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La rinuncia nel giudizio amministrativo(Cons. di Stato N.05971/2011)- commento e testo-Diritto.it

 

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Mariangela Claudia Calciano

 

Nel giudizio amministrativo la rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha concluso, configura una causa estintiva del giudizio che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Nel giudizio amministrativo la rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha concluso, configura una causa estintiva del giudizio che comporta, anche se nel Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) non è contenuta una norma specifica di eguale tenore rispetto all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (che pure è stato abrogato con l’art. 4, punto 10, dell’allegato 4 del Codice), l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Inoltre, la rinuncia al ricorso ed agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell'appellato vittorioso non si configura come rinuncia in senso tecnico, ma va qualificata nell'ambito delle fattispecie di improcedibilità dell'appello, in ragione della perdita di interesse al ricorso originario, ex art. 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, e della conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

N. 05971/2011 REG.PROV.COLL.

 

N. 03843/2002 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2002, proposto da***

 

contro***

 

nei confronti di***

 

per la riforma

 

della sentenza del T.A.R. Lazio - Sez. staccata di Latina, n. 00308/2002, resa tra le parti, in parte di declaratoria inammissibilità e in parte di accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, proposti per l’annullamento del provvedimento regionale di assegnazione della dodicesima sede farmaceutica di Frosinone, del provvedimento sindacale di assegnazione della locale farmacia in favore della controinteressata e della nota regionale del 6.10.2001, nonché di declaratoria dell’obbligo della Regione Lazio di assegnare la Farmacia di Colfelice.

 

 

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale del dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della dott. Carla Reale;

 

Visto l’atto di rinuncia al ricorso del dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere;

 

Vista la propria ordinanza 11/12 giugno 2002 n. 9434;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata, per delega dell'avv. Gentile, e Leopardi, per delega dell'avv. Ciccotti;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

 

 

FATTO

 

Con il ricorso in appello in esame il Comune di Colfelice ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicato con la quale è stata in parte dichiarata la inammissibilità e in parte sono stati accolti il ricorso principale ed i motivi aggiunti, proposti dal dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere per l’annullamento del provvedimento regionale di assegnazione della dodicesima sede farmaceutica di Frosinone, del provvedimento sindacale di assegnazione della locale farmacia in favore della controinteressata e della nota regionale del 6.10.2001, nonché è stato dichiarato l’obbligo della Regione Lazio di provvedere alla assegnazione della Farmacia di Colfelice tramite interpello contemporaneo dei candidati inclusi nella graduatoria del 1995, ex art. 2, comma 2, della l. n. 389/1999.

 

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

 

1.- Errata interpretazione dell’art. 2, comma 2, della l. 389/1999 nel senso che disciplina una ultrattività delle graduatorie dei concorsi per l’attribuzione delle farmacie prevedendo che devono essere assegnate anche le sedi farmaceutiche resesi disponibili nelle more dell’espletamento del concorso.

 

Conseguenziale infondatezza della decisione appellata sia nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l’avviso pubblico ed il provvedimento adottato dal Sindaco di Colfelice per l’assegnazione della sede farmaceutica in gestione provvisoria, sia nella parte in cui ha stabilito la attivazione di un interpello contemporaneo e non successivo dei candidati inclusi nella graduatoria regionale.

 

Non corretta decisione del T.A.R. né circa la inammissibilità del ricorso cumulativo, la irricevibilità e la c.d. prova di resistenza.

 

Con atto depositato il 29.5.2002 si è costituita in giudizio la dott. Carla Reale, gestore provvisorio della Farmacia del Comune di Colfelice, che ha dedotto la fondatezza dei motivi di appello ed ha concluso per il suo accoglimento.

 

Con atto depositato il 31.5.2002 si è costituito in giudizio ed ha proposto appello incidentale il dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso, innanzi tutto per carenza di interesse del Comune, quale Ente esponenziale della relativa comunità, ad impugnare la sentenza di cui trattasi, che non lede gli interessi di cui è titolare, imponendo alla Regione, e non ad esso Comune, di assegnare la sede farmaceutica in questione nei modi prescritti; in secondo luogo per disconoscimento, in violazione dell'art. 345 c.p.c., delle posizioni precedentemente assunte in primo grado, per essere state introdotte in appello domande nuove e contrastanti con le posizioni assunte in detto giudizio ed in fase pregiudiziale. Con l’atto detto dott. Muscedere ha inoltre dedotto la infondatezza dell'appello ed ha impugnato in via incidentale il capo della sentenza che dichiara il ricorso di primo grado inammissibile. Ha quindi concluso per la reiezione dell’appello.

