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Non rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia la modifica della sagoma e cubatura – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3112/2011

 

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Non rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia l’intervento con il quale viene mutata, a seguito di sopraelevazione del tetto, la cubatura e la sagoma dell’edificio, giacchè la ristrutturazione al massimo comporta la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato in modo fedele al preesistente.

 

Tuttavia nella specie è stato ritenuto legittimo l’intervento di ristrutturazione edilizia che ha comportato la sostituzione di parte di una scala, di alcune parti di muro degradate, della copertura di un solaio degradato, di sostituzione di una parete al primo piano in tufo, con modesta modifica della sagoma esterna, consistente nell’innalzamento del fabbricato di venti centimetri per la parte appellata  pari allo spessore dello strato isolante, che prima non esisteva. L’intervento è stato giustificato  richiamando la normativa regionale sui consumi energetici e sugli impianti.

 

(© Litis.it, 30 Maggio 2011 – Ripoduzione riservata)

 

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3112 del 24/05/2011

 

FATTO

 

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia i signori [OMISSIS], attuali appellanti, agivano avverso la concessione edilizia n.83 del 20 aprile 2000 rilasciata dal Comune di Conversano alla signora [OMISSIS] per la esecuzione di lavori di ristrutturazione e sostituzione del solaio dell’immobile sito in quel Comune, atto conosciuto a seguito di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nonchè avverso la revoca dell’ordine di sospensione dei lavori.

 

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che:

 

1) le doglianze attenevano alla fase esecutiva dei lavori e non era pretendibile quindi una inadeguata istruttoria sul progetto;

 

2) le opere ulteriori apportate che riguardavano il “filare di coppi” realizzato a seguito di variante riguardavano opere che erano consentite dalla legge regionale che ammetteva i lavori per la coibentazione;

 

3) in ogni caso la parziale difformità era di tale lieve entità che poteva comportare al massimo una sanzione ma mai la demolizione dell’intervento;

 

4) in relazione al parere della Sovrintendenza, secondo il primo giudice, non si trattava di atto previsto, vertendosi di area non vincolata; in ogni caso si era provveduto all’adeguamento alle prescrizioni indicate in quel parere.

 

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propongono appello gli originari ricorrenti deducendo quanto segue.

 

L’intervento realizzato non consisterebbe in un mero risanamento conservativo e ristrutturazione, ma costituirebbe molto di più e cioè una demolizione e costruzione di immobile del tutto difforme da quello precedente; il parere contrario della Sovrintendenza – a prescindere dal comportamento processuale della Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso – non poteva considerarsi irrilevante in quanto comunque rispetto ad esso l’amministrazione comunale doveva adeguarsi o motivare in difformità; nella zona residenziale del centro storico l’altezza non deve superare quella degli edifici circostanti ai sensi dell’art.9 NTA del PRG; nel centro storico non poteva essere costruito un nuovo compendio; la maggiore altezza, che per la legge regionale 23 del 1998 sulla coibentazione sarebbe fino a cinquanta centimetri, nella specie è di oltre un metro e ha prodotto aumento di cubatura e altezza, non potendo quindi ritenersi una mera ristrutturazione.

 

Si è costituita la signora [OMISSIS] chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato: deduce che al parere della Soprintendenza è stato dato pieno adeguamento; non è stato impugnato dalla controparte l’ordine di prescrizione poi eseguito; l’altezza in eccesso rispetto alla situazione precedente è solo di venti centimetri e la legge regionale su riportata (23 del 1998) prevede proprio che gli spessori siano da aggiungere alla altezza originaria.

 

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato.

 

Alla udienza pubblica del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

 

 

DIRITTO

 

1.Con l’appello vengono dedotti i seguenti motivi: 1) la contrarietà dell’intervento con quanto previsto dal parere della Sovrintendenza; 2) la consistenza dell’intervento, che non può ritenersi limitato alla nozione di risanamento conservativo e ristrutturazione, in considerazione della sua entità; 3) la contrarietà dell’intervento rispetto alle previsioni riguardanti il centro storico, in quanto nella zona residenziale del centro storico l’altezza non deve superare quella degli edifici circostanti né può essere costruito un nuovo compendio; 4) la maggiore altezza, che la legge regionale 23 del 1998 sulla coibentazione consentirebbe fino a cinquanta centimetri, nella specie è di oltre un metro e ha prodotto aumento di cubatura e altezza.

 

2.Il motivo relativo ai rilievi della Soprintendenza è infondato.

 

Successivamente al rilascio della concessione edilizia la Soprintendenza, alla quale il Comune di Conversano aveva trasmesso il progetto, aveva fornito parere contrario in relazione al fatto che era stato parzialmente inglobato il campaniletto a vela ed era stata demolita la muratura di prospetti della cucina; inoltre aveva chiesto di riportare il solaio alla quota originaria e di ricostruire la muratura di prospetto della cucina.

 

Con successivo provvedimento n.18560 del 10 ottobre 2001, peraltro non impugnato, il Comune ordinava alla signora [OMISSIS] la attuazione delle prescrizioni della Soprintendenza, ordine al quale veniva prestata esecuzione.

 

Ad opinione del Collegio nessun vizio di legittimità può essere dedotto fondatamente con riferimento agli originari rilievi della Soprintendenza, a prescindere anche dalla circostanza, pur rilevata dal primo giudice, della mancanza di alcun vincolo ai sensi della legge 1089 del 1939 nella fattispecie, sia sull’immobile di proprietà [OMISSIS] che sulla chiesetta adiacente.

 

In definitiva, non solo il parere della Soprintendenza nella specie non era richiesto, ma il (comunque) richiesto parere è stato pienamente ottemperato, come risulta dalla relazione dell’ufficio tecnico comunale del 29 maggio 2002.

 

3.Con gli altri motivi parte appellante lamenta la consistenza dell’intervento (pagina 5 dell’appello), il fatto che esso sarebbe contrario ai limiti consentiti dalla legge regionale invocata, l’aumento di volumetria e altezza (pagina 16 e pagina 18), la esistenza di un innalzamento della sagoma esterna dell’immobile, che sarebbe di circa un metro e non di soli venti centimetri, la compromissione visiva del campaniletto a vela della adiacente proprietà Mastronardi.

 

Le deduzioni sono infondate.

 

Se è vero che non rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia l’intervento con il quale viene mutata, a seguito di sopraelevazione del tetto, la cubatura e la sagoma dell’edificio, giacchè la ristrutturazione al massimo comporta la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato in modo fedele al preesistente, nella specie si è trattato soltanto di sostituzione di parte di scala, di alcune parti di muro degradate, della copertura di un solaio degradato, di sostituzione di una parete al primo piano in tufo.

 

L’intervento ha comportato la sola modesta modifica della sagoma esterna, consistente nell’innalzamento della sagoma esterna del fabbricato contenuto (in venti centimetri per la parte appellata, in un metro per la parte appellante), pari allo spessore dello strato isolante, che prima non esisteva. L’intervento è stato giustificato anche richiamando la normativa regionale sui consumi energetici e sugli impianti.

 

Come già ha osservato la sentenza di primo grado, la realizzazione della copertura al secondo piano in cemento armato con conseguente altezza esterna dell’edificio è stata consentita dall’amministrazione comunale, che ha condiviso la richiesta della signora [OMISSIS] della necessità di procedere al suddetto intervento facendo richiamo alle prescrizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale numero 23 del 1998.

 

L’art. 1 lettera b) l.r.Puglia 23 del 1998 prevede che le nuove prescrizioni in materia di coibentazione termoacustica o di inerzia termica siano estese “anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti”.

 

L’aumento effettuato, di soli venti centimetri, secondo quanto detto, rientra pienamente nell’ambito della misura prevista dalla legge regionale, e cioè di cinquanta centimetri.

 

La parte appellata [OMISSIS] ha osservato come il vecchio solaio sia stato sostituito da un solaio latero- cementizio e relativa coibentazione per uno spessore complessivo di 20 centimetri circa.

 

La maggiore altezza del fabbricato è legittimata dalle norme tecniche della legge regionale.

 

Inoltre la parte appellante non ha dimostrato congruamente la maggiore eccedenza, asserita per circa un metro, rispetto allo spessore dovuto alla coibentazione, come previsto dalla normativa richiamata.

 

In ogni caso vale anche la considerazione che si tratterebbe – anche laddove la difformità eccedesse i venti centimetri – di una parziale difformità delle opere rispetto al provvedimento di assentimento.

 

La difformità rientrerebbe nella previsione degli articoli 36 e 38 del T.U. edilizia, tale da poter dare luogo a conseguenze meramente sanzionatorie, in quanto “parziale difformità”, ma non inficierebbe il titolo abilitativo originario.

 

4.In definitiva, chiariti gli aspetti relativi alla natura e alle dimensioni dell’intervento – che è mera ristrutturazione e risanamento conservativo, nella misura di poche decine di centimetri e secondo le indicazioni e secondo i limiti previsti dalla legge regionale indicata – e osservato che quindi non sussiste alcuna contrarietà rispetto a ciò che sarebbe vietato nel centro storico, sono da rigettarsi tutte le doglianze di parte appellante.

 

5. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, l’appello va respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.

 

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

 

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

 

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/05/2011

 

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