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Consiglio di Stato 17 novembre 2011, pres. Cossu, rel. Botto – “PARERE NEGATIVO ALLE TABELLE DI LEGGE DAL 10% AL 100% DI I.P." – Antonello NEGRO

 

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Il Consiglio di Stato ha formulato un parere sostanzialmente negativo in merito al regolamento recante la tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità (indicate dall'art. 138 del codice delle assicurazioni).

 

L'esigenza di applicazione di un unico parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico è stata condivisa, ma il Consiglio di Stato ha rilevato diversi profili critici.

 

In primo luogo è stato evidenziato che nel testo del regolamento vengono contemplate anche le lesioni dal 1% al 9% di IP, il che comporterebbe una modifica dello schema esaminato (con richiamo dell'art. 139 del codice delle assicurazioni ed abrogazione del decreto interministeriale che disciplina attualmente detta materia).

 

In secondo luogo il Consiglio di Stato ha criticato il testo in quanto la progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista - con particolare riferimento all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali - non risponde a quanto stabilito dal citato art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 (per la mancanza di un criterio di crescita "più che proporzionale" della sequenza dei coefficienti moltiplicatori rispetto all’aumento dei punti di invalidità).

 

In terzo luogo il Consiglio di Stato ha criticato l'applicazione di un'unica tabella limitata ai soli sinistri stradali (anche se sul punto la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12408/2011, aveva fornito una motivazione a giustificazione della disparità di trattamento).

 

Da ultimo il Consiglio di Stato ha auspicato l'applicazione di una disciplina transitoria (assente nello schema di regolamento) atta a chiarire che lo stesso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso.

 

Le indicazioni del Consiglio di Stato vanno ad aggiungersi alla mozione (approvata dal Parlamento) con la quale è stato chiesto il ritiro del decreto sulla c.d. tabella unica.

 

L'auspicio, dunque, è che il legislatore provveda a rivedere e riformulare le tabelle di legge dal 10% al 100% (anche per ciò che concerne, aggiungo, le poche e poco precise indicazioni in merito alla valutazione medico legale delle menomazioniQuanto ai coefficienti parametrici indicati nella tabella dei valori economici contemplata nell’allegato III, la Sezione osserva che la progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista non sembra rispondere a quanto stabilito dall’art. 138, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 209/2005.

 

Con tale ultima norma il legislatore ha disposto che la tabella unica nazionale venga redatta secondo alcuni criteri, tra cui quello in forza del quale l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto

all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

 

Ebbene, se si esamina la sequenza dei coefficienti moltiplicatori previsti nella tabella, ci si avvede che essa non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità.

 

Va evidenziato che la tavola dei coefficienti moltiplicatori del punto riporta, per i punti da 1 a 9, i coefficienti da 1 a 2,30 in conformità a quanto previsto dall’art. 139, comma 6, del citato d.lgs. n. 209 del 2005, ma, rispetto al coefficiente 2,30 i coefficienti successivi sono sì cresciuti, ma in misura che appare non più che proporzionale, come invece la legge impone.

 

Tali osservazioni vengono svolte dalla Sezione in via collaborativa e nel pieno rispetto della discrezionalità tecnica che compete all’Amministrazione; ciò che si vuole evidenziare è che un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame.

Numero 04209/2011 e data 17/11/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04318/2011

OGGETTO:

Ministero della salute.

Schema di regolamento recante tabella delle menomazioni all’integrità

psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’art. 138

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. prot. 21122 del 15 settembre

2011, con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del

Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Alessandro Botto;

Premesso

Il Ministero della salute chiede il parere di questo Consesso sullo

schema di regolamento recante la tabella delle menomazioni alla

integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità e

relativa quantificazione economica sulla base di indici moltiplicatori e

correttivi.

Riferisce il Ministero che la monetizzazione dei danni conseguenti ad

incidente stradale non avviene in modo uniforme su tutto il territorio

nazionale, essendo dipendente dalle tabelle elaborate da ciascun

tribunale. Ciò comporta una ingiustificata disparità di trattamento a

svantaggio dei danneggiati da sinistri avvenuti nelle circoscrizioni dei

tribunali che adottano criteri più restrittivi.

Al fine di porre rimedio a tale stato di cose la legge 5 marzo 2001, n. 57

(disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ha

disciplinato la materia della valutazione medico-legale del danno

derivante da incidenti stradali ed ha previsto in proposito l’emanazione

di una tabella unica, valida su tutto il territorio nazionale, della

menomazioni all’integrità psicofisica e del relativo valore percentuale e

pecuniario, poi adottata con decreto del Ministro della sanità, del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 3 luglio 2003,

pubblicata sulla G.U. 11 settembre 2003 n. 211 (per le menomazioni

comprese tra 1 e 9 punti di invalidità)..

