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La Corte di Cassazione disapplica il pacchetto sicurezza-Corte di Cassazione - Sezione I penale - Sentenza 10 agosto 2011 n. 31869-Commento-Lex 24.it

 

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La cassazione mette in discussione la norma del pacchetto sicurezza che prevede il carcere per ripetute inottemperanze all’ordine di espulsione. La Suprema corte, con la sentenza 31869 precede la decisione con cui, a breve, la Corte di giustizia dovrà dichiarare se l’articolo 14 comma 5 quater del testo unico dell’immigrazione, modificato dal pacchetto sicurezza,  è compatibile con la direttiva comunitaria sulle procedure comuni applicabili agli stranieri (2008/115/Ce).

 

  Il contrasto con la direttiva Ce - I giudici di piazza Cavour - basandosi sulla considerazione che proprio in virtù della sentenza di Lussemburgo  il mancato adempimento all’espulsione potrebbe non essere più reato - annullano un’ordinanza  di carcerazione cautelare adottata in base all’articolo finito nel mirino della Corte di giustizia che, su “invito” della Corte d’Appello di Trento, è chiamata a esprimersi sull’eventuale contrasto della norma interna con il diritto dell’Unione.

 

La cancellazione del reato -  Gli ermellini precisano che la pendenza della questione pregiudiziale  a Lussemburgo, impone di annullare il provvedimento impugnato rinviando la causa al giudice di merito perché analizzi di nuovo il caso tenendo presente la possibile cancellazione del reato.  E tutto fa pensare che la scelta della Corte di giustizia porterà allo smantellamento della norma. Per il contrasto con la direttiva 2008/115/Ce si è già espresso, infatti, il 1° aprile scorso, l’avvocato generale della Corte dell’Unione europea Jan Mazak,  affermando che il diritto europeo esclude che si possa punire con il carcere l’inottemperanza all’ordine dell’autorità pubblica di lasciare il territorio nazionale nel termine prescritto.

 

Il precedente intervento della Corte costituzionale - La Consulta aveva già smantellato, dichiarandone l’incostituzionalità, la parte dell’articolo 14 comma 5 quater che non prevedeva, in caso di mancato adempimento all’espulsione, la “scusante” del giustificato motivo. Nel caso esaminato si trattava della condizione di indigenza del destinatario dell’ingiunzione al rimpatrio.

 

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