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Cons. Stato, sez. V, 5 settembre
2011, n. 4977, pres. Baccarini, est. Saltelli, ha
rigettato per mancanza di prova la domanda di
risarcimento del danno morale e del danno esistenziale
derivanti dal non aver potuto svolgere l'attività
commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande,
a causa del comportamento dell'amministrazione comunale
che aveva illegittimamente disposto la chiusura
dell’esercizio commerciale per la mancanza di
autorizzazione amministrativa.
In diritto ha riconosciuto il danno
esistenziale, definito in termini di <<modifica
peggiorativa della personalità cui consegue uno
sconvolgimento delle sue abitudini di vita, con
alterazione del modo di rapportarsi con gli altri
nell'ambito della comune vita di relazione, sia
all'interno che all'esterno del nucleo familiare)>>, e
lo ha distinto dal danno morale, definito come <<mero
dolore o patema d'animo interiore>>.Cons. Stato, sez. V,
5 settembre 2011, n. 4977, pres. Baccarini, est.
Saltelli, ha rigettato l’appello con cui si chiedeva il
risarcimento del danno morale e del danno esistenziale
derivanti dal non aver potuto svolgere l'attività
commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande,
a causa del comportamento dell'amministrazione comunale
che aveva illegittimamente disposto la chiusura
dell’esercizio commerciale per la mancanza di
autorizzazione amministrativa.
Il Collegio ha motivato il rigetto
con la considerazione che <<Secondo il prevalente
indirizzo giurisprudenziale, infatti, anche il danno non
patrimoniale, costituendo in ogni caso un danno -
conseguenza del fatto illecito, deve essere
specificamente allegato e provato ai fini risarcitori
(tra le tante, Cass. civ. III, 8 ottobre 2007, n. 20987;
4 luglio 2007, n. 15131).
Nel caso di specie l'interessato,
oltre alla generica ed apodittica affermazione di essere
stato danneggiato dal comportamento tenuto
dall'amministrazione e di aver subito perciò patimenti
determinati dalla necessità di doversi difendere le sue
ragione nelle sedi giudiziarie anche penali, con
discredito anche della sua reputazione, non ha
puntualmente provato né il danno morale soggettivo
(consistente nel mero dolore o patema d'animo
interiore), né il danno esistenziale (consistente nella
modifica peggiorativa della personalità cui consegue uno
sconvolgimento delle sue abitudini di vita, con
alterazione del modo di rapportarsi con gli altri
nell'ambito della comune vita di relazione, sia
all'interno che all'esterno del nucleo familiare)>>.
Il Cons. Stato ha dunque
riconosciuto in astratto la risarcibilità del danno
esistenziale, dandone una buona definizione, quella che
si sta consolidando in forza dei più recenti arresti
della Corte di Cassazione, ben distinguendolo dal danno
morale.
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