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Respinto il risarcimento del danno morale al neonato che si trova in stato vegetativo-Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 12 settembre 2011 n. 18641-Commento-Lex 24-it

 

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SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

Responsabilità civile - Danno - Morale - Nei confronti di un soggetto in stato totalmente vegetativo - Spettanza - Esclusione. (Cc, articolo 2059)

 

Il risarcimento del danno morale può essere escluso quando risulti con assoluta certezza, in base a specifiche acquisizioni medico legali risultanti da un'apposita consulenza, la totale e assoluta incapacità di percepire il dolore da parte del neonato, cioè il suo permanente e irreversibile stato totalmente vegetativo.

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 12 settembre 2011 n. 18641

Responsabilità civile - Danno non patrimoniale - Tabelle milanesi - Rstoro integrale

 

Le tabelle elaborate dal tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono il criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa dell'indennizzo ex art. 1226 c.c., ma possono avere bisogno di alcuni adattamenti al caso concreto. (Nel caso di specie, in cui un motociclista aveva riportato gravissime lesioni in un incidente stradale, vanno ristorati anche i cosiddetti aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto anche dell'alterazione della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla personalizzazione, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle al fine di garantire l'integrale ristoro al danneggiato)

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 giugno 2011 n. 14402

 

 

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente - Danno biologico - Criteri di liquidazione - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Necessità - Fondamento - Art. 3 Cost. - Mancata applicazione - Conseguenze

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 giugno 2011 n. 12408

 

 

 

 

 

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) - Liquidazione del danno non patrimoniale - Allegazione di un danno ulteriore e diverso rispetto alla mera sofferenza morale - Diritto al risarcimento - Presupposti - Allegazione e dimostrazione di un effettivo e radicale sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Mera allegazione della rinuncia alle piccole abitudini quotidiane - Insufficienza - Fattispecie

 

Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente adempiuto il suddetto onere di allegazione da parte dei genitori di persona deceduta in un sinistro stradale che avevano domandato il ristoro - in aggiunta al danno morale - anche del danno c.d. esistenziale, allegando a fondamento di tale pretesa la perdita "del piacere di condividere gioie e dolori col figlio" e dei "riti del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l'alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi").

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13 maggio 2011 n. 10527

 

 

 

 

 

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Autonomia del danno morale - Criteri di liquidazione - Valutazione delle condizioni soggettive del danneggiato e della gravità del fatto - Necessità - Correlazione proporzionale di tale liquidazione al danno biologico - Ammissibilità - Sussistenza

 

Ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 19 gennaio 2010 n. 702

 

 

 

 

 

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno tanatologico - Lesioni seguite dopo breve tempo dalla morte - Risarcibilità come danno biologico - Esclusione - Danno morale e da perdita del rapporto parentale - Liquidazione - Duplicazione - Esclusione

 

In applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26972/2008, la morte di un pedone, seguita dopo breve tempo dalle lesioni subite a causa di investimento, esclude il risarcimento ai figli della vittima sia del danno tanatologico come danno biologico iure hereditario sia del danno da perdita del rapporto parentale (Nella specie, il danno morale è stato riconosciuto in misura più ampia e tale da potervi ricomprendere anche il danno da perdita del rapporto parentale).

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 settembre 2009 n. 20949

 

 

 

 

 

Tutela  - Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - Contenuto  - Poteri del giudice. (Costituzione, articoli 32 e 37; Cc, articoli 1226, 2059, 2103, 2697, 2727 e 2729)

 

Per essere il rapporto di lavoro disciplinato da un ricco reticolato di disposizioni volte ad assicurare al lavoratore una tutela rafforzata della sua persona, è sovente riscontrabile nella materia giuslavoristica l'esistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale che, configurabile ogni qualvolta il fatto illecito datoriale abbia violato in modo gravi diritti della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, consente alla vittima di ottenere il ristoro del danno scaturente dalla lesione di interessi, che per non essere regolati ex ante da norma di legge, dovranno essere individuati caso per caso dal giudice di merito. Detto giudice però non dovrà mai duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici e dovrà in ogni caso individuare il discrimine tra meri pregiudizi, che si concretizzano in semplici disagi - o in lesioni di interessi che, per essere privi di qualsiasi consistenza e gravità, non possono trovare riconoscimento in sede risarcitoria - e danni che, per importare di contro un vulnus a interessi oggetto di copertura costituzionale, vanno risarciti all'esito di una valutazione che, se supportata da una valutazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, si sottrae - anche per quanto attiene alla quantificazione del danno - a qualsiasi censura in sede di legittimità. (F.S.Iv.)

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 12 maggio 2009 n. 10864

 

 

 

 

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)  - Danno non patrimoniale - Nozione - Identificazione col solo turbamento dell'animo - Esclusione

 

Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen..

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 19 febbraio 2009 n. 4053

 

 

 

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione gravissima alla salute del neonato derivante da illecito sanitario per responsabilità aquiliana o contrattuale - Danno morale richiesto dai genitori "iure proprio" - Risarcimento quale danno non patrimoniale nell'ampia accezione ricostruita dalla S.U. della cassazione - Configurabilità - Liquidazione - Criteri - Equità circostanziata - Necessità

 

Nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia; tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13 gennaio 2009 n. 469

 

 

 

 

 

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