Matranga Alfredo
E’ questo il principio con cui il
TAR Lecce, con l’ordinanza in rassegna ha accolto
l’istanza cautelare connessa al ricorso principale
proposto da una candidata avverso l’esclusione dalla
prova orale dell’esame forense, per aver la stessa
conseguito due insufficienze su tre nelle prove scritte.
In particolare, per il TAR salentino gli elaborati della
candidata appaiono meritevoli di diversa valutazione
considerato, da un lato, che gli stessi “sembrano
soddisfare i
parametri
predeterminati
dalla
Commissione centrale
in
quanto
garantiscono una
trattazione
essenziale
ma sufficientemente
esaustiva
degli
istituti dei
quali
i
candidati
sono
stati
chiamati a
fare
applicazione”
e, dall’altro, che “la
chiarezza
e
la sinteticità
degli
atti
processuali
costituiscono,
se
accompagnate
–
come nella
specie-
all’esaustività
della
trattazione un
obiettivo
da
perseguire,
come
è
stato
sottolineato
di
recente
dall’articolo
3,
comma
secondo,
C.P.A”.
Ha pertanto concluso il TAR adito per la concessione
della tutela cautelare attraverso l’ammissione della
ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di
abilitazione in argomento.
N. 00753/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01489/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 1489 del 2011, proposto da***
contro***
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti con cui la
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la
Corte di Appello di Palermo per la sessione 2010 ha
valutato insufficienti due dei tre elaborati della
ricorrente e, in particolare, del provvedimento di non
ammissione della ricorrente alle prove orali,
provvedimenti pubblicati in data 28 giugno 2011; nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque
consequenziale, e in particolare del verbale della
medesima sottocommissione del 23/3/2011 n. 14 nel quale
sono riportate le operazioni di correzione degli
elaborati in questione.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello
di Lecce e di Ministero della Giustizia e di Commissione
Esame Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 3 novembre 2011 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti i difensori Nichil Antonio, Pedone
Giovanni.;
Considerato che gli elaborati
redatti dalla ricorrente sembrano soddisfare i parametri
predeterminati dalla Commissione centrale in quanto
garantiscono una trattazione essenziale ma
sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i
candidati sono stati chiamati a fare applicazione;
considerato che la chiarezza e la
sinteticità degli atti processuali costituiscono, se
accompagnate – come nella specie- all’esaustività della
trattazione un obiettivo da perseguire , come è stato
sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo,
C.P.A
rilevato che gli stessi elaborati
appaiono meritevoli di diversa valutazione;
ritenuto opportuno concedere la
tutela cautelare attraverso l’ammissione della
ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di
abilitazione in argomento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
Accoglie la suindicata domanda
cautelare e per l'effetto:
a) ammette la ricorrente con
riserva al sostenimento delle prove orali dell’esame di
abilitazione ;
b) fissa per la trattazione di
merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 febbraio
2012 .
Compensa le spese della presente
fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera
di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario,
Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |