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I PREGIUDIZI ESISTENZIALI? INDUBBIAMENTE RISARCIBILI”- Trib. Bassano del Grappa, sez. civile, 24 giugno 2011, n. 458, g.u. Lauropoli –

 

 

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– Paolo Russo

 

Una giovane donna rimaneva vittima di danneggiamenti alla propria auto, nonché di ingiurie e minacce telefoniche, poste in essere dall’ex fidanzato a seguito dell’interruzione, per volontà dell’attrice, del rapporto affettivo tra essi intercorso. 

In conseguenza di tali comportamenti tenuti da quest’ultimo, la donna era stata costretta a mutare le proprie abitudini di vita, non recandosi più al lavoro da sola ma accompagnata, cambiando la propria utenza telefonica e subendo serie conseguenze sotto il profilo dell'equilibrio psichico. 

Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza degli improvvidi comportamenti tenuti dal convenuto, frattanto condannato ad oltre nove mesi di reclusione in sede penale. 

Il giudice, nell’accogliere la domanda della vittima, ha stabilito tanto la condanna al ristoro dei danni conseguenti alla sofferenza soggettiva, quanto dei pregiudizi di carattere esistenziale, conseguenti all’interruzione, da parte della donna, a seguito degli atti intimidatori posti in essere dal convenuto, di molteplici attività svolte in precedenza, nonché alla caduta della medesima in uno stato di profonda prostrazione psicologica. 

Secondo il Tribunale, infatti, “nessun dubbio” può essere avanzato circa la risarcibilità di tali danni. 

Importante, a tal proposito, la precisazione secondo la quale le sentenze delle Sezioni unite della Suprema Corte dell'11 novembre 2008 (nn. 26792, 26793, 26794 e 26795) non hanno affatto escluso la risarcibilità della sofferenza soggettiva conseguente all'evento pregiudizievole e neppure quella del cosiddetto danno esistenziale, da intendersi come pregiudizio di carattere dinamico relazionale subito dalla persona che abbia subito l'atto illecito, ma solo hanno offerto una diversa sistematizzazione degli stessi, qualificandoli alla stregua di articolazioni nell'ambito della più ampia nozione di danno non patrimoniale, consentendo peraltro di fare ricorso anche alla prova per presunzioni ai fini del conseguimento della prova di tali pregiudizi. 

Tali voci sono state, nella fattispecie, liquidate complessivamente in misura pari a 6.000 euro.

Con atto di citazione ritualmente notificato Al.Mo. deduceva che nella notte del 13.10.2006 la sua auto, posteggiata nel parcheggio condominiale dello stabile nel quale la stessa abitava, veniva danneggiata da sconosciuti. 

Successivamente, nella notte tra il 18.11.2006 e il 19.11.2006, la stessa veniva svegliata dall'insistente suono del campanello della sua abitazione. La mattina successiva, la stessa attrice, accendendo il telefono cellulare, riceveva dall'utenza del sig. Sc. n. 5 messaggi che offendevano il suo onore e decoro, recanti contenuto ingiurioso e minaccioso, nei quali, fra l'altro, lo Sc. riconosceva la propria responsabilità in ordine all'episodio di danneggiamento dell'auto verificatosi il 13.10.2006. 

Inoltre, quella medesima mattina del 19.11.2006 la Al. si avvedeva che la propria autovettura risultava essere stata nuovamente danneggiata. 

La riparazione dell'auto, con riguardo ai danni subiti nelle due predette circostanze, costava all'attrice Euro 5.351,68, come da fatture e ricevute che la stessa produceva. Dalle denunce tempestivamente presentate dall'attrice, dapprima nei confronti di ignoti e poi nei confronti dell'attuale convenuto, seguivano indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Vicenza e un successivo procedimento penale definito con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p., con la quale lo Sc. veniva condannato alla pena di mesi 9 e giorni 22 di reclusione e al pagamento di Euro 354,00 di multa. 

In conseguenza di tali comportamenti tenuti dallo Sc., l'attrice era costretta a mutare le proprie abitudini di vita, non recandosi più al lavoro da sola ma accompagnata, cambiando la propria utenza telefonica e subendo serie conseguenze sotto il profilo dell'equilibrio psichico. 

Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza degli improvvidi comportamenti tenuti dal convenuto.
Il convenuto, nel costituirsi, non contestava affatto le circostanze allegate da parte attrice dalle quali sarebbe derivato danno alla stessa (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta, laddove si afferma che "poco tempo dopo, Lu., transitando per Br., ha visto l'auto di Mo. nel cortile di casa e, in un momento di sconforto (...) ha pensato di danneggiarla per vendicarsi. Dopo circa un mese, ha visto nuovamente l'auto parcheggiata e l'ha nuovamente danneggiata (...). Poi aveva inviato dei messaggini a Mo., confessando di essere lui l'autore del danno ed anche di quello del mese precedente"), ma solo rilevava che tali episodi dovevano essere contestualizzati nell'ambito del rapporto affettivo intercorso fra Mo.Al. e Lu.Sc. fra il 2005 e il 2006, interrottosi per volontà dell'attrice, la quale a più riprese si sarebbe manifestata sleale e poco corretta nei confronti del partner, cagionando allo Sc. gravi sofferenze che lo avrebbero condotto al compimento degli improvvidi atti di danneggiamento e ingiuria oggetto del presente giudizio. 

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, in relazione alla sofferenze soggettive dallo stesso patite, instava per la condanna della A. alla rifusione dei danni nella misura quantificata in Euro 50.000,00. 

(…) 

La domanda di parte attrice deve essere accolta per i motivi che seguono. 

I fatti illeciti dai quali sarebbe derivato un danno all'attrice sono pacificamente ammessi da parte convenuta, la quale, come esposto in narrativa dei fatti di causa, riconosce di aver recato danneggiamento all'auto dell'attrice, una (...) targata (...) in due distinte occasioni, il 13.10.2006 e nella notte del 18.11.2006. 

Il medesimo convenuto riconosce pure di avere inviato all'attrice alcuni messaggi nei quali ammetteva la propria responsabilità con riguardo ad entrambi gli episodi di danneggiamento. 

Pertanto, tanto sulla base della documentazione in atti (verbali di denunce orali presentate da Al.Mo. in data 14.10.2006 e 19.10.2006 - all. 2 e 3 di parte attrice -, nonché verbale di annotazione di operazioni di polizia giudiziaria, dal quale risulta che gli operanti, recatisi a seguito della denuncia della Al. presso l'abitazione dello Sc., si sentivano rispondere da quest'ultimo: "deve imparare a non farsi più vedere (...) gli ho staccato le targhe e le ho buttate nel brenta, è una puttana, la coppo, l'ammalo, la rovino, non deve più fare vedere, non ho niente da perdere, la deve pagare" - all. 8 del fascicolo di parte attrice -, nonché successivi atti di querela proposti dall'attrice dai quali risulta il contenuto integrale dei messaggi inviati dallo Sc. all'attrice via sms - all. 10 e 11 di parte attrice - e copia fotografica dei messaggi ricevuti dall'attrice da parte dell'utenza telefonica intestata al convenuto - all. 18), quanto sulla base della stessa ammissione dei fatti effettuata da parte convenuta, deve ritenersi che siano sicuramente sussistenti i fatti oggetto di contestazione, tradottisi, come esposto in precedenza, in due episodi di danneggiamento ai danni dell'auto dell'attrice e nell'invio di messaggi via sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso. 

(…) 

Quanto, poi, all'allegato danno non patrimoniale, parte attrice ha chiesto il ristoro dei danni conseguenti sia alla sofferenza soggettiva, sia ai pregiudizi di carattere esistenziale, adducendo di avere interrotto, a seguito degli atti intimidatori posti in essere dal convenuto, alcune delle attività svolte in precedenza e di essere caduta in una stato di profonda prostrazione psicologica. 

Nessun dubbio che i lamentati danni siano suscettibili, quanto meno in astratto, di risarcibilità. 

A riguardo, è bene precisare che le sentenze delle Sezioni unite della Suprema Corte dell'11 novembre 2008 (nn. 26792, 26793, 26794 e 26795) non hanno affatto escluso la risarcibilità della sofferenza soggettiva conseguente all'evento pregiudizievole e neppure quella del cosiddetto danno esistenziale, da intendersi come pregiudizio di carattere dinamico relazionale subito dalla persona che abbia subito l'atto illecito, ma solo hanno offerto una diversa sistematizzazione degli stessi, qualificandoli alla stregua di articolazioni nell'ambito della più ampia nozione di danno non patrimoniale, consentendo peraltro di fare ricorso anche alla prova per presunzioni ai fini del conseguimento della prova di tali pregiudizi. 

Una tale risarcibilità del danno non patrimoniale, peraltro, allorché si versi in ipotesi di illecito astrattamente integrante un'ipotesi di reato, risulta normativamente sancita dal combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p. 