 

Con ordinanza 11/12 giugno 2002 n. 9434 la Sezione, comparati gli opposti interessi, ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

 

Con atto depositato il 24.11.2010 il dott. Muscedere ha dichiarato di rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente al ricorso proposto in primo grado e deciso con la appellata sentenza, a condizione che le parti accettino la compensazione delle spese, ed ha chiesto che la Sezione prenda atto di detta rinuncia e conseguentemente annulli senza rinvio l’appellata sentenza, compensando le spese del doppio grado.

 

Con dichiarazioni apposte in calce a detto atto la dott. Carla Reale ed il Comune di Colfelice hanno rinunciato alla notifica dell'atto a mezzo Ufficiale Giudiziario, hanno preso atto della rinuncia suddetta, hanno accettato la integrale compensazione delle spese ed hanno aderito alle richieste formulate con l’atto di rinuncia.

 

Alla pubblica udienza del 24.5.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

 

DIRITTO

 

1.- Con il ricorso in appello in esame il Comune di Colfelice ha chiesto l'annullamento della sentenza in epigrafe specificata con la quale in parte è stata dichiarata la inammissibilità e in parte sono stati accolti il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dal dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere per l’annullamento del provvedimento regionale di assegnazione della dodicesima sede farmaceutica di Frosinone, del provvedimento sindacale di assegnazione della locale farmacia in favore della controinteressata dott. Carla Reale e della nota regionale del 6.10.2001, nonché è stato dichiarato l’obbligo della Regione Lazio di assegnare la Farmacia di Colfelice.

 

2.- Innanzi tutto il Collegio deve valutare la ammissibilità dell’atto con il quale il dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere, premesso che nelle more è intervenuta la l.r. n. 2/2004, che regola all’art. 76 la assegnazione in via definitiva della titolarità di sedi farmaceutiche per i farmacisti che ne avevano la gestione provvisoria e fossero in possesso dei requisiti richiesti, ha evidenziato che (poiché, in caso di conferma della impugnata sentenza, resterebbe travolto anche il decreto di assegnazione definitivo della sede farmaceutica) la dott. Carla Reale gli ha proposto di rinunciare, in cambio di un risarcimento pecuniario, all’eventuale provvedimento di assegnazione del Comune di Colfelice n. 110 del 10.1.2001 ed ha quindi dichiarato di rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente al ricorso proposto in primo grado e deciso con la appellata sentenza, a condizione che le parti accettino la compensazione delle spese, ed ha chiesto che la Sezione prenda atto di detta rinuncia e conseguentemente annulli senza rinvio l’appellata sentenza, compensando le spese del doppio grado.

 

Considera in proposito la Sezione che la rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha concluso, configura una causa estintiva del giudizio che comporta, anche se nel c.p.a. non è contenuta una norma specifica di eguale tenore rispetto all'art. 34, comma 1, della l. n. 1034/1971 (che pure è stato abrogato con l’art. 4, punto 10, dell’allegato 4), l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 244 17 gennaio 2002; Sez. VI, n. 4410 del 31 luglio 2003 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3783).

 

A nulla vale che l’atto di rinuncia non è stato notificato alla controparte e reso nelle forme previste dall'art. 84, comma 3, del c.p.a., innanzi tutto perché con dichiarazioni apposte in calce a detto atto la dott. Carla Reale ed il Comune di Colfelice hanno rinunciato alla notifica dell'atto a mezzo Ufficiale Giudiziario, hanno preso atto della rinuncia suddetta, hanno accettato la integrale compensazione delle spese ed hanno aderito alle richieste formulate con l’atto di rinuncia; in secondo luogo perché la rinuncia al ricorso ed agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell'appellato vittorioso non si configura come rinuncia in senso tecnico, ma va qualificata nell'ambito delle fattispecie di improcedibilità dell'appello, in ragione della perdita di interesse al ricorso originario, ex art. 84, comma 4, del c.p.a., e della conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza appellata (Consiglio Stato, Sez. V, n. 313 10 maggio 1988, Sez. VI, n. 968, 22 febbraio 2007 e Sez. VI, 07 gennaio 2008 , n. 29).

 

3.- Per le considerazioni sopra esposte la Sezione dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado da parte del dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere, per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile l’appello in esame.

 

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 9, della L. n. 69 del 2009, che, tenuto conto anche della acquiescenza di tutte le parti al riguardo, costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del doppio grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, dà quindi atto della rinuncia al ricorso di primo grado da parte del dott. Lorenzo Maria Gabriele Muscedere, per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile l’appello in esame.

 

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

 

Roberto Chieppa, Consigliere

 

Francesca Quadri, Consigliere

 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

 

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

 

 

               

 

 

               

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 11/11/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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