Non sussiste un vizio di
costituzione dell'organo giudicante in rapporto alla sua
natura di giudice onorario, atteso che i giudici onorari
possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi
sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di
legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli
dei magistrati togati, sottolineando che l'art. 106
Cost. prevede la nomina di giudici onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli con piena
parificazione. E, più nello specifico, che, ai sensi
dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, i giudici
onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali
ordinari, possono svolgere anche funzioni di appello
Cassazione, sez. III Civile, 6
aprile 2011, n. 7849
(Pres. Filadoro – Rel. Carluccio)
Ragioni di fatto e di diritto
1. C..P. otteneva dal Giudice di
pace la condanna della S.B.P. sas di B. A. al pagamento
di circa L. 2.700.000 (circa Euro 1.400,00), in
riferimento alla intervenuta vendita a terzi di un
autocaravan di sua proprietà; vendita effettuata dalla
società alla quale l'autocaravan era stato a tal fine
consegnato.
2. 1/ appello proposto dalla
società veniva rigettato dal Tribunale in composizione
monocratica, con sentenza emessa dal got, in
sostituzione del giudice professionale (sentenza del 17
agosto 2005).
Il giudice di appello confermava la
sentenza di primo grado, rigettando l'appello proposto
per vizi della motivazione.
In particolare, ha ritenuto la
motivazione del primo giudice precisa, puntuale,
coerente logicamente, rispetto ai presupposti di fatto e
di diritto. Poi, proseguendo nel dar conto della
motivazione effettuata dal primo giudice, ritenuta
esatta la qualificazione della domanda, ritenuto provato
l'importo complessivo corrisposto dall'acquirente alla
società e l'importo versato dalla società al
proprietario dell'autocaravan a titolo di acconto, ha
ritenuto corretto il residuo importo ancora spettante al
proprietario e al pagamento del quale la società era
stata condannata.
3. Avverso la suddetta sentenza ha
proposto ricorso per cassazione la società, con cinque
motivi. Il P., ritualmente intimato, non ha presentato
difese.
3.1. Con il primo motivo di ricorso
si deduce la nullità della sentenza (artt. 158, 161
c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4 c.p.c.) per
vizio di costituzione del giudice, essendo stata emessa
la sentenza dal got, in sostituzione del giudice
professionale. In particolare: in mancanza dei
presupposti per la sostituzione, costituiti dalla
assenza del magistrato titolare, che, semmai, avrebbero
potuto giustificare la sostituzione in udienza e non già
la redazione del provvedimento; essendo stato sostituito
un giudice togato di appello avverso la decisione di un
giudice onorario con un giudice onorario, di “pari
grado” del primo e non “superiore”, come dovrebbe
essere.
Il motivo va rigettato.
Preliminarmente va chiarito che,
nonostante l'ambiguità della formulazione della censura,
la quale potrebbe far pensare ad una sostituzione per la
sola redazione del provvedimento, non viene in questione
una diversità tra il giudice che è stato presente
all'udienza di precisazione delle conclusioni e il
giudice che ha redatto la sentenza.
La nullità viene dedotta sotto due
angolazioni, entrambe prive di pregio.
Secondo la prima, vi sarebbe
difetto di costituzione del giudice per l'assenza dei
presupposti di assenza e impedimento previsti (art. 43
r.d. n. 12 del 1941). A prescindere dalla considerazione
che la ricorrente non espone come e perché si sia
provveduto alla sostituzione del giudice, in generale si
deve ribadire il principio consolidato (soprattutto in
riferimento all'art. 174 c.p.c.), secondo cui la
circostanza che l'attività del sostituto si sia svolta
anche in difetto d'impedimento o assenza del sostituito,
non incide sulla regolarità della costituzione del
giudice, trattandosi d'inosservanza di disposizioni
interne, rilevante sul piano amministrativo o
disciplinare (esemplificativamente Cass. n. 489 del
2000).
In base alla seconda, il difetto di
costituzione discenderebbe dall'essere il giudice di
appello, in quanto got, giudice non superiore, ma di
pari grado del giudice di pace, la decisione del quale
deve sindacare.
La Corte (SSUU n. 12644 del 2008)
ha già avuto modo di affermare che non sussiste un vizio
di costituzione dell'organo giudicante in rapporto alla
sua natura di giudice onorario, atteso che i giudici
onorari possono decidere ogni processo e pronunciare
qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso
divieto di legge, con piena assimilazione dei loro
poteri a quelli dei magistrati togati, sottolineando che
l'art. 106 Cost. prevede la nomina di giudici onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con
piena parificazione. E, più nello specifico, che, ai
sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, i
giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei
tribunali ordinari, possono svolgere anche funzioni di
appello (Cass. n. 18002 del 2010).
Ovviamente, nessun pregio può avere
la mancanza di “superiorità”, per essere giudice di
primo grado e di secondo giudici onorari, così come non
lo avrebbe se si trattasse di giudici professionali, per
l'ovvia considerazione che i giudici si distinguono,
secondo l'ordinamento costituzionale, solo per le
funzioni.
3.2. Con il secondo motivo, si
deduce (art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360. n.
4 c.p.c.) la omessa pronuncia su due motivi di appello
concernenti il rapporto di mediazione intercorsa tra le
parti.
Il motivo è inammissibile per
difetto di autosufficienza, ai sensi degli artt. 366, n.
6 e 369, n. 4 c.p.c. I suddetti motivi di appello,
infatti, non sono stati riprodotti in ricorso, non
risulta indicata la collocazione nel fascicolo di parte,
né soccorre la sintesi dello svolgimento del processo
come effettuata nella sentenza impugnata, che, anzi, fa
riferimento solo alla impugnazione per profili attinenti
al difetto di motivazione (Cass. n. 6545 del 2011).
3.3. Il terzo, quarto e quinto
motivo possono essere esaminati congiuntamente,
censurando tutti la motivazione della sentenza; anche il
quarto, che, pur prospettando apparentemente una
violazione di legge (art. 1755 c.c.)in realtà censura la
motivazione della sentenza sotto il profilo della
insufficienza e contraddittorietà in riferimento al
diritto del mediatore di ricevere la provvigione per
l'attività prestata.
I motivi contengono deduzioni volte
a perorare una valutazione delle prove diversa da quella
accolta dal giudice e sotto tale profilo sono
inammissibili nel giudizio di legittimità.
Quanto al difetto di motivazione,
va detto che, nonostante la stringatezza, la motivazione
adottata rende chiaro il percorso logico seguito ed è
esente da vizi logici. Inoltre, il richiamo generico
alla soluzione adottata dal giudice di primo grado,
compiuto nella prima parte della sentenza, viene
integrato, nella seconda parte, con la valutazione delle
prove, secondo un percorso che ritiene provato l'importo
versato dall'acquirente al mediatore e l'importo
ricevuto dal proprietario come acconto.
Devono, pertanto, essere rigettati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso. Nulla per le
spese.
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