Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Cassazione: processo lumaca? Ministero deve risarcire anche il danno patrimoniale- sentenza 23240, depositata l'8 novembre 2011-Commento-Cataldi.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

In materia di equa riparazione (l.89/2001), la Corte di Cassazione, con la sentenza 23240, depositata l'8 novembre 2011, ha stabilito che la parte di un processo troppo lungo che ha avuto gli effetti di danneggiare la sua carriera ha diritto, ha diritto ad essere risarcito non solo dei danni morali, anche a quelli patrimoniali. Secondo il giudizio degli Ermellini, la parte ha diritto alla differenza di stipendio che avrebbe percepito se avesse completato senza problemi la sua vita professionale. La sentenza, della prima sezione civile, è l'esito della domanda proposta da un tenente della Guardia di finanza che aveva proposto ricorso alla Corte di appello di Venezia a norma dell'art. 2 della legge n. 89/2001, chiedendo la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento di un'equa riparazione per i danni derivati dal mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo penale nel quale egli era stato imputato. Al ricorrente erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 81, 319, 323, 326 e 490 cod. pen., e per effetto dell'eccessiva durata del processo egli aveva subito danni alla carriera, danni biologici (per i quali era stata riconosciuta la causa di servizio dalla Commissione medico ospedaliera di Firenze), danni morali e danni esistenziali. Accogliendo il ricorso del tenente, la Corte ha spiegato che l'uomo ha diritto al risarcimento dei danni morali e patrimoniali. In particolare, ha spiegato la Corte il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, ha l'onere di provare secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, in questo caso era certo che il tenente sarebbe ragionevolmente diventato colonnello.

 

  - Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo sito

 

(Fonte: StudioCataldi.it)

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici