SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
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Contratti - Appalto - Rovine e
difetti di cose immobili - Decadenza dalla garanzia -
Denuncia del committente - Decorrenza del termine -
Dalla conoscenza dei difetti - Necessità - Portata
In tema di garanzia per gravi
difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il
termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere
finché il committente non abbia conoscenza sicura dei
difetti e tale consapevolezza non può ritenersi
raggiunta sino a quando non si sia manifestata la
gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in
ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena
comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed
imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il
danneggiato della proposizione di azioni generiche a
carattere esplorativo. (F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione II,
sentenza 8 settembre 2011, n. 18417
Presidente Oddo - Relatore
Mazzacane - P.M. Scardaccione
(Rigetta, App. Palermo, 20 ottobre
2004, n. 1113)
Riferimenti normativi:
Codice Civile, articolo 1669
(1) In senso conforme, vedi,
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 23 gennaio 2008, n.
1463. In argomento, negli stessi termini, vedi anche,
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 1 febbraio 2008, n.
2460
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Contratti - Appalto - Rovina e
difetti di cose immobili - Azione di responsabilità -
"Dies a quo" del termine di decadenza - Individuazione -
Vizi occulti o non conoscibili dell'opera appaltata -
Azione di garanzia - Prescrizione - Decorrenza -
Individuazione
In tema di appalto, il termine di
un anno per la denuncia di gravi difetti nella
costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669
c.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità
contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il
committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza
oggettiva della gravità dei difetti e della loro
derivazione causale; il termine di prescrizione
dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo
comma, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, da
ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente
abbia avuto adeguata conoscenza degli stessi, da
ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi
elementi, solo a seguito del disposto accertamento
peritale. (F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione II,
sentenza 11 agosto 2011, n. 17225
Presidente Schettino - Relatore
Nuzzo - P.M. Russo
(Rigetta, App. Catania, 21 luglio
2005, n. 768)
Riferimenti normativi:
Codice Civile, articoli 1667, 1669
(1) In argomento, confronta,
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 1 febbraio 2008, n.
2460, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 19 agosto
2009, n. 18402.
Da oggi la raccolta degli autorevoli
commenti
dell'osservatorio Luiss - Guida al
Diritto
"Codice del processo
amministrativo" è disponibile in Lex24
corredata di tutta la
documentazione ufficiale
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Contratti - Appalto - Subappalto -
Esecuzione delle opere in subappalto - Consapevolezza o
consenso del committente - Effetti - Legittimità del
subappalto - Conseguenze
La consapevolezza o anche il
consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal
committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle
opere in subappalto, valgono soltanto a rendere
legittimo ex art. 1656 c.c. il ricorso dell'appaltatore
a tale modalità di esecuzione della propria prestazione,
e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra
committente e subappaltatore. In difetto di diversi
accordi eventualmente intercorsi direttamente tra tali
soggetti, il subappaltatore risponde della relativa
esecuzione nei confronti del solo appaltatore e,
correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche
del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento
delle obbligazioni, segnatamente quelle di pagamento,
derivanti dal subcontratto in questione. (F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione II,
sentenza 2 agosto 2011, n. 16917
Presidente Oddo - Relatore
Piccialli - P.M. Pratis
(Rigetta, App. Roma, 3 marzo 2005,
n. 1000)
Riferimenti normativi:
Codice Civile, articolo 1656
(1) In argomento, in senso
conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 11
agosto 1990, n. 8202.
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Contratti - Appalto - Garanzia per
le difformità e vizi dell'opera - Tutela del committente
- Mancata eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera
da parte dell'appaltatore - Domanda di risarcimento del
danno - Esperibilità - Oggetto
La tutela apprestata al committente
dall'art. 1668 c.c., si inquadra nell'ambito della
normale responsabilità contrattuale per inadempimento e
pertanto, qualora l'appaltatore non provveda
direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti
dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere
l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la
relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei
suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica, può
sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura
corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione
dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento
dell'azione di condanna all'esecuzione specifica.
(F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione II,
sentenza 14 luglio 2011, n. 15520
Presidente Oddo - Relatore Carrato
- P.M. Fucci
(Rigetta, App. Bologna, 5 maggio
2005, n. 525)
Riferimenti normativi:
Codice Civile, articolo 1668
(1) In termini, vedi, Cassazione
civile, Sez. III, sentenza 10 gennaio 1996, n. 169.
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