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Procura alle liti: spetta al Sindaco rilasciarla anche senza delibera della Giunta-Cassazione civile , sez. III, sentenza 18.07.2011 n° 15717 –Altalex.it

 

 

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(Alessandro Ferretti)

 

 

La competenza a rilasciare la procura alle liti spetta al Sindaco anche in assenza di delibera della Giunta comunale. Per questo motivo allorquando si desuma dall’intestazione dell’atto che la procura è stata conferita dal Sindaco, non può sorgere nessuna incertezza in ordine al soggetto che l’ha rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in calce al mandato.

 

E’ quanto ribadisce la Cassazione con la recente sentenza 18 luglio 2011, n. 15717, confermando i precedenti orientamenti in materia (Cass. 11516/07).

 

Nel caso in questione i ricorrenti in cassazione sono gli eredi dell’attore che in primo grado aveva proposto domanda di risarcimento danni derivati all’immobile di sua proprietà a seguito di lavori compiuti dall'ente. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, mentre la Corte di Appello di Messina la respingeva dando origine al ricorso per cassazioni.

 

Tra i motivi presentati dai ricorrenti vi è quello attraverso cui sostengono che il sindaco avrebbe apposto la sua firma di procura alle liti solo a titolo personale e non nella qualità di sindaco. Come si è detto, i giudici del Palazzaccio evidenziano la regolarità del mandato, non sussistendo incertezza della persona che ha conferito la procura alle liti.

 

Il ricorso, dunque, viene rigettato con intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

 

(Altalex, 14 settembre 2011. Nota di Alessandro Ferretti)

 

 

| procura alle liti | sindaco | giunta | Alessandro Ferretti |

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

SEZIONE III CIVILE

 

Sentenza 18 luglio 2011, n. 15717

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

rilevato che:

 

G.G. citò in giudizio il Comune di Acquedolci per il risarcimento del danno che sosteneva essere derivato all'immobile di sua proprietà a seguito di lavori compiuti dall'ente sull'antistante strada;

 

la domanda, accolta dal primo giudice, è stata respinta dalla Corte di Messina con sentenza che ora gli eredi dell'attore impugnano per cassazione a mezzo di tre motivi; resiste con controricorso il Comune di Acquedolci;

 

osserva che:

 

il primo motivo - con il quale i ricorrenti sostengono che il sindaco avrebbe apposto la sua firma di procura alle liti solo a titolo personale e non nella qualità - è infondato, siccome la sentenza s'è adeguata al principio in ragione del quale compete al Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della Giunta comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti e, allorquando dall'intestazione dell'atto si desuma che la procura è stata conferita dallo stesso, nessuna incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l'ha rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in calce al mandato (Cass. 11516/07);

 

il secondo motivo - attraverso il quale i ricorrenti sostengono che il giudice d'appello, in assenza di esplicita domanda della controparte appellante, non aveva il potere di statuire sulle spese del giudizio di primo grado - è infondato, siccome tale statuizione è consequenziale alla riforma della sentenza di primo grado;

 

inammissibile è il terzo motivo, siccome tendente, attraverso una serie di questioni in fatto, a conseguire dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio sul merito della controversia;

 

il ricorso deve essere, dunque, respinto;

 

l'esito contrastante dei giudizi di merito giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

 

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