Avv. Paolo Nesta


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Avvocati-Il giudice non può ridurre i minimi tariffari senza motivare la scelta-Corte di Cassazione - Sezione II civile - Sentenza 20 maggio-19 ottobre 2011 n.21633-Commento-Guida diritto.it

 

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Il giudice non ha la facoltà di derogare alle tariffe minime degli avvocati senza un'adeguata motivazione. La Corte di cassazione, con la sentenza 21633, si esprime sulla liquidazione degli onorari del legale affermando che "il giudice d'appello non può limitarsi a un'apodittica fissazione del compenso spettante al professionista, ma deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, distinguendo ciscuno dei gradi di giudizio di merito, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidzione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari".

 

 

 

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