Con sentenza n. 23209, depositata
l'8 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito
che, in tema di riassunzione del processo, risulta
tempestivo l'atto consegnato in termini al servizio
postale, seppure poi pervenuto all'ufficio a termine
ormai scaduto. La Suprema Corte ha spiegato che l'atto
di riassunzione può essere notificato a mezzo del
servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole
generali quanto al conteggio dei termini. La sentenza è
l'esito di un ricorso con cui è stato impugnato il
provvedimento del giudice di pace di Rossano con cui
veniva dichiarata l'improcedibilità di un ricorso per
riassunzione, a seguito di sentenza di incompetenza
pronunciata da altro giudice che aveva dichiarato la
propria incompetenza territoriale. Il ricorrente aveva
proposto opposizione avverso un verbale di contestazione
di infrazione al codice della strada con ricorso
depositato davanti al giudice di pace di Squillace. A
seguito della sentenza d'incompetenza il giudizio veniva
riassunto ma il giudice di pace dichiarava l'improcedibilità
del ricorso ritenendo che "lo stesso appare tardivamente
proposto rispetto ai termini di impugnabilità del
verbale di contestazione previsti per legge enro 60
giorni dalla notifica dello (stesso), atteso che la
impugnativa dinanzi al giudice di pace di Squillace,
competente per territorio e la successiva pronuncia di
competenza non sospende i termini". Il caso finiva in
Cassazione dove si contestava la violazione e falsa
applicazione dell'art. 4 della legge 890 del 1982 in
relazione all'art. 22, primo comma, della legge 689 del
1981, in quanto si era proceduto alla riassunzione con
comparsa affidata al servizio postale. Il ricorrente
deduceva inoltre la violazione dell'art. 50 cod. proc.
civ., avendo erroneamente il giudice di pace ritenuto
che la sentenza d'incompetenza pronunciata da altro
giudice di pace non sospende i termini per l'opposzione
a sanzione amministrativa. Investita della questione, la
Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso fondato ha
osservato che "la pronuncia di incompetenza del giudice
di pace di squillace fu pubblicato il 14 giudno 2007 e
la riassunzione presso il giuice dichiarato competente,
giudice di pace di Rossano, fu effettuata con comparsa
affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007,
ampiamente nei termini fissati per la riassunzione.
L'atto di rassunzione può essere notificato a mezzo del
servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole
generali quanto al conteggio dei termini e risultando,
quindi, tempestivo l'atto consegnato in termini al
servizio postale, seppure poi pervenuto all'ufficio a
temrine ormai scaduto". Per quanto concerne il secondo
motivo di ricorso, la Corte ne ha infine rilevato la
fondatezza posto che, "contrariamente a quanto affermato
dal giudice di pace, la traslazione del giudizio,
determinatasi con la sentenza di incompetenza
pronunciata dal giudice di Pace di Squillace, opera la
conservazione degli effetti processuali e sostanziali
derivanti dalla domanda iniziale".
- Autore: Luisa Foti) -
(Fonte: StudioCataldi.it) |