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Esame avvocati: va ammessa con riserva alla prova orale la candidata i cui elaborati soddisfano i parametri predeterminati dalla Commissione (TAR N. 00753/2011)- commento e testo sentenza-Diritto.it

 

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Matranga Alfredo

E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con l’ordinanza in rassegna ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da una candidata avverso l’esclusione dalla prova orale dell’esame forense, per aver la stessa conseguito due insufficienze su tre nelle prove scritte.
In particolare, per il TAR salentino gli elaborati della candidata appaiono meritevoli di diversa valutazione considerato, da un lato, che gli stessi “sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto garantiscono una trattazione essenziale ma sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i candidati sono stati chiamati a fare applicazione” e, dall’altro, che “la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali costituiscono, se accompagnate come nella specie- all’esaustività della trattazione un obiettivo da perseguire, come è stato sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo, C.P.A”.
Ha pertanto concluso il TAR adito per la concessione della tutela cautelare attraverso l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di abilitazione in argomento.

N. 00753/2011 REG.PROV.CAU.

 

N. 01489/2011 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

Lecce - Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2011, proposto da***

 

contro***

 

per l'annullamento

 

previa sospensione dell'efficacia,

 

dei provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2010 ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della ricorrente e, in particolare, del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali, provvedimenti pubblicati in data 28 giugno 2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare del verbale della medesima sottocommissione del 23/3/2011 n. 14 nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati in questione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Lecce e di Ministero della Giustizia e di Commissione Esame Avvocato c/o Corte di Appello di Palermo;

 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Nichil Antonio, Pedone Giovanni.;

 

Considerato che gli elaborati redatti dalla ricorrente sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto garantiscono una trattazione essenziale ma sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i candidati sono stati chiamati a fare applicazione;

 

considerato che la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali costituiscono, se accompagnate – come nella specie- all’esaustività della trattazione un obiettivo da perseguire , come è stato sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo, C.P.A

 

rilevato che gli stessi elaborati appaiono meritevoli di diversa valutazione;

 

ritenuto opportuno concedere la tutela cautelare attraverso l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di abilitazione in argomento;

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

 

Accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

 

a) ammette la ricorrente con riserva al sostenimento delle prove orali dell’esame di abilitazione ;

 

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 febbraio 2012 .

 

Compensa le spese della presente fase cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Antonio Cavallari, Presidente

 

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

 

Massimo Santini, Referendario

 

 

               

 

 

               

 

 

 

L'ESTENSORE

               

 

 

               

 

IL PRESIDENTE

 

 

               

 

 

               

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 04/11/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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