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Stalking: non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento- TAR (sentenza n. 2099 del 19 agosto 2011)-Diritto.it

 

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Secondo il TAR (sentenza n. 2099 del 19 agosto 2011) il provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti di un soggetto che pone in essere atti persecutori non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento data la sua natura di provvedimento cautelare e preventivo, finalizzato a che tali atti non siano ripetuti e non cagionino esiti irreparabili. Inoltre, lo stesso articolo 7 della legge 241/1990 esclude dall’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento i casi in cui vi siano ragioni di celerità peculiari al procedimento stesso.

Nel caso di specie il soggetto destinatario dell’ammonimento aveva posto in essere vere e proprie condotte intrusive nella vita privata della moglie, installando apposite apparecchiature atte a registrarne la conversazioni sia in casa che in auto.

Il molestatore aveva quindi promosso ricorso per violazione dell’art. 7 della legge sul procedimento, in quanto l’amministrazione aveva omesso di comunicargli l’avvio del procedimento e non lo aveva quindi messo in condizioni di essere sentito.

Il TAR lo ha rigettato sottolineando come l’amministrazione in questi casi possa effettuare le proprie valutazioni sulla base delle sole circostanze di fatto allegate dalla vittima e del corredo probatorio che la stessa è in grado di produrre in sede procedimentale. Il

destinatario del provvedimento può al più far valere le proprie ragioni in un secondo momento, in sede di ricorso gerarchico ovvero di riesame all’autorità procedente che, in caso di allegazione di nuovo materiale probatorio, è tenuta a riaprire il procedimento.

 

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