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Fino a quando il pubblico dipendente può revocare le proprie dimissioni? CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 4 luglio 2011 n. 3968

 

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Le dimissioni del pubblico dipendente possono essere legittimamente revocate dall'interessato fino al momento in cui non gli sia stata formalmente comunicata la loro accettazione da parte dell'amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, IV, 16 gennaio 2008, n. 73; 27 novembre 2008, n. 5860; 28 aprile 2010, n. 1927).

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 4 luglio 2011 n. 3968

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 7906 del 2006, proposto da:

 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

 

xxx rappresentato e difeso dall'avvocato ....

 

per la riforma

 

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 1404/2005, resa tra le parti, concernente CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI AGENTE EFFETTIVO

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Antonio Malaschini e udito per le parti l’avvocato dello Stato Marchini;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1. XXX, in data 3 ottobre 2002, veniva immesso nei ruoli della Polizia di Stato con il grado di agente ausiliario.

 

Su sua domanda, in data 25 ottobre 2004 veniva avviato presso la Scuola di ...per la frequenza del 60° corso per il conseguimento della qualifica di Agente effettivo.

 

Il 27 ottobre 2004, per ragioni personali, il XXX decideva di dimettersi da tale corso, sicché il Direttore della I Divisione della Direzione Centrale per le risorse umane, con telegramma in pari data, notificato il successivo 28 ottobre 2004, gli comunicava essere in corso di perfezionamento il decreto del Direttore centrale per le risorse umane, con cui sarebbe stato disposta "la dimissione dal corso e la conseguente cessazione dal servizio nei confronti dell'agente ausiliario trattenuto della Polizia di Stato xxx".

 

A seguito del verificarsi di nuove circostanze, dopo circa 48 ore dalla primitiva richiesta il dottor xxx chiedeva, tramite la Questura ..., di essere riammesso al corso, anche in considerazione del fatto che la sua assenza dal corso stesso risultava al momento di soli due giorni.

 

In data 15 novembre 2004 il xxx riceveva una nota con cui il citato Direttore della I Divisione confermava quanto comunicato con la nota notificata il 28 ottobre 2004.

 

In data 17 marzo 2005 egli riceveva finalmente il decreto con cui il Direttore centrale delle risorse umane gli dava notizia della dimissione con cessazione dal servizio "a decorrere dal 28 ottobre 2004".

 

2. Avverso gli atti sopra citati veniva presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria in data 10 maggio 2005.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con sentenza n. 1404/2005 accoglieva il ricorso e disponeva l'ammissione dell'odierno appellato al I Corso di formazione successivo a quello di cui trattasi.

 

Riteneva lo stesso Tribunale amministrativo che il telegramma del 27 ottobre 2004 e la successiva nota del 15 novembre 2004 non avessero natura provvedimentale e, pertanto, non fossero autonomamente impugnabili. Solo il definitivo provvedimento del 17 marzo 2005 poneva il ricorrente nella condizione giuridica di impugnare l’atto a lui lesivo.

 

Nel merito il ricorso veniva ritenuto fondato, in quanto l’amministrazione non aveva tenuto conto nelle proprie determinazioni della espressa volontà di revoca delle dimissioni in precedenza rassegnate.

 

3. Contro tale sentenza ricorreva il Ministero dell'interno, ribadendo l'inammissibilità del ricorso sollevato in primo grado ritenendo che, a giudizio dell'amministrazione, fin dal telegramma sopra ricordato del 27 ottobre 2004, o al più dalla successiva nota del 15 novembre 2004, l'amministrazione avesse comunicato una decisione già adottata, successivamente trasfusa nel decreto del 27 marzo 2004.

 

Sosteneva l'amministrazione appellante che le due prime note sopra richiamate non avevano fatto altro che anticipare la comunicazione al xxx del tenore di un decreto recante la data del 27 ottobre 2004, che sarebbe stato notificato allo stesso, nella sua integralità, il 17 marzo 2005.

 

I provvedimenti che il xxx avrebbe dovuto tempestivamente impugnare avrebbero dovuto quindi essere quelli del 27 ottobre 2004 e del 15 novembre 2004, con i quali veniva portata a sua conoscenza la decisione dell'amministrazione di accettare le dimissioni, risultando quindi priva di rilevanza l'istanza dello stesso di poter essere riammesso al corso, ritirando le dimissioni precedentemente avanzate. Il decreto 17 marzo 2005 sarebbe stato in sostanza meramente confermativo di una decisione già adottata e comunicata il 27 ottobre 2004.

 

4. La causa veniva assunta in decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato, nella pubblica udienza del 14 giugno 2011.

 

Il ricorso non può essere accolto.

 

Occorre in primo luogo ricordare come il Consiglio di Stato abbia più volte avuto modo di precisare che le dimissioni del pubblico dipendente possono essere legittimamente revocate dall'interessato fino al momento in cui non gli sia stata formalmente comunicata la loro accettazione da parte dell'amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, IV, 16 gennaio 2008, n. 73; 27 novembre 2008, n. 5860; 28 aprile 2010, n. 1927).

 

La parte conclusiva del procedimento in esame si è peraltro svolta successivamente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005, n. 15 che, introducendo con l'articolo 15 un articolo 21-bis alla legge 7 agosto 1990, n. 241, statuisce che "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso...".

 

Non potevano essere evidentemente considerati formali provvedimenti di accettazione delle dimissioni e di dismissione dal servizio nè il telegramma del Direttore della I Divisione della Direzione centrale per le risorse umane in data 27 ottobre 2004, nè la nota dello stesso Direttore con i quali veniva comunicato essere in corso di perfezionamento il decreto del Direttore centrale per le risorse umane che avrebbe poi disposto le dimissioni dal corso e la conseguente cessazione dal servizio dell'agente.

 

Decreto successivamente adottato e notificato solo il 17 marzo 2005.

 

Dal che due conseguenze.

 

In primo luogo, come ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza della IV Sezione 16 gennaio 2008, n. 73 la conoscenza del provvedimento ad effetti negativi sul destinatario, collegata all'accettazione delle dimissioni, è essenziale e non può che avvenire attraverso la sua effettiva comunicazione.

 

Secondo la citata sentenza non possono aver rilievo alcuno modalità conoscitive ritenute dall’amministrazione equivalenti.

 

Per cui solo attraverso la comunicazione del decreto del Direttore centrale delle risorse umane (e non con le note di "preannuncio" del Direttore della I Divisione di tale Direzione centrale) veniva a cessare la possibilità per il ricorrente in primo grado di revocare le proprie dimissioni.

 

Come ulteriore conseguenza di quanto sopra ricordato, solo da tale data (17 marzo 2005) poteva decorrere il termine per il ricorso, che veniva poi effettivamente avanzato presso il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria il 10 maggio 2005.

 

Sembra quindi potersi pienamente condividere la sentenza del giudice di primo grado che ha ritenuto non condivisibile l'eccezione di tardività dell'impugnazione.

 

Per completezza, il Collegio ricorda che l’amministrazione non ha proposto alcuna censura di merito avverso la sentenza appellata, limitandosi a riproporre la sola eccezione di inammissibilità avanzata in primo grado.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge il ricorso avanzato, confermando l’appellata sentenza.

 

Condanna la parte soccombente alle spese quantificate in 2.000,00 (duemila/00) euro.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Giuseppe Severini, Presidente

 

Roberto Garofoli, Consigliere

 

Bruno Rosario Polito, Consigliere

 

Roberto Giovagnoli, Consigliere

 

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/07/2011

 

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