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AMARO DIABETE Cass. Civ., sez. III, n. 27578/11 –commento e testo-RUOL RUZZINI Pisana

 

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Cosa accade se il de cuis ha taciuto in mala fede la sua malattia nella stipulazione di una polizza vita? Possono i beneficiari riscuoterne il capitale?

 

La soluzione a tale quesito la fornisce la Suprema Corte che rigetta la domanda di riscossione del capitale da parte dei beneficiari rilevando che il disinteresse dell’assicuratore per la conoscenza di informazioni necessaria per la valutazione del rischio non possa essere evocato per non aver elencato espressamente tutte le patologie in grado di influire sull’eventuale assunzione del rischio.

 

Il questionario anamnestico legato alla polizza chiedeva di indicare l’esistenza di qualsiasi stato morboso o patologico e l’aver omesso l’indicazione di affezione da diabete, la cui nozione di malattia è pacificamente notoria, implica la malafede dell’assicurando.

 

Alla luce di queste conclusioni trova applicazione l’art.1892 c.c. con conseguente annullamento del contratto e diritto della compagnia all’acquisizione dei premi e non invece l’art. 1893 c.c. II c., come invocato in via subordinata dalle ricorrenti.

 

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