La prescizione del reato non
impedisce l'estradizione dello straniero. La Corte di
Cassazione, con la sentenza 42905, afferma la
legittimità del nulla osta alla richiesta di far
rietrare in patria, malgrado l'estinzione del reato, un
cittadino albanese condannato a 12 anni di reclusione
per tentato omicidio e detenzione illecita di armi.
Contro la decisione di dare il via libera
all'estradizione aveva fatto ricorso il diretto
interessato appellandosi all'articolo 10 della
Convenzione europea d'estradizione, firmata a Parigi il
13 dicembre 1957 e ratificata sia dall'Italia sia dalla
Romania, in base alla quale la "consegna" non va
accordata "se, secondo la legilazione della parte
richiedente o della parte richiesta, l'azione penale o
la pena siano prescritte".
Un richiamo - per la Corte - non
applicabile però al caso concreto. Gli ermellini
specificano, infatti, che la disposizione citata è utile
solo nel caso di estradizioni "per ragioni di esecuzione
penale unicamente per la parte che si riferisce alla
prescrizione della pena da espiare e non per quella
concernente la prescrizione del reato per cui la pena è
stata inflitta". Mentre la prescrizione del reato assume
rilievo solo nel caso di esercizio dell'azione penale o
comunque di un procedimento in corso non ancora arrivato
a sentenza definitiva. |