Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Esame avvocati: è illegittima la prova orale se svolta in un clima di forte ostilità-Consiglio di Stato , sez. IV, ordinanza 30.03.2011 n° 674 (Alfredo Matranga)-Altalex.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us

 

E’ questo il principio con cui la IV Sezione del CdS ha accolta la domanda cautelare disponendo la ripetizione della prova orale dell'esame di accesso alla professione di avvocato.

 

Nella fattispecie, prima dell'ordinanza cautelare sulla sentenza di primo grado, era stata disposta dettagliata istruttoria chiedendo alla commissione plurime e separate relazioni sul reale andamento della seduta di esame orale, adempimento non soddisfatto in oltre tre mesi.

 

Pertanto, il Collegio, ai sensi degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2, cod. proc. civ. ha considerato provato quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al clima di forte ostilità in cui si era svolta la prova di esame.

 

(Altalex, 30 marzo 2011. Nota di Alfredo Matranga)

 

 

| esame di avvocato | prova orale | Alfredo Matranga |

 

INTENSIVO DI PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO 2011

Scuola d'avvocato Altalex diretta dal Prof. Avv. Luigi Viola

Corso 66 ore in aula a Milano, Roma, Bologna, Firenze, Padova

 

Consiglio di Stato

 

Sezione IV

 

Ordinanza 15 febbraio 2011, n. 674

 

N. 00674/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08494/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso in appello nr. 8494 del 2010, proposto dal dottor ……., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo De Jorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza del Fante, 10,

 

contro

 

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,

 

per la riforma

 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I nr. 32352/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVA ORALE ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - ANNO 2008.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

 

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;

 

Uditi l’avv. De Jorio per l’appellante e l’avv. dello Stato Giovanni Palatiello per l’Amministrazione;

 

Preso atto della mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordine istruttorio impartito con la precedente ordinanza di questa Sezione nr. 5178 del 2010;

 

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2, cod. proc. civ. e nei limiti della sommaria delibazione propria della presente fase, va considerato provato quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al clima di forte ostilità in cui si svolse la prova di esame;

 

Rilevato che anche in fase cautelare ex art. 98 cod. proc. amm. è possibile adottare misure anche diverse dalla mera sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, come espressamente previsto dalla disposizione testé citata;

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 8494/2010) e, per l’effetto, ordina la ripetizione della prova orale oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione d’esame in composizione diversa da quella che ha già esaminato l’appellante.

 

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida equitativamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

 

Gaetano Trotta, Presidente

 

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

 

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

Silvia La Guardia, Consigliere

 

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 15/02/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici