SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
Responsabilità civile - Danno -
Morale - Nei confronti di un soggetto in stato
totalmente vegetativo - Spettanza - Esclusione. (Cc,
articolo 2059)
Il risarcimento del danno morale
può essere escluso quando risulti con assoluta certezza,
in base a specifiche acquisizioni medico legali
risultanti da un'apposita consulenza, la totale e
assoluta incapacità di percepire il dolore da parte del
neonato, cioè il suo permanente e irreversibile stato
totalmente vegetativo.
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 12 settembre 2011 n. 18641
Responsabilità civile - Danno non
patrimoniale - Tabelle milanesi - Rstoro integrale
Le tabelle elaborate dal tribunale
di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
costituiscono il criterio di riferimento ai fini della
valutazione equitativa dell'indennizzo ex art. 1226
c.c., ma possono avere bisogno di alcuni adattamenti al
caso concreto. (Nel caso di specie, in cui un
motociclista aveva riportato gravissime lesioni in un
incidente stradale, vanno ristorati anche i cosiddetti
aspetti relazionali propri del danno da perdita del
rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale,
sicché è necessario verificare se i parametri recati
dalle tabelle tengano conto anche dell'alterazione della
personalità del soggetto che si estrinsechi in uno
sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali
cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario
procedersi alla personalizzazione, riconsiderando i
parametri recati dalle tabelle al fine di garantire
l'integrale ristoro al danneggiato)
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 30 giugno 2011 n. 14402
Risarcimento del danno -
Valutazione e liquidazione - Invalidità personale -
Permanente - Danno biologico - Criteri di liquidazione -
Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano - Necessità - Fondamento - Art. 3 Cost. - Mancata
applicazione - Conseguenze
Nella liquidazione del danno
biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla
legge, l'adozione della regola equitativa di cui
all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una
adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di
casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente
ad equità che danni identici possano essere liquidati in
misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici
giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il
riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso
sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in
applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in
linea generale, di parametro di conformità della
valutazione equitativa del danno biologico alle
disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee
a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse
tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità
inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base
dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere
fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di
violazione di legge, solo in quanto la questione sia
stata già posta nel giudizio di merito.
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 7 giugno 2011 n. 12408
Risarcimento del danno - Morte di
congiunti (parenti della vittima) - Liquidazione del
danno non patrimoniale - Allegazione di un danno
ulteriore e diverso rispetto alla mera sofferenza morale
- Diritto al risarcimento - Presupposti - Allegazione e
dimostrazione di un effettivo e radicale sconvolgimento
delle abitudini di vita - Necessità - Mera allegazione
della rinuncia alle piccole abitudini quotidiane -
Insufficienza - Fattispecie
Nel caso di morte di un prossimo
congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed
ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da
rottura del rapporto parentale) non può ritenersi
sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti
la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la
dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti
dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e
provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va
adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi
in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente
adempiuto il suddetto onere di allegazione da parte dei
genitori di persona deceduta in un sinistro stradale che
avevano domandato il ristoro - in aggiunta al danno
morale - anche del danno c.d. esistenziale, allegando a
fondamento di tale pretesa la perdita "del piacere di
condividere gioie e dolori col figlio" e dei "riti del
vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema
assieme alla sera, l'alternarsi alla guida della
macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata,
il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali
inattesi").
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 13 maggio 2011 n. 10527
Risarcimento del danno -
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) -
Autonomia del danno morale - Criteri di liquidazione -
Valutazione delle condizioni soggettive del danneggiato
e della gravità del fatto - Necessità - Correlazione
proporzionale di tale liquidazione al danno biologico -
Ammissibilità - Sussistenza
Ai fini della liquidazione del
danno morale, si deve tener conto delle condizioni
soggettive della persona danneggiata e della gravità del
fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della
sua quantificazione in proporzione al danno biologico
riconosciuto.
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 19 gennaio 2010 n. 702
Risarcimento del danno - Parenti
della vittima (morte di congiunti) - Diritto al
risarcimento - Danno tanatologico - Lesioni seguite dopo
breve tempo dalla morte - Risarcibilità come danno
biologico - Esclusione - Danno morale e da perdita del
rapporto parentale - Liquidazione - Duplicazione -
Esclusione
In applicazione dei principi
enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n.
26972/2008, la morte di un pedone, seguita dopo breve
tempo dalle lesioni subite a causa di investimento,
esclude il risarcimento ai figli della vittima sia del
danno tanatologico come danno biologico iure hereditario
sia del danno da perdita del rapporto parentale (Nella
specie, il danno morale è stato riconosciuto in misura
più ampia e tale da potervi ricomprendere anche il danno
da perdita del rapporto parentale).
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 30 settembre 2009 n. 20949
Tutela - Risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale - Contenuto - Poteri
del giudice. (Costituzione, articoli 32 e 37; Cc,
articoli 1226, 2059, 2103, 2697, 2727 e 2729)
Per essere il rapporto di lavoro
disciplinato da un ricco reticolato di disposizioni
volte ad assicurare al lavoratore una tutela rafforzata
della sua persona, è sovente riscontrabile nella materia
giuslavoristica l'esistenza di un danno patrimoniale e
non patrimoniale che, configurabile ogni qualvolta il
fatto illecito datoriale abbia violato in modo gravi
diritti della persona, come tali oggetto di tutela
costituzionale, consente alla vittima di ottenere il
ristoro del danno scaturente dalla lesione di interessi,
che per non essere regolati ex ante da norma di legge,
dovranno essere individuati caso per caso dal giudice di
merito. Detto giudice però non dovrà mai duplicare il
risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a
pregiudizi identici e dovrà in ogni caso individuare il
discrimine tra meri pregiudizi, che si concretizzano in
semplici disagi - o in lesioni di interessi che, per
essere privi di qualsiasi consistenza e gravità, non
possono trovare riconoscimento in sede risarcitoria - e
danni che, per importare di contro un vulnus a interessi
oggetto di copertura costituzionale, vanno risarciti
all'esito di una valutazione che, se supportata da una
valutazione congrua, coerente sul piano logico e
rispettosa dei principi giuridici applicabili alla
materia, si sottrae - anche per quanto attiene alla
quantificazione del danno - a qualsiasi censura in sede
di legittimità. (F.S.Iv.)
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 12 maggio 2009 n. 10864
Risarcimento del danno -
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno
non patrimoniale - Nozione - Identificazione col solo
turbamento dell'animo - Esclusione
Il danno non patrimoniale di cui
all'art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia,
comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e
cioè della sofferenza contingente e del turbamento
d'animo transeunte, determinati da fatto illecito
integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si
verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla
persona, costituzionalmente garantito, dalla quale
consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione
economica, senza soggezione al limite derivante dalla
riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen..
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 19 febbraio 2009 n. 4053
Risarcimento del danno -
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione
gravissima alla salute del neonato derivante da illecito
sanitario per responsabilità aquiliana o contrattuale -
Danno morale richiesto dai genitori "iure proprio" -
Risarcimento quale danno non patrimoniale nell'ampia
accezione ricostruita dalla S.U. della cassazione -
Configurabilità - Liquidazione - Criteri - Equità
circostanziata - Necessità
Nel caso in cui dall'illecito
sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale)
derivi una lesione gravissima alla salute del neonato,
il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va
risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia
accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle
sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come
principio informatore della materia; tale risarcimento
deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056
cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno
morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più
elevato quanto maggiore é la lesione che determina la
doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio
totale ed amorevole verso il macroleso.
Corte di cassazione - Sezione III
civile - Sentenza 13 gennaio 2009 n. 469
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