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No al privilegio per i crediti dello studio associato-Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.09.2011 n° 18455 (Manuela Rinaldi)-Altalex.it

 

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L’associazione tra professionisti, composta anche da due soli avvocati, esclude la personalità del rapporto d’opera professionale.

 

Il credito professionale non può assurgere a rango di privilegiato; cosa, invece, ammissibile nel caso in cui si concretizzi la cessione del credito dal singolo avvocato alla struttura dello studio associato.

 

Breve ma “intensa” la pronuncia 8 settembre 2011, n. 18455 della Suprema Corte di Cassazione.

 

La vicenda può così essere riassunta; uno studio associato aveva proposto opposizione, dinanzi al Tribunale, allo stato passivo del fallimento di una società, al fine di ottenere l’ammissione al rango privilegiato del proprio credito.

 

Tale credito derivava da attività professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile.

 

La norma in questione prevede il privilegio generale dei crediti concernenti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale.

 

I giudici del Tribunale respingevano tale opposizione, con la motivazione che “il fenomeno dell’associazione tra professionisti dava vita ad un organismo collettivo dotato di struttura organizzativa che non consentiva la concessione del privilegio: riconosciuto solo al singolo professionista dalla norma invocata, insuscettibile di estensione analogica”.

 

La questione si spostava dinanzi l’attenzione dei giudici di legittimità ai quali lo studio associato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge, dal momento che, nella fattispecie concreta, la prestazione professionale restava di natura personale e che lo studio associato, che comprendeva solo due avvocati, non poteva essere assimilato ad un’impresa.

 

Chiara e concisa la decisione della Corte. Inammissibile la legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere il pagamento, o l’ammissione al passivo del fallimento.

 

“La proposizione della domanda da parte dello studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale e, pertanto l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio; in caso contrario il titolare del credito sarebbe il professionista, legittimato ad causam, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato tra cliente e studio associato”.

 

Valida, quindi, la decisione del Tribunale, ma la Corte va oltre e fa un’ulteriore specificazione.

 

Il riconoscimento del credito vantato dall’associazione professionale non deve essere escluso a priori, in quanto, potrebbe essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo avvocato.

 

Nel caso in cui, però, tale elemento, non sia evidente e certificato, l’ammissione al rango privilegiato non può essere riconosciuta.

 

. Nota di Manuela Rinaldi)

 

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