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Il venir meno dei presupposti per
l’erogazione del contributo di mantenimento nei
confronti della ex moglie e dei figli non sempre elimina
anche il problema dell’assegnazione della casa familiare
in comproprietà. Se esiste, infatti, un accordo
sottoscritto in sede di separazione che dispone la
vendita a terzi del bene solo dopo che i figli
autosufficienti trasferiscano altrove la loro residenza,
tale accordo resta in vigore e così anche l’assegnazione
della casa fino a quando non si verificano le
circostanze concordate.
Lo ha chiarito la prima sezione
civile della Cassazione secondo la quale la legge
subordina il provvedimento di assegnazione della casa
coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni
non autosufficienti conviventi con i coniugi. In assenza
di questi presupposti la casa in comproprietà non può
quindi essere assegnata dal giudice e resta soggetta
alle norme sulla comunione salvo che non esistano
eventuali accordi di natura negoziale intercorsi in sede
di separazione che dispongono diversamente.
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