Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Concordato e bancarotta, non scatta la continuità per la prescrizione-Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 4 agosto 2011 n. 31117-Commento-Guida diritto.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

 

Per il reato di bancarotta fraudolenta la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal concordato preventivo. Infatti, anche se sovente si realizza una continuità tra i due procedimenti, entrambi generati dallo stato di insolvenza dell’impresa, le due procedure rimangono sostanzialmente distinte sotto il profilo genetico, sostanziale e processuale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 31117/2011 che ha respinto il ricorso proposto dal liquidatore di una impresa di ceramiche fallita, condannato per bancarotta fraudolenta impropria per aver ceduto sottoprezzo ad una società controllante le scorte di magazzino, durante la fase di liquidazione.

 

Per la Cassazione, però, se <<non può negarsi un nesso funzionale>> tra concordato e fallimento ciò <<non consente di omologare a tutti gli effetti le due procedure>>. E questo perché nel primo caso è necessario un decreto con omologa, nel secondo una sentenza, ma soprattutto perché in fase concordataria l’imprenditore <<non perde il possesso dell’impresa>>. Sotto il profilo processuale, poi, <<mentre per la bancarotta l’azione penale può essere esercitata anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento,[…] questa possibilità non è data per il concordato preventivo>>.
Dunque, in definitiva, per i giudici di Piazza Cavour se in alcuni casi, come per la data che dà avvio al periodo sospetto per l’azione revocatoria, è possibile risalire a ritroso nel tempo per individuare la data saliente, ciò non vale <<complessivamente per le masse passive>>.

 

Perciò, non scattando <<l’assorbimento cronologico>> tra fallimento e concordato, <<da qui la conclusione che la prescrizione decorre dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento>>.

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici