Abstract: Cassazione III civile del
19 maggio 2011, n. 11014: "la Corte di appello, a ff. 4
della motivazione ha dato conto della utilizzazione
effettiva e stabile dei locali per le necessità
abitative del figliolo considerando la mancanza delle
nozze, indicate nella disdetta, come veritiera al tempo
della sua proposizione, ma poi elisa dal dissenso
sopravvenuto, quando già i locali erano stati occupati.
Si tratta un prudente apprezzamento delle prove e della
esistenza di un impedimento non imputabile a colpa o
dolo dei locatori. "
Svolgimento del processo
Con citazione del 2 dicembre 1993
il dr....conveniva dinanzi al Tribunale di Roma i
coniugi ... e ... chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni, per avere richiesto e ottenuto
il rilascio dei locali adibiti a studio medico, sulla
base di una disdetta non veritiera, che deduceva
necessità familiari -prossime nozze- non verificate.
Resistevano i convenuti sostenendo che al tempo della
disdetta le nozze erano imminenti ma che in seguito, pur
avendo il figlio occupato e riattato lo studio, era
intervenuta una rottura dei progetti coniugali. La causa
era istruita con prove orali.
Il Tribunale di Roma con sentenza
del 30 giugno 2001 accoglieva la domanda e condannava al
risarcimento. La sentenza era appellata dai coniugi ...
resisteva la controparte e chiedeva la conferma della
decisione.
La Corte di appello di Roma con
sentenza del 11 ottobre 2005, in riforma rigettava la
domanda del conduttore e condannava l’ appellato alla
rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
Contro la decisione ricorre ...
deducendo tre motivi di censura, non resistono le
controparti.
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento
in ordine ai motivi dedotti. Per chiarezza espositiva se
ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la
confutazione in diritto.
Sintesi dei motivi
Nel primo motivo si deduce error in
iudicando per violazione artt. 29,30,31 della
legge_392_1978 e vizio della motivazione sul rilievo che
gli stessi locatori avrebbero ammesso che i locali per i
quali era stata data la disdetta sono stati occupati
transitoriamente dal figlio ormai scapolo, e non per la
ragioni qiustificative della disdetta.
Nel secondo motivo si deduce ancora
error in iudicando e vizio della motivazione in
relazione allo onere della prova della c.d. causa
impeditiva della utilizzazione richiesta nella disdetta,
che deve essere rigorosa.
Nel terzo motivo si deduce ancora
il vizio della motivazione nel punto in cui la Corte di
appello non esamina il certificato della residenza
anagrafica del S., che non viene riprodotto nel corpo
del motivo.
Confutazione in diritto.
I primi due motivi vengono in esame
congiunto attenendo al medesimo fatto, costituito dalla
divergenza tra le necessità familiari indicate nella
disdetta, ai sensi dello art. 31 della legge 1978 n.
392, e la utilizzazione del bene rilasciato da parte del
figlio nubendo, dopo il fallimento delle nozze.
Sul punto la Corte di appello, a
ff. 4 della motivazione ha dato conto della
utilizzazione effettiva e stabile dei locali per le
necessità abitative del figliolo considerando la
mancanza delle nozze, indicate nella disdetta, come
veritiera al tempo della sua proposizione, ma poi elisa
dal dissenso sopravvenuto, quando già i locali erano
stati occupati. Si tratta un prudente apprezzamento
delle prove e della esistenza di un impedimento non
imputabile a colpa o dolo dei locatori. Sul punto la
decisione è in linea con la costante giurisprudenza di
questa Corte da Cass.1991 n. 2684 sino alla recenti del
2004 n. 23296 e successive, che escludono che la norma
dell’art. 31 preveda un caso di responsabilità oggettiva
con presunzione assoluta di colpa, considerandosi invece
le cause di giustificazione per esigenze egualmente
meritevoli di tutela, come è nella fattispecie concreta,
del figlio nubendo ma rimasto celibe che tuttavia occupa
i locali per esigenze abitative.
Inammissibile è il terzo motivo in
quanto privo di autosufficienza.
Al rigetto del ricorso non segue
condanna a spese non essendosi costituite le
controparti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le
spese.
Depositata in Cancelleria il 19
Maggio 2011 |