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L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO E' VALIDA SE LA LETTERA E' SPEDITA NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - Indipendentemente dalla data in cui il datore di lavoro la riceve (Cassazione Sezione Lavoro n. 15158 dell'11 luglio 2011, Pres. Vidiri, Rel. Zappia).-Legge e giustizia.it

 

 

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Nadia B. dipendente della Cassa di Risparmio di San Miniato, è stata licenziata con lettera del 4 luglio 2003 pervenutale l'8 luglio, con motivazione riferita all'esecuzione di operazioni non conformi alle disposizioni aziendali in materia di concessioni di credito. Ella ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata del 5.9.2003 spedita per posta in pari data, e pervenuta al destinatario l'8 settembre 2003. Successivamente ella ha chiesto al Tribunale di Pisa di dichiarare l'illegittimità del licenziamento per la tardività della contestazione dell'addebito e per l'entità sproporzionata della sanzione. L'azienda si è difesa sostenendo, tra l'altro, che il licenziamento era stato impugnato tardivamente in quanto tra la data della ricezione della sua comunicazione (8.7.2003) e la data in cui la lettera di impugnazione era pervenuta all'azienda (8.9.2003) erano decorsi oltre 60 giorni. Il Tribunale con sentenza dell'ottobre 2006 ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per la tardività della sanzione. L'azienda ha proposto appello censurando la sentenza del Tribunale, tra l'altro, per non avere accolto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del licenziamento. La Corte di Firenze ha accolto l'appello e in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento. In particolare la Corte ha aderito all'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento rilevando che si trattava di un atto unilaterale recettizio che produceva effetti di diritto sostanziale soltanto allorché perveniva a conoscenza del destinatario. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Firenze per avere ritenuta tardiva l'impugnazione del licenziamento nonostante che essa fosse stata inviata prima della scadenza del termine di 60 giorni.

 

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15158 dell'11 luglio 2011, Pres. Vidiri, Rel. Zappia) ha accolto il ricorso richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 8830 del 14.4.2010. Con tale pronuncia - ha osservato la Corte - le Sezioni Unite, intervenendo sul tema della rilevanza della scissione degli effetti in capo al titolare ed in capo al destinatario della impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, hanno sancito che l'effetto impeditivo della decadenza si riconnette puramente alla formulazione di una dichiarazione impugnatoria e, pertanto, la decadenza deve intendersi impedita nel momento in cui detta dichiarazione è emessa dal soggetto legittimato, e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario l'ha ricevuta. Non rileva dunque, a tali fini, che la comunicazione dell'impugnazione giunga all'indirizzo del datore di lavoro: la natura recettizia dell'impugnazione, quale atto unilaterale destinato in certam personam, implica che gli effetti tipici e propri di quell'atto, connessi al tenore ed al contenuto della dichiarazione, si producano nel momento in cui il destinatario abbia legale conoscenza dello stesso, ma non comporta invece l'irrilevanza del comportamento del dichiarante e degli effetti che eventualmente vi si riconnettono con riferimento al periodo anteriore alla receptio. Così, al momento della ricezione della dichiarazione si produce l'effetto tipico della stessa, consistente nella contestazione al datore di lavoro dell'illegittimità del recesso, mentre il comportamento del lavoratore interessato, utile ad impedire la decadenza dal diritto di conseguire la pronuncia di annullamento del recesso datoriale, viene a compiersi nel momento in cui la dichiarazione impugnatoria è emessa e, dunque, nel momento in cui detta dichiarazione è esternata dal dichiarante e posta al di fuori della personale sfera di disponibilità di questo, in particolare una volta che sia avvenuta la consegna all'ufficiale postale della missiva raccomandata destinata ad essere recapitata al datore di lavoro. Sussiste cioè, sul piano logico, una scissione tra il comportamento interruttivo della decadenza, correlato alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ovvero all'agente postale, ed il perfezionamento della fattispecie impugnatoria, correlato alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, coerentemente alla natura recettizia dell'impugnazione (Cass. SS. UU., 14.4.2010 n. 8830; Cass. Sez. Lav. 4.10.10 n. 20556).

 

 

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