Aggiunge l’Amministrazione riferente che il sistema risulta poi

completato dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273 (misure per favorire

l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) che, all’art. 23, ha

previsto un’ulteriore tabella unica delle menomazioni al’integrità psicofisica

comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, da emanarsi con decreto

del Ministro della Salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

del Ministro delle attività produttive e del Ministro della giustizia.

Peraltro il successivo d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle

assicurazioni private) ha abrogato il citato art. 23 della legge n.

273/2002, trasfondendo il relativo contenuto nell’art. 138.

Afferma il Ministero della salute che, al fine di predisporre la tabella in

questione, è stata istituita una commissione di studio, che ha visto la

partecipazione dei rappresentanti dei dicasteri interessati, dell’Inail,

dell’Ania, nonché di esperti di medicina legale ed è stata

successivamente integrata anche dai rappresentanti delle associazioni

dei familiari e vittime della strada e dell’Osservatorio della Lega italiana

dei diritti dell’uomo.

Aggiunge l’Amministrazione che la predetta commissione ha completato

i propri lavori in data 12 dicembre 2005, e che il relativo elaborato è

stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico ai fini della

definizione dei valori pecuniari da assegnare ai vari punti di invalidità;

quest’ultimo Ministero, poi, ha trasmesso la documentazione elaborata

al Ministero riferente in data 1 febbraio 2006.

Di seguito sono stati acquisiti i pareri favorevoli alla prosecuzione

dell’iter dello schema di regolamento del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero

della giustizia.

Infine, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di regolamento in

esame nella riunione del 3 agosto 2011.

Quanto all’articolato sottoposto al parere di questo Consesso, osserva

l’Amministrazione riferente che esso risulta costituito da un articolo

unico, che rinvia alle allegate tabelle:

1.la tabella di cui al comma 1, lett. a), concernente le menomazioni alle

integrità psicofisiche comprese tra 10 e 100 punti di invalidità;

2.la tabella di cui al comma 1, lett. b), concernente il valore pecuniario

da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.

Considerato:

Con lo schema di regolamento in esame il Governo intende porre

rimedio alle distorsioni che si verificano attualmente in materia di

risarcimento dei danni non patrimoniali (di non lieve entità) derivanti da

incidenti stradali. Infatti, la prassi dei tribunali italiani a tal fine fa

riferimento a differenti tabelle parametriche, autonomamente elaborate

dai singoli uffici giudiziari, con evidenti effetti distorsivi sul piano della

entità dei risarcimenti accordati per analoghe menomazioni.

Tale esigenza appare sicuramente condivisibile e coerente con le

esigenze ordinamentali di parità di trattamento tra situazioni analoghe,

nonché in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di

Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che la liquidazione del

danno non patrimoniale alla persona da lesione all’integrità psicofisica

presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di

valutazione uniformi (Cass., III, 7 giugno 2011 n. 12408).

Il testo all’uopo predisposto, poi, appare correttamente elaborato sotto il

profilo procedimentale e dell’acquisizione degli atti di concerto tra i

Ministeri indicati nella norma di legge che autorizza l’intervento

regolamentare in esame, ossia l’art. 138, commi 1 e 2, del d.lgs. n.

209/2005, salvo che per la compilazione del documento di sintesi

dell’analisi d’impatto della regolamentazione, non allegato agli atti.

Ciò premesso, in relazione al contenuto dello schema di regolamento in

esame, la Sezione ritiene di dover esprimere le considerazioni che

seguono.

a) Innanzitutto la Sezione evidenzia che il testo dello schema, sia

nell’intestazione, sia nel contenuto dell’art. 1, sembra far riferimento alle

sole lesioni di non lieve entità, ossia a quelle comprese tra i 10 e i 100

punti di invalidità, in attuazione del citato art. 138, commi 1 e 2, del

d.lgs. m. 209/2005. In realtà, invece, nella tabella allegata, relativa ai

coefficienti moltiplicatori del punto di invalidità, vengono contemplate

anche le lesioni di lieve entità, comprese tra 1 punto e 9 punti di

invalidità, attualmente disciplinate dal Decreto interministeriale del 3

luglio 2003. A ciò si aggiunga che anche la tabella delle menomazioni

(Allegato II) indica, per talune di esse, valori variabili con un minimo

inferiore a 10.