Ora, poiché appaiono astrattamente configuratoli, tanto con riguardo agli atti di danneggiamento posti in essere dallo Sc., quanto con riguardo ai messaggi con contenuto ingiurioso e minaccioso dallo stesso inviati, diverse ipotesi di reato quanto meno riconducibili al danneggiamento e all'ingiuria (come peraltro emerge anche dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza nei confronti dello Sc., sia pure ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 11.10.2007 - all. 16 di parte attrice), deve concludersi che sussistano i presupposti per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice, potendosi ritenere, peraltro, quanto ai pregiudizi di carattere dinamico - relazionale allegati dall'Al., che sia del tutto plausibile che l'attrice sia stata costretta, quanto meno per un certo periodo di tempo, a mutare le proprie abitudini di vita a seguito dei comportamenti intimidatori posti in essere dallo Sc. 

In ordine alla liquidazione di un tale danno, poi, da determinarsi necessariamente in via equitativa, si ritiene che la commisurazione debba effettuarsi tenendo conto, per un verso, della particolare gravità dei fatti posti in essere dallo Sc., in grado, per la loro intensità, di incutere nella convenuta una seria preoccupazione per l'integrità della sua persona e del suo patrimonio e, per altro verso, del carattere temporalmente circoscritto, stando a quanto emerge, quanto meno, dalle allegazioni di parte attrice, di tali comportamenti intimidatori, i quali si sarebbero svolti per la durata di un mese circa, ossia fra il 14.10.2006 e il 19.11.2006. 

Si ritiene equa, pertanto, in relazione ai fatti accertati e tenuto conto dei sopra accennati elementi, la liquidazione dell'importo, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, di complessivi Euro 6.000,00. 
Trib. Treviso, 24.06.2011, n.458

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 752 del R.G. dell'anno 2008, trattenuta in decisione nell'udienza dell'11.1.2011 e vertente

Tra

Al.Mo., nata (...), elettivamente domiciliata in B. , via (...), presso lo studio dell'avv. Ma.Sa. che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Ja.Ba., per procura in calce all'atto di citazione

- attrice -

E

Sc.Lu., nato (...) ed ivi residente, elettivamente domiciliato in B., via (...), presso lo studio dell'avv. Re.Vi. che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Al.Mo. deduceva che nella notte del 13.10.2006 la sua auto, posteggiata nel parcheggio condominiale dello stabile nel quale la stessa abitava, veniva danneggiata da sconosciuti.

Successivamente, nella notte tra il 18.11.2006 e il 19.11.2006, la stessa veniva svegliata dall'insistente suono del campanello della sua abitazione. La mattina successiva, la stessa attrice, accendendo il telefono cellulare, riceveva dall'utenza del sig. Sc. n. 5 messaggi che offendevano il suo onore e decoro, recanti contenuto ingiurioso e minaccioso, nei quali, fra l'altro, lo Sc. riconosceva la propria responsabilità in ordine all'episodio di danneggiamento dell'auto verificatosi il 13.10.2006.

Inoltre, quella medesima mattina del 19.11.2006 la Al. si avvedeva che la propria autovettura risultava essere stata nuovamente danneggiata.

La riparazione dell'auto, con riguardo ai danni subiti nelle due predette circostanze, costava all'attrice Euro 5.351,68, come da fatture e ricevute che la stessa produceva. Dalle denunce tempestivamente presentate dall'attrice, dapprima nei confronti di ignoti e poi nei confronti dell'attuale convenuto, seguivano indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Vicenza e un successivo procedimento penale definito con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p., con la quale lo Sc. veniva condannato alla pena di mesi 9 e giorni 22 di reclusione e al pagamento di Euro 354,00 di multa.

In conseguenza di tali comportamenti tenuti dallo Sc., l'attrice era costretta a mutare le proprie abitudini di vita, non recandosi più al lavoro da sola ma accompagnata, cambiando la propria utenza telefonica e subendo serie conseguenze sotto il profilo dell'equilibrio psichico.

Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza degli improvvidi comportamenti tenuti dal convenuto.

Il convenuto, nel costituirsi, non contestava affatto le circostanze allegate da parte attrice dalle quali sarebbe derivato danno alla stessa (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta, laddove si afferma che "poco tempo dopo, Lu., transitando per Br., ha visto l'auto di Mo. nel cortile di casa e, in un momento di sconforto (...) ha pensato di danneggiarla per vendicarsi. Dopo circa un mese, ha visto nuovamente l'auto parcheggiata e l'ha nuovamente danneggiata (...). Poi aveva inviato dei messaggini a Mo., confessando di essere lui l'autore del danno ed anche di quello del mese precedente"), ma solo rilevava che tali episodi dovevano essere contestualizzati nell'ambito del rapporto affettivo intercorso fra Mo.Al. e Lu.Sc. fra il 2005 e il 2006, interrottosi per volontà dell'attrice, la quale a più riprese si sarebbe manifestata sleale e poco corretta nei confronti del partner, cagionando allo Sc. gravi sofferenze che lo avrebbero condotto al compimento degli improvvidi atti di danneggiamento e ingiuria oggetto del presente giudizio.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, in relazione alla sofferenze soggettive dallo stesso patite, instava per la condanna della A. alla rifusione dei danni nella misura quantificata in Euro 50.000,00.

All'esito della prima udienza e del successivo deposito delle memorie istruttorie, il Giudice all'epoca assegnatario della causa, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, invitava le parti a precisare le conclusioni. All'udienza dell'I 1.1.2011, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice deve essere accolta per i motivi che seguono.

I fatti illeciti dai quali sarebbe derivato un danno all'attrice sono pacificamente ammessi da parte convenuta, la quale, come esposto in narrativa dei fatti di causa, riconosce di aver recato danneggiamento all'auto dell'attrice, una (...) targata (...) in due distinte occasioni, il 13.10.2006 e nella notte del 18.11.2006.

Il medesimo convenuto riconosce pure di avere inviato all'attrice alcuni messaggi nei quali ammetteva la propria responsabilità con riguardo ad entrambi gli episodi di danneggiamento.

Pertanto, tanto sulla base della documentazione in atti (verbali di denunce orali presentate da Al.Mo. in data 14.10.2006 e 19.10.2006 - all. 2 e 3 di parte attrice -, nonché verbale di annotazione di operazioni di polizia giudiziaria, dal quale risulta che gli operanti, recatisi a seguito della denuncia della Al. presso l'abitazione dello Sc., si sentivano rispondere da quest'ultimo: "deve imparare a non farsi più vedere (...) gli ho staccato le targhe e le ho buttate nel brenta, è una puttana, la coppo, l'ammalo, la rovino, non deve più fare vedere, non ho niente da perdere, la deve pagare" - all. 8 del fascicolo di parte attrice -, nonché successivi atti di querela proposti dall'attrice dai quali risulta il contenuto integrale dei messaggi inviati dallo Sc. all'attrice via sms - all. 10 e 11 di parte attrice - e copia fotografica dei messaggi ricevuti dall'attrice da parte dell'utenza telefonica intestata al convenuto - all. 18), quanto sulla base della stessa ammissione dei fatti effettuata da parte convenuta, deve ritenersi che siano sicuramente sussistenti i fatti oggetto di contestazione, tradottisi, come esposto in precedenza, in due episodi di danneggiamento ai danni dell'auto dell'attrice e nell'invio di messaggi via sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso. Venendo, pertanto, alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, gli stessi devono essere determinati, quanto al danno patrimoniale subito, nel complessivo importo di Euro 5.351,68, pari alla sommatoria degli importi di cui alle fatture n. 169 dell'8.11.2006 e n. 55 del 26.2.2007 emesse dalla Carrozzeria Nu. (all. 4 e 6 del fascicolo di parte attrice) e della fattura n. 16 del 20.3.2007 emessa dalla Carrozzeria To. (all. 7 di parte attrice), importi che appaiono compatibili con l'entità dei danni inferii dallo Sc. al veicolo dell'attrice, sia tenuto conto dell'epoca nella quale tali riparazioni sono state effettuate (di poco successiva agli accertati atti di danneggiamento), sia alla stregua della descrizione dei danni riportata nei distinti atti di denuncia dimessi da parte attrice.

Su tale importo, da rivalutarsi dalla data dei singoli esborsi all'attualità, andranno poi applicati gli interessi legali, da determinarsi mediante devalutazione alla data degli esborsi e applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo.

Quanto, poi, all'allegato danno non patrimoniale, parte attrice ha chiesto il ristoro dei danni conseguenti sia alla sofferenza soggettiva, sia ai pregiudizi di carattere esistenziale, adducendo di avere interrotto, a seguito degli atti intimidatori posti in essere dal convenuto, alcune delle attività svolte in precedenza e di essere caduta in una stato di profonda prostrazione psicologica.

Nessun dubbio che i lamentati danni siano suscettibili, quanto meno in astratto, di risarcibilità.

A riguardo, è bene precisare che le sentenze delle Sezioni unite della Suprema Corte dell'11 novembre 2008 (nn. 26792, 26793, 26794 e 26795) non hanno affatto escluso la risarcibilità della sofferenza soggettiva conseguente all'evento pregiudizievole e neppure quella del cosiddetto danno esistenziale, da intendersi come pregiudizio di carattere dinamico relazionale subito dalla persona che abbia subito l'atto illecito, ma solo hanno offerto una diversa sistematizzazione degli stessi, qualificandoli alla stregua di articolazioni nell'ambito della più ampia nozione di danno non patrimoniale, consentendo peraltro di fare ricorso anche alla prova per presunzioni ai fini del conseguimento della prova di tali pregiudizi.

Una tale risarcibilità del danno non patrimoniale, peraltro, allorché si versi in ipotesi di illecito astrattamente integrante un'ipotesi di reato, risulta normativamente sancita dal combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p.

Ora, poiché appaiono astrattamente configuratoli, tanto con riguardo agli atti di danneggiamento posti in essere dallo Sc., quanto con riguardo ai messaggi con contenuto ingiurioso e minaccioso dallo stesso inviati, diverse ipotesi di reato quanto meno riconducibili al danneggiamento e all'ingiuria (come peraltro emerge anche dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza nei confronti dello Sc., sia pure ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 11.10.2007 - all. 16 di parte attrice), deve concludersi che sussistano i presupposti per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice, potendosi ritenere, peraltro, quanto ai pregiudizi di carattere dinamico - relazionale allegati dall'Al., che sia del tutto plausibile che l'attrice sia stata costretta, quanto meno per un certo periodo di tempo, a mutare le proprie abitudini di vita a seguito dei comportamenti intimidatori posti in essere dallo Sc.

In ordine alla liquidazione di un tale danno, poi, da determinarsi necessariamente in via equitativa, si ritiene che la commisurazione debba effettuarsi tenendo conto, per un verso, della particolare gravità dei fatti posti in essere dallo Sc., in grado, per la loro intensità, di incutere nella convenuta una seria preoccupazione per l'integrità della sua persona e del suo patrimonio e, per altro verso, del carattere temporalmente circoscritto, stando a quanto emerge, quanto meno, dalle allegazioni di parte attrice, di tali comportamenti intimidatori, i quali si sarebbero svolti per la durata di un mese circa, ossia fra il 14.10.2006 e il 19.11.2006.

Si ritiene equa, pertanto, in relazione ai fatti accertati e tenuto conto dei sopra accennati elementi, la liquidazione dell'importo, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, di complessivi Euro 6.000,00.

Non si ritiene, invece, che sussistano validi elementi per reputare che la Al. si sia dimessa dal posto di lavoro occupato all'epoca dei fatti a seguito della condotta posta in essere dal convenuto, tenuto conto che la stessa, alla data del 20.11.2006 (data alla quale risalgono le dimissioni da commessa nel negozio "Po." di Ma. - all. 17 di parte attrice) ancora non era a conoscenza che l'autore del danneggiamento della sua auto fosse lo Sc.

Non si ritiene, infine, che sussistano elementi per accogliere la domanda svolta in via riconvenzionale da parte convenuta.

A ben vedere, infatti, anche a voler ammettere, per ipotesi, come sostenuto dallo Sc., che gli atti di danneggiamento e le minacce dallo stesso posti in essere facessero seguito ad un comportamento del tutto sleale e scorretto tenuto dalla Al., la quale avrebbe ripetutamente tradito la fiducia del proprio partner; comunque dovrebbe concludersi che tali comportamenti scorretti in alcun modo varrebbero ad esimere da responsabilità il convenuto.

Né, peraltro, paiono sussistere i presupposti per la richiesta liquidazione in favore del convenuto di un danno non patrimoniale riconducibile alle sofferenze soggettive patite dallo Sc. a seguito degli ipotizzati comportamenti sleali tenuti dalla fidanzata.

A tal riguardo, è sufficiente rilevare come le contestate condotte in ipotesi tenute dalla Al., in alcun modo paiano configurabili alla stregua di illeciti penali, né, peraltro, pare configurabile, ai danni dello Sc., nel presente caso, una lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito.

Alla condanna seguono le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

Accertata la responsabilità di Sc.Lu., lo condanna a pagare a Al.Mo. la somma di Euro 5.351,68, a titolo di danno patrimoniale, da rivalutarsi dalla data di ciascun esborso all'attualità e con gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata all'epoca di ciascun esborso e poi via via rivalutata da tale data al saldo.

Lo condanna, altresì, a corrispondere a Al.Mo. l'ulteriore somma, determinata all'attualità, di Euro 6.000,00, a titolo di danno non patrimoniale.

Condanna Sc.Lu. a rifondere le spese di lite sostenute da Al.Mo. che quantifica in complessivi Euro 4.850,00, di cui Euro 2.000,00 per diritti, Euro 2.500,00 per onorari e Euro 350,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Bassano del Grappa il 21 giugno 2011.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

 



 

 

 

 

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