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La tutela sui licenziamenti discriminatori estesa a quelli ritorsivi-Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 15 giugno-3 agosto 2011 n.16925-Commento-Guida diritto.it

 

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Estesa la tutela dei licenziamenti discriminatori - La Suprema Corte con la sentenza 16925 estende la tutela prevista per il licenziamento discriminatorio a quello per “ritorsione o per rappresaglia” come reazione ingiusta e arbitraria dell’imprenditore a comportamenti non graditi. Delle garanzie previste sia dallo statuto dei lavoratori sia dalla legge 108 del 1990 si è dunque avvantaggiato il lavoratore colpito dalla vendetta del datore per aver chiesto il pagamento degli straordinari e dei permessi retribuiti.

 

Il pretesto della crisi -  L’azienda aveva giustificato il licenziamento con la necessità di procedere a un riassetto organizzativo imposto dalla crisi economica che aveva fatto diminuire gli ordini. Una esigenza di riduzione del personale che la corte ritiene “palesemente pretestuosa” in considerazione dell’assunzione di un nuovo dipendente, avvenuta pochi mesi prima del licenziamento contestato,  adibito prevalentemente alle stesse mansioni dell’operaio allontanato. 

 

Il potere di controllo del giudice - Gli ermellini - pur ribadendo l’impossibilità da parte del giudice di dare giudizi sull’opportunità della scelta dell’imprenditore di sopprimere un settore lavorativo, un reparto o un posto – sottolineano il compito del magistrato di valutare la reale sussistenza delle ragioni poste alla base della soluzione adottata e verificare “l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo  operato”. Inoltre la Corte ricorda che anche in presenza di un giustificato motivo – che nel caso esaminato mancava – l’impresa ha l’onere di provare l’oggettiva impossibilità di “ripescare” il dipendente licenziato per utilizzarlo in un altro settore.

 

Il Supremo collegio, verificata la natura ritorsiva del licenziamento, ha dunque obbligato la società ricorrente  a riassumere il dipendente  pagandogli sia gli stipendi maturati dal giorno del licenziamento ingiustificato sia lo straordinario e i permessi.

 

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