In proposito, la Sezione rileva che l’art. 139 dello stesso d.lgs. n.

209/2005 prevede una nuova disciplina regolamentare delle

conseguenze risarcitorie non patrimoniali delle lesioni di lieve entità,

caratterizzata da un modello procedimentale del tutto analogo a quello

contemplato dal precedente art. 138 per le conseguenze risarcitorie

(sempre non patrimoniali) relative alle lesioni di non lieve entità (ossia

comprese tra i 10 e i 100 punti di invalidità).

Ne consegue che l’avvenuta inclusione nella tabella parametrica di

riferimento allegata allo schema di regolamento in esame anche delle

lesioni di lieve entità, sembra denotare la volontà del Governo di

esercitare in questa sede anche la potestà regolamentare prevista

dall’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005; se questo è l’effettivo intento del

Governo occorre, peraltro, che venga modificato lo schema in esame,

nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo

(composto di un unico articolo) e nella tabella di cui all’allegato III, il

richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina

legislativa, ossia l’art. 139 più volte citato. In via contestuale dovrà

anche essere prevista l’abrogazione del decreto interministeriale che

attualmente disciplina tale ultima materia.

b) Quanto ai coefficienti parametrici indicati nella tabella dei valori

economici contemplata nell’allegato III, la Sezione osserva che la

progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista non sembra

rispondere a quanto stabilito dall’art. 138, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.

209/2005.

Con tale ultima norma il legislatore ha disposto che la tabella unica

nazionale venga redatta secondo alcuni criteri, tra cui quello in forza del

quale l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali

della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto

all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

Ebbene, se si esamina la sequenza dei coefficienti moltiplicatori previsti

nella tabella, ci si avvede che essa non sembra rispettare il criterio della

crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità.

Va evidenziato che la tavola dei coefficienti moltiplicatori del punto

riporta, per i punti da 1 a 9, i coefficienti da 1 a 2,30 in conformità a

quanto previsto dall’art. 139, comma 6, del citato d.lgs. n. 209 del 2005,

ma, rispetto al coefficiente 2,30 i coefficienti successivi sono sì cresciuti,

ma in misura che appare non più che proporzionale, come invece la

legge impone.

Tali osservazioni vengono svolte dalla Sezione in via collaborativa e nel

pieno r ispet to del la discrezional i tà tecnica che compete

all’Amministrazione; ciò che si vuole evidenziare è che un eventuale

scostamento del testo regolamentare dal cr i ter io previsto

espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta

probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del

giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente

inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame.

c) La Sezione, inoltre, ritiene utile sottoporre all’Amministrazione

r i ferente una possibi le conseguenza distorsiva der ivante

dall’applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici contenuti

nelle tabelle allegate allo schema di regolamento in questione: infatti,

analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti

trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia

avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno.

Valuti, pertanto, l’Amministrazione se sia utile promuovere una modifica

legislativa in proposito, che consenta di ampliare lo spettro applicativo

delle predette tabelle parametriche.

d) Peraltro, tornando all’analisi dello schema di regolamento in esame,

ritiene la Sezione che, proprio al fine di eliminare ogni possibile dubbio

interpretativo in sede applicativa, sia opportuno specificare nel testo

dello stesso che esso si applica ai soli sinistri derivanti dalla circolazione

dei veicoli. Infatti, la formulazione attuale non appare perspicua al

riguardo, non facendo espresso richiamo di tale limitazione ratione

materiae prevista invece (implicitamente per l’art. 138 ed esplicitamente

per l’art. 139) dalla norma di legge autorizzativa all’esercizio del potere

regolamentare in esame.

e) Da ultimo, la Sezione evidenzia che appare altresì opportuno inserire

nel presente schema di regolamento una disciplina transitoria, onde

chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora

definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di

entrata in vigore del regolamento stesso. Tale chiarimento normativo

sembra, infatti, utile per evitare un’applicazione temporale disomogenea

sul territorio nazionale e anche per evitare possibili controversie sul

punto.

f) Si suggerisce, infine, una revisione formale del testo (ad esempio,

nelle premesse, con riguardo alla menzione del parere del Consiglio di

Stato, sostituendo alla parola “seduta” la parola “adunanza”), e di

apporre, alla fine, la clausola di inserzione.

P.Q.M.

nelle precedenti considerazioni è il parere della Sezione.

IL SEGRETARIO

Massimo Meli

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Alessandro Botto Luigi Cossu

 

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