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PROCURATO DANNO ESISTENZIALE PER IMPEDIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4977, pres. Baccarini, est. Saltelli

 

 

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Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4977, pres. Baccarini, est. Saltelli, ha rigettato per mancanza di prova la domanda di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale derivanti dal non aver potuto svolgere l'attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, a causa del comportamento dell'amministrazione comunale che aveva illegittimamente disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per la mancanza di autorizzazione amministrativa.

In diritto ha riconosciuto il danno esistenziale, definito in termini di <<modifica peggiorativa della personalità cui consegue uno sconvolgimento delle sue abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare)>>, e lo ha distinto dal danno morale, definito come <<mero dolore o patema d'animo interiore>>.

Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4977, pres. Baccarini, est. Saltelli, ha rigettato l’appello con cui si chiedeva il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale derivanti dal non aver potuto svolgere l'attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, a causa del comportamento dell'amministrazione comunale che aveva illegittimamente disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per la mancanza di autorizzazione amministrativa.

 

Il Collegio ha motivato il rigetto con la considerazione che <<Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, infatti, anche il danno non patrimoniale, costituendo in ogni caso un danno - conseguenza del fatto illecito, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori (tra le tante, Cass. civ. III, 8 ottobre 2007, n. 20987; 4 luglio 2007, n. 15131).

Nel caso di specie l'interessato, oltre alla generica ed apodittica affermazione di essere stato danneggiato dal comportamento tenuto dall'amministrazione e di aver subito perciò patimenti determinati dalla necessità di doversi difendere le sue ragione nelle sedi giudiziarie anche penali, con discredito anche della sua reputazione, non ha puntualmente provato né il danno morale soggettivo (consistente nel mero dolore o patema d'animo interiore), né il danno esistenziale (consistente nella modifica peggiorativa della personalità cui consegue uno sconvolgimento delle sue abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare)>>.

 

Il Cons. Stato ha dunque riconosciuto in astratto la risarcibilità del danno esistenziale, dandone una buona definizione, quella che si sta consolidando in forza dei più recenti arresti della Corte di Cassazione, ben distinguendolo dal danno morale.

 

 

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