Mariangela Claudia Calciano
Nel giudizio amministrativo la
rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e
consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha
concluso, configura una causa estintiva del giudizio che
comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza
appellata.
Nel giudizio amministrativo la
rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e
consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha
concluso, configura una causa estintiva del giudizio che
comporta, anche se nel Codice del Processo
Amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) non è
contenuta una norma specifica di eguale tenore rispetto
all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 (che pure è stato abrogato con l’art. 4, punto 10,
dell’allegato 4 del Codice), l'annullamento senza rinvio
della sentenza appellata, configurandosi come una
ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla
decisione.
Inoltre, la rinuncia al ricorso ed
agli effetti della sentenza di primo grado da parte
dell'appellato vittorioso non si configura come rinuncia
in senso tecnico, ma va qualificata nell'ambito delle
fattispecie di improcedibilità dell'appello, in ragione
della perdita di interesse al ricorso originario, ex
art. 84, comma 4, del Codice del Processo
Amministrativo, e della conseguente statuizione di
annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
N. 05971/2011
REG.PROV.COLL.
N. 03843/2002
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 3843 del 2002, proposto da***
contro***
nei confronti di***
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio -
Sez. staccata di Latina, n. 00308/2002, resa tra le
parti, in parte di declaratoria inammissibilità e in
parte di accoglimento del ricorso principale e dei
motivi aggiunti, proposti per l’annullamento del
provvedimento regionale di assegnazione della dodicesima
sede farmaceutica di Frosinone, del provvedimento
sindacale di assegnazione della locale farmacia in
favore della controinteressata e della nota regionale
del 6.10.2001, nonché di declaratoria dell’obbligo della
Regione Lazio di assegnare la Farmacia di Colfelice.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio e di appello incidentale del dott. Lorenzo
Maria Gabriele Muscedere;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della dott. Carla Reale;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso
del dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere;
Vista la propria ordinanza 11/12
giugno 2002 n. 9434;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 24 maggio 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi
per le parti gli avvocati Gattamelata, per delega
dell'avv. Gentile, e Leopardi, per delega dell'avv.
Ciccotti;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in appello in esame
il Comune di Colfelice ha chiesto la riforma della
sentenza del T.A.R. in epigrafe indicato con la quale è
stata in parte dichiarata la inammissibilità e in parte
sono stati accolti il ricorso principale ed i motivi
aggiunti, proposti dal dott. Lorenzo Maria Gabriele
Muscedere per l’annullamento del provvedimento regionale
di assegnazione della dodicesima sede farmaceutica di
Frosinone, del provvedimento sindacale di assegnazione
della locale farmacia in favore della controinteressata
e della nota regionale del 6.10.2001, nonché è stato
dichiarato l’obbligo della Regione Lazio di provvedere
alla assegnazione della Farmacia di Colfelice tramite
interpello contemporaneo dei candidati inclusi nella
graduatoria del 1995, ex art. 2, comma 2, della l. n.
389/1999.
A sostegno del gravame sono stati
dedotti i seguenti motivi:
1.- Errata interpretazione
dell’art. 2, comma 2, della l. 389/1999 nel senso che
disciplina una ultrattività delle graduatorie dei
concorsi per l’attribuzione delle farmacie prevedendo
che devono essere assegnate anche le sedi farmaceutiche
resesi disponibili nelle more dell’espletamento del
concorso.
Conseguenziale infondatezza della
decisione appellata sia nella parte in cui ha ritenuto
illegittimo l’avviso pubblico ed il provvedimento
adottato dal Sindaco di Colfelice per l’assegnazione
della sede farmaceutica in gestione provvisoria, sia
nella parte in cui ha stabilito la attivazione di un
interpello contemporaneo e non successivo dei candidati
inclusi nella graduatoria regionale.
Non corretta decisione del T.A.R.
né circa la inammissibilità del ricorso cumulativo, la
irricevibilità e la c.d. prova di resistenza.
Con atto depositato il 29.5.2002 si
è costituita in giudizio la dott. Carla Reale, gestore
provvisorio della Farmacia del Comune di Colfelice, che
ha dedotto la fondatezza dei motivi di appello ed ha
concluso per il suo accoglimento.
Con atto depositato il 31.5.2002 si
è costituito in giudizio ed ha proposto appello
incidentale il dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere,
che ha eccepito la inammissibilità del ricorso, innanzi
tutto per carenza di interesse del Comune, quale Ente
esponenziale della relativa comunità, ad impugnare la
sentenza di cui trattasi, che non lede gli interessi di
cui è titolare, imponendo alla Regione, e non ad esso
Comune, di assegnare la sede farmaceutica in questione
nei modi prescritti; in secondo luogo per
disconoscimento, in violazione dell'art. 345 c.p.c.,
delle posizioni precedentemente assunte in primo grado,
per essere state introdotte in appello domande nuove e
contrastanti con le posizioni assunte in detto giudizio
ed in fase pregiudiziale. Con l’atto detto dott.
Muscedere ha inoltre dedotto la infondatezza
dell'appello ed ha impugnato in via incidentale il capo
della sentenza che dichiara il ricorso di primo grado
inammissibile. Ha quindi concluso per la reiezione
dell’appello.
Con ordinanza 11/12 giugno 2002 n.
9434 la Sezione, comparati gli opposti interessi, ha
accolto la istanza di sospensione della sentenza
impugnata.
