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Appalti pubblici-Affidamento diretto senza bando, prova a carico della PA-(Decisione Consiglio di Stato 19/04/2011, n. 2404)-Ipsoa.it

 

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di Valeria De Carlo

Il Consiglio di Stato adotta una nozione estensiva di interesse all'impugnazione nel caso degli affidamenti diretti, che avvengono senza pubblicazione di un bando.

 

La fattispecie oggetto della sentenza in esame è costituita da una procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, consentita per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entro determinati limiti dall’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006.

 

La pubblica amministrazione nello specifico caso aveva giustificato l'affidamento diretto sulla base della previsione del secondo comma lett. b) di tale norma poiché, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

 

L'aggiudicazione senza gara si basava, in particolare, sull'unicità del fornitore, in grado di produrre un determinato macchinario con certe caratteristiche tecniche.

 

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, grava sulla stessa pubblica amministrazione nel momento della determinazione a contrarre.

 

Il ricorso a tale procedura ha infatti carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo della pubblica amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale.

 

Il privato che intende impugnare tale genere di aggiudicazione non deve, dunque, dimostrare ai fini dell'esistenza dell'interesse ad agire di essere in grado di fornire un prodotto dalle medesime caratteristiche di quello oggetto del contratto.

 

Secondo la giurisprudenza amministrativa, ai fini del riconoscimento della legittimazione all’impugnativa da parte di una impresa del settore non occorre documentare una capacità operativa paragonabile a quella del soggetto prescelto, trattandosi di elemento che assume rilevanza solo in sede di partecipazione alla gara e di valutazione comparativa delle offerte presentate dalle imprese concorrenti.

 

Nei casi in cui sia consentito la procedura negoziata diretta senza pubblicazione di un bando, l'impresa operante nel medesimo settore è dunque titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla impugnativa, e non solo di un interesse di mero fatto.

 

Tale interpretazione è ricondotta dalla stessa sentenza in esame all'orientamento giurisprudenziale secondo cui le imprese operanti in un determinato settore sono legittimate ad impugnare le determinazioni che riguardino le modalità di conferimento del servizio anche al solo fine di ottenere l’annullamento della gara e dell’eventuale aggiudicazione, ed il rinnovo della procedura cui aspirano a partecipare.

 

 

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