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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE-Sono utilizzabili le notizie di reato emerse dalle intercettazioni illegittime-Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 4 gennaio 2012 n. 64-Commento-Guida diritto.it

 

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Se le intercettazioni telefoniche sono inservibili perché disposte in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, è comunque possibile utilizzarle per condurre ulteriori indagini qualora dall’ascolto delle stesse emergano altri reati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 64/2011, bocciando il ricorso di un indagato per mafia contro l’ordinanza del tribunale della Libertà di Palermo che ne disponeva la custodia cautelare in carcere.

 

Nel ricorso alla Suprema corte, la difesa dell’imputato aveva sostenuto che essendo stato ritenuto nullo il primo decreto che autorizzava le intercettazioni - perché i “gravi indizi di colpevolezza” posti alla base del provvedimento  erano desunti esclusivamente da informazioni confidenziali -, ciò avrebbe dovuto automaticamente comportare l’annullamento anche del secondo decreto che aveva autorizzato il proseguimento delle indagini sulla base degli indizi emersi durante l’ascolto.

 

 Per i giudici di Piazza Cavour, però, in tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo può fondarsi su “qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti dichiarazioni inutilizzabili”. Dunque, “l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude affatto la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse”. Infatti, in questo campo non opera il principio della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo.

 

 

 

Insomma le intercettazioni telefoniche, pur fuori gioco per quello specifico reato, sopravvivono come “fatto storico” alla luce del quale è possibile proseguire l’attività investigativa che nel caso specifico ha portato,

 

attraverso l’ausilio di intercettazioni ambientali, alla registrazioni di un incontro di matrice mafiosa tra l’indagato ed altri due soggetti di “rilevante spessore crimin

 

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