Con atto depositato il 24.11.2010
il dott. Muscedere ha dichiarato di rinunciare
definitivamente ed irrevocabilmente al ricorso proposto
in primo grado e deciso con la appellata sentenza, a
condizione che le parti accettino la compensazione delle
spese, ed ha chiesto che la Sezione prenda atto di detta
rinuncia e conseguentemente annulli senza rinvio
l’appellata sentenza, compensando le spese del doppio
grado.
Con dichiarazioni apposte in calce
a detto atto la dott. Carla Reale ed il Comune di
Colfelice hanno rinunciato alla notifica dell'atto a
mezzo Ufficiale Giudiziario, hanno preso atto della
rinuncia suddetta, hanno accettato la integrale
compensazione delle spese ed hanno aderito alle
richieste formulate con l’atto di rinuncia.
Alla pubblica udienza del 24.5.2011
il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione
alla presenza degli avvocati delle parti, come da
verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in appello in
esame il Comune di Colfelice ha chiesto l'annullamento
della sentenza in epigrafe specificata con la quale in
parte è stata dichiarata la inammissibilità e in parte
sono stati accolti il ricorso principale e i motivi
aggiunti proposti dal dott. Lorenzo Maria Gabriele
Muscedere per l’annullamento del provvedimento regionale
di assegnazione della dodicesima sede farmaceutica di
Frosinone, del provvedimento sindacale di assegnazione
della locale farmacia in favore della controinteressata
dott. Carla Reale e della nota regionale del 6.10.2001,
nonché è stato dichiarato l’obbligo della Regione Lazio
di assegnare la Farmacia di Colfelice.
2.- Innanzi tutto il Collegio deve
valutare la ammissibilità dell’atto con il quale il
dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere, premesso che
nelle more è intervenuta la l.r. n. 2/2004, che regola
all’art. 76 la assegnazione in via definitiva della
titolarità di sedi farmaceutiche per i farmacisti che ne
avevano la gestione provvisoria e fossero in possesso
dei requisiti richiesti, ha evidenziato che (poiché, in
caso di conferma della impugnata sentenza, resterebbe
travolto anche il decreto di assegnazione definitivo
della sede farmaceutica) la dott. Carla Reale gli ha
proposto di rinunciare, in cambio di un risarcimento
pecuniario, all’eventuale provvedimento di assegnazione
del Comune di Colfelice n. 110 del 10.1.2001 ed ha
quindi dichiarato di rinunciare definitivamente ed
irrevocabilmente al ricorso proposto in primo grado e
deciso con la appellata sentenza, a condizione che le
parti accettino la compensazione delle spese, ed ha
chiesto che la Sezione prenda atto di detta rinuncia e
conseguentemente annulli senza rinvio l’appellata
sentenza, compensando le spese del doppio grado.
Considera in proposito la Sezione
che la rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e
consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha
concluso, configura una causa estintiva del giudizio che
comporta, anche se nel c.p.a. non è contenuta una norma
specifica di eguale tenore rispetto all'art. 34, comma
1, della l. n. 1034/1971 (che pure è stato abrogato con
l’art. 4, punto 10, dell’allegato 4), l'annullamento
senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi
come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse
alla decisione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 244 17 gennaio
2002; Sez. VI, n. 4410 del 31 luglio 2003 e sez. V, 12
giugno 2009, n. 3783).
A nulla vale che l’atto di rinuncia
non è stato notificato alla controparte e reso nelle
forme previste dall'art. 84, comma 3, del c.p.a.,
innanzi tutto perché con dichiarazioni apposte in calce
a detto atto la dott. Carla Reale ed il Comune di
Colfelice hanno rinunciato alla notifica dell'atto a
mezzo Ufficiale Giudiziario, hanno preso atto della
rinuncia suddetta, hanno accettato la integrale
compensazione delle spese ed hanno aderito alle
richieste formulate con l’atto di rinuncia; in secondo
luogo perché la rinuncia al ricorso ed agli effetti
della sentenza di primo grado da parte dell'appellato
vittorioso non si configura come rinuncia in senso
tecnico, ma va qualificata nell'ambito delle fattispecie
di improcedibilità dell'appello, in ragione della
perdita di interesse al ricorso originario, ex art. 84,
comma 4, del c.p.a., e della conseguente statuizione di
annullamento senza rinvio della sentenza appellata
(Consiglio Stato, Sez. V, n. 313 10 maggio 1988, Sez.
VI, n. 968, 22 febbraio 2007 e Sez. VI, 07 gennaio 2008
, n. 29).
3.- Per le considerazioni sopra
esposte la Sezione dà atto della rinuncia al ricorso di
primo grado da parte del dott. Lorenzo Maria Gabriele
Muscedere, per l’effetto annulla senza rinvio la
sentenza appellata e dichiara improcedibile l’appello in
esame.
4.- La complessità delle questioni
trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso,
denotano la sussistenza delle circostanze di cui
all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato
dall’art. 45, comma 9, della L. n. 69 del 2009, che,
tenuto conto anche della acquiescenza di tutte le parti
al riguardo, costituiscono ragione sufficiente per
compensare fra la parti le spese del doppio grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
decidendo, dà quindi atto della rinuncia al ricorso di
primo grado da parte del dott. Lorenzo Maria Gabriele
Muscedere, per l’effetto annulla senza rinvio la
sentenza appellata e dichiara improcedibile l’appello in
esame.
Compensa integralmente le spese del
doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Roberto Chieppa, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,
Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |