Comune al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2012

 

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