Svolgimento del processo - Motivi
della decisione
1. L'odierno ricorrente, B.A.,
impugna il provvedimento suindicato col quale il giudice
di pace di Rossano dichiarava l'improcedibilità del suo
ricorso presentato in riassunzione avanti il giudice di
pace di Rossano, a seguito di sentenza di incompetenza
pronunciata dal giudice di pace di Squillace il 13
giugno 2007, pubblicata il 14 giugno 2007, che
dichiarava la propria incompetenza territoriale,
competente essendo il giudice di pace di Rossano e
assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione. 2.
- In fatto precisa il ricorrente che aveva proposto
opposizione avverso un verbale di contestazione di
infrazione al codice della strada del 31 ottobre 2006
con ricorso depositato davanti al giudice di pace di
Squillace il 7 novembre del 2006. A seguito della
sentenza d'incompetenza del giudice di pace di Squillace,
entro i 90 giorni da quest'ultimo fissati aveva inviato
a mezzo posta, in data 9 agosto 2007, la comparsa di
riassunzione di tale giudizio. Risultava quindi
rispettato il termine di 90 giorni assegnato per la
riassunzione, mentre il giudice di pace aveva dichiarato
l'improcedibilità del suo ricorso ritenendo che "lo
stesso appare tardivamente proposto rispetto ai termini
di impugnativa del verbale di contestazione previsti per
legge entro 60 giorni dalla notifica dello stesso,
atteso che la impugnativa dinanzi al giudice di pace di
Squillace, competente per territorio e la successiva
pronuncia di competenza non sospende i termini". 3.
L'odierno ricorrente formula due motivi di ricorso: col
primo deduce violazione e falsa applicazione della L. n.
890 del 1982, art. 4, in relazione alla L. n. 689 del
1981, art. 22, comma 1, rilevando che legittimamente
aveva proceduto alla riassunzione con comparsa affidata
al servizio postale in data 9 agosto 2007, nei 90 giorni
fissati nella sentenza del giudice di pace di Squillace.
Col secondo motivo deduce violazione all'art. 50 c.p.c.,
avendo erroneamente il giudice di pace ritenuto che la
sentenza d'incompetenza pronunciata da altro giudice di
pace non sospende i termini per l'opposizione a sanzione
amministrativa.
4. - Resiste con controricorso
l'amministrazione, la quale deduce l'inesistenza della
notifica effettuata nei suoi confronti presso
l'avvocatura distrettuale dello Stato e non già presso
l'avvocatura generale, ulteriormente osservando
l'inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti
ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., ed infine deducendone
l'infondatezza.
5. - Attivata la procedura ex art.
375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha
depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso
possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La
relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e
notificata ai difensori delle parti costituite.
6. Il ricorso è manifestamente
fondato.
In primo luogo occorre osservare
che la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello
Stato ha sanato il dedotto vizio di notifica.
Il ricorso poi presenta i
prescritti quesiti di diritto, che risultano
ammissibili, perchè correttamente formulati.
Nel merito occorre osservare che la
pronuncia di incompetenza del giudice di pace di
Squillace fu pubblicata il 14 giugno 2007 e la
riassunzione presso il giudice dichiarato competente,
giudice di pace di Rossano, fu effettuata con comparsa
affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007,
ampiamente nei termini fissati per la riassunzione.
L'atto di riassunzione può essere notificato a mezzo del
servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole
generali quanto al conteggio dei termini e risultando,
quindi, tempestivo l'atto consegnato in termini al
servizio postale, seppure poi pervenuto all'ufficio a
termine ormai scaduto.
Occorre poi rilevare la fondatezza
anche del secondo motivo di ricorso, posto che,
contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace,
la traslazione del giudizio, determinatasi con la
sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice di pace
di Squillace, opera la conservazione degli effetti
processuali e sostanziali derivanti dalla domanda
iniziale.
7. Il ricorso va accolto, il
provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa
per nuovo esame ad altro giudice del merito pari
ordinato, che si indica in diverso magistrato dello
stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385
c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa
la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello
stesso ufficio (Giudice di Pace di Rossano), che
deciderà anche sulle spese. |