Avv. Paolo Nesta


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Omessa sottoscrizione e nullità dell’atto -Tar Puglia - sede di Lecce -sezione I- sentenza 14 aprile-12 maggio 2011 n. 825 di Roberta Perrella

 

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Quello dei rumori provenienti dagli appartamenti dei nostri vicini di casa è argomento che abbiamo trattato più volte. E’ bene, prima di vedere come possiamo agire se nonostante i nostri richiami non cambia nulla, fare una premessa. Al di là delle regole scritte esiste bisogna sempre avere a mente che vale la pena agire con un minimo di tolleranza. Non sempre ce ne accorgiamo ma può anche accadere che chi si lamenta delle intemperanze altrui sia poi egli stesso a non recare disturbo.

 

La tutela si estende a tre livelli: penale, civile e amministrativo.

 

Tutela penale

 

In questo caso ciò che si punisce non è la condotta che ha causato un danno ma la condotta in sé come potenzialmente lesiva dell’interesse pubblico al riposo ed alla tranquillità delle persone (art. 659 c.p.). In più articoli, infatti, abbiamo evidenziato (e criticato) il fatto che “ ai fini della configurabilita’ del reato di cui all'art. 659 cod. pen., e’ necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilita’, anche in relazione alla loro intensita’, in modo da recare pregiudizio alla tranquillita’ pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non e’ necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o piu’ persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti). Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non e’ necessaria la prova dell'effettivo disturbo di piu’ persone, ma e’ sufficiente l'idoneita’ del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone”. (Trib. Bari 24 settembre 2007). Ad ogni modo, come direbbero gli antichi, dura lex sed lex: chi volesse avvalersene potrebbe segnalare i fatti all’autorità di pubblica sicurezza.

 

Tutela civile

 

I riferimenti qui sono l’art. 844 c.c. (Immissioni intollerabili) e gli eventuali regolamenti contrattuali. Spetta a chi lamenta la violazione di queste norme dare prova dell’illiceità della condotta altrui. Pure qui deve essere ben chiara una cosa. La Cassazione ha specificato che “il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile” (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440). Come dire: non esiste il diritto al silenzio.

 

Tutela amministrativa

 

Molti regolamenti di polizia locale sanzionano i rumori e gli schiamazzi. Per ottenere la tutela da parte della polizia locale è necessario consultare tali atti normativi ed eventualmente chiederne l’intervento nei casi in cui fosse possibile farlo e lo si ritenesse necessario.

 

 

Avv. Alessandro Gallucci

 

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