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Connotazioni e limiti dell' "occasione di lavoro" nell'infortunio in itinere-Lex 24.it

 

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Tribunale di L'Aquila, Sezione Lavoro, Sentenza 11 aprile 2011, n. 145

a cura di Lex24 19 maggio 2011

 

    Documenti e Approfondimenti

        Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto n. 11 del 13-03-2010 - La prova di patologie non previste dalla tabella si deve fondare sull'elevato grado di probabilità, pag. 66

 

 

 

SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

 

 

 

 

 

Infortunio in itinere - Infortunio occorso durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro per riscuotere lo stipendio - Indennizzabilità - Sussistenza - Motivi. (c.c., art. 2110)

Il requisito della "occasione di lavoro" che costituisce il presupposto indispensabile ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, implica la rilevanza di ogni esposizione al rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal rischio "elettivo", ossia quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo, così, in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Il presupposto dell'"occasione di lavoro" deve ritenersi sussistente anche in relazione all'infortunio occorso durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro per riscuotere lo stipendio, ove verificatosi in concomitanza della fine dell'orario di lavoro. Infatti, poiché nel concetto di posto di lavoro, rientra senz'altro la sede dell'impresa datrice di lavoro, e che la riscossione delle stipendio è comunque attinente allo svolgimento del rapporto di lavoro, in simile evenienza si configura un vero e proprio rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività comunque attinente la prestazione lavorativa, rapporto che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere.

Tribunale di L'Aquila, Sezione Lavoro, Sentenza 11 aprile 2011, n. 145

 

 

 

 

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Rischio elettivo - Contenuto - Tragitto dal luogo di dimora a quello di lavoro - Percorso "più breve" - Mancata scelta - Rilevanza - Esclusione - Criterio della "normalità" dell'itinerario, non riconducibile a ragioni personali - Necessità - Riferimento al percorso più breve - Necessità.

"In tema di infortunio "in itinere", indipendentemente dall'applicazione dell'art. 2, comma terzo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000), per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il solo fatto che non fosse il "più breve", dovendosi verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa".

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 24 settembre 2010, n. 20221

 

 

 

 

Infortunio in itinere - Nesso eziologico tra percorso seguito ed evento - Indennizzabilità - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Nozione - Deduzione di una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito - Inammissibilità - Fattispecie

La configurabilità e la conseguente indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro, a prescindere dalle concrete modalità del sinistro e dalla colpa dell'assicurato.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 settembre 2010, n. 19937

 

 

 

 

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Infortunio "in itinere" e infortunio occorso durante uno spostamento spaziale del lavoratore funzionale alla prestazione - Uso del mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni - Fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un lavoratore mentre utilizzando il proprio ciclomotore effettuava uno spostamento per motivi inerenti allo svolgimento della prestazione

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vale il principio secondo cui sia l'infortunio "in itinere" sia l'infortunio verificatosi nel corso di uno spostamento del lavoratore per motivi inerenti allo svolgimento della propria prestazione sono indennizzabili anche in caso di utilizzazione di mezzi di trasporto privati, purché tale utilizzazione sia "necessitata", cioè funzionalizzata, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi.

In materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 29 luglio 2010, n. 17752

 

 

 

 

Infortuni sul lavoro - Responsabilità penale - Esistenza di più garanti all'interno dell'impresa - Trasferimento automatico della responsabilità penale da un soggetto all'altro - Insussistenza - Applicazione del principio di corresponsabilità - Sussistenza - Motivi.

La normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro individua, quali garanti della salute del dipendