"dei danni derivati a terzi
dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o
sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore,
salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi
compreso il caso fortuito, che abbia determinato
l’evento dannoso" Fonte: Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Lecce, in
persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di
Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R.,
la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M.
R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al
risarcimento del danno conseguente ad un incendio di
autoveicoli parcheggiati.In particolare il giudice di
secondo grado, in accoglimento dell’appello proposto
dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa
alla circolazione stradale, stante la situazione di
quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i
mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva
totalmente estranea all’evento la R. Ordinava la
restituzione degli importi liquidati dal primo
giudice.2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso
per cassazione P. R., con un unico motivo.La Nuova
Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno
svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il collegio ha disposto
l’adozione di una motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo di ricorso si
deduce violazione e falsa applicazione della legge n.
990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la
decisione impugnata nella parte in cui esclude
l’incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di
sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini
della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla
giurisprudenza di legittimità.3, Il ricorso è
manifestamente fondato.
La Corte ha costantemente affermato
il principio secondo cui ''La sosta di un veicolo a
motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e
dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora
dell’art. 122 del decreto_legislativo_209_2005),
anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”,
con la conseguenza che dei danni derivati a terzi
dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o
sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore,
salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi
compreso il caso fortuito, che abbia determinato
l’evento dannoso.'' (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010,
n. 3108 ).
La sentenza impugnata ha risolto la
questione di diritto in modo totalmente difforme dalla
giurisprudenza consolidata di legittimità.Deve,
pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di
Lecce, in persona di diverso giudice, che deciderà la
controversia applicando il suddetto principio di diritto
e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazioneaccoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche
per le spese processuali del giudizio di
cassazione.Depositata in Cancelleria il 13.07.2011
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