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L'ASSICURAZIONE RIFIUTA IL RINNOVO DELLA POLIZZA E LA CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI RISCHIO. POSSIBILE IL CAUTELARE?Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, 27 settembre 2011, n. 516-Diritto e processo.it

 

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Ai sensi del regolamento dell'ISVAP, che attua le disposizioni del nuovo codice delle assicurazioni nella materia in oggetto, Regolamento Isvap 9 agosto 2006 n. 4 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) le compagnie assicurative sono obbligate ad inviare l'attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratto e contestualmente all'invio dell'attestato di rischio le compagnie dovranno anche inviare all'assicurato una comunicazione contenente: data dì scadenza del contratto; modalità ci esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente; indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia; l'obbligo dì cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contatto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale (cfr Art. 2 (Obblighi di comunicazione) ed art. 41 regolamento Isvap 4/2006, Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del fischio) regolamento isvap 4/2006).

 

Si ricorda anche il dettato normativo di cui all'art. 132 - codice delle assicurazioni, rubricato obbligo a contrarre, ai sensi del quale: "le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni dì polizza e le tariffe che hanno l'obbligo dì stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatti salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestataria dei veicolo, se persona diversa".

 

 

 

 

 

Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, 27 settembre 2011, n. 516

 

 (Giudice Barbato)

 

 

 

 

 

Premesso in fatto

 

Con ricorso depositato in data 02.08.2011 (...), premesso di essere proprietario dell'autovettura Renault Clio targata (...), e di essere assicurato per la RCA con la (...) divisione (...) s.p.a. in virtù di polizza n. (...), deduceva che la predetta autovettura non aveva mai provocato sinistri e che, pertanto, la compagnia assicuratrice, anno dopo anno, aveva offerto classi di merito inferiori alla prima; che in prossimità della scadenza della Polizza si era recato presso l'agenzia di Gragnano della sua compagnia di assicurazioni e l'agente gli aveva riferito che il rinnovo della polizza non era possibile in quanto annullata dalla sede centrale; di non aver mai ricevuto alcuna raccomandata contenente disdetta a attestato di rischio; che in assenza di tale attestato non era possibile stipulare fa polizza con atea compagnia; che la Renault Clio era l'unica autovettura in uso al suo nucleo familiare e (Impossibilità di utilizzarla per la scopertura assicurativa, era fonte di problemi di natura professionale e familiare in considerazione anche dello stato di gravidanza del coniuge.

 

Tanto premesso, il (...) chiedeva obbligarsi la (...) divisione (...) s.p.a. a stipulare il contratto assicurativo in classe Inferiore a quella precedente, o in subordine, a consegnargli l'attestato di rischio al fine di poter stipulare la polizza presso altra compagnia di assicurazioni.

 

Si costituiva la resistente la quale eccepiva in primis fa nullità dei ricorso per mancanza indicazione della causa di merito connessa alla domanda cautelare; l'assenza dì "periculum" in mora e di fumus bonis iuris, non essendovi prova della asserita disdetta del contratto da parte delta compagnia di assicurazioni, che va comunicata par iscritto, ed in assenza della quale il contratto deve Intendersi tacitamente rinnovato; che l'agente generale della (...) s.p.a., ricevuto il ricorso cautelare, aveva immediatamente manifestato al ricorrente la sua volontà di rinnovare fa polizza e consegnatogli li certificato dì rischio.

 

Nelle more della causa veniva stipulata una nuova polizza di assicurazione tra le parti in lite, sicché in sede di udienza del 16.09.2011 il ricorrente insisteva per la sola condanna alle spese della resistente.

 

Ritenuto in diritto

 

Nel merito va senz'altro dichiarate la cessazione della materia del contendere, In quanto come pacificamente rappresentato dalla parti in udienza il ricorrente ha stipulato una nuova polizza con la (...) s.p.a. con decorrenza dal 24.08.2011.

 

la fondatezza della domanda cautelare va parò vagliata al fine deità regolamentazione della spese di lite da effettuarsi secondo la regola della soccombenza virtuale.

 

Innanzitutto si rileva l'infondatezza della preliminare eccezione della resistente di inammissibilità dalla domanda cautelare per la mancata indicazione della instauranda azione di merito, in quanto quest'ultima risulta chiaramente indicata in ricorso, laddove il (...) afferma che è suo interesse agire nel merito per sentir condannare la resistente a stipulare polizza assicurativa classe 16 ed a consegnargli l'attestato di rischio.

 

Quanto al fumus bonis iuris si rileva ex actis che: la precedente polizza in scadenza 01.08.2011 è stata effettivamente disdettata dalla resistente (cfr documentazione allegata dalla resistente con memoria integrativa); non vi è, però, prova della rituale comunicazione della disdetta al (...) listante tra ricevuto in consegna l'attestato di rischio solo dopo la notifica del ricorso cautelare alla compagnia di assicurazioni resistente.

 

Sul punto va richiamata la disciplina relativa all'attestato di rischio di cui al D.lgs. 209/2005, che all'art. 134, comma 1, dispone che: "L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria".

 

Quindi ai sensi del regolamento dell'ISVAP, che attua le disposizioni del nuovo codice delle assicurazioni nella materia in oggetto, Regolamento Isvap 9 agosto 2006 n. 4 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) le compagnie assicurative sono obbligate ad inviare l'attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratto e contestualmente all'invio dell'attestato di rischio le compagnie dovranno anche inviare all'assicurato una comunicazione contenente: data dì scadenza del contratto; modalità ci esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente; indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia; l'obbligo dì cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contatto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale (cfr Art. 2 (Obblighi di comunicazione) ed art. 41 regolamento Isvap 4/2006, Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del fischio) regolamento isvap 4/2006).

 

Si ricorda anche il dettato normativo di cui all'art. 132 - codice delle assicurazioni, rubricato obbligo a contrarre, ai sensi del quale: "le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni dì polizza e le tariffe che hanno l'obbligo dì stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatti salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestataria dei veicolo, se persona diversa".

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto la domanda cautelare del (...) era assistita senz'altro da fumus bonis iuris, non essendovi prova in atti della rituale comunicazione al ricorrente della disdetta della polizza da parte della compagnia di assicurazioni resistente, né tantomeno della consegna dell'attestato di rischio in data anteriore all'instaurazione della lite.

 

Per quante attiene al "periculum" in mora ad avviso dei giudicante il danno derivante dalla impossibilità, (sia pure momentanea) di utilizzare la propria autovettura, {in guanto priva di copertura assicurativa) non sì risolve in un mero pregiudizio di carattere economico, ma arreca, al soggetto che la subisce, una disagio non facilmente monetizzabile, soprattutto nei caso in cui, come nella fattispecie, la situazione ostativa si verifica all'improvviso, non prevista né prevedibile (in assenza di prova dì comunicazione della disdetta) ed interessa l'unica autovettura In possesso dell'istante e da questi utilizzata per motivi professionali e necessità familiari.

 

Ritenuta, pertanto, la soccombenza virtuale della resistente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a suo carico.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Dichiara cessata la materia del contendere;

 

Condanna la (...) s,p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore a delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 642,00 di cui euro 65,00 per spese, euro 250,00 per onorari, euro 327,00 per diritti, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.

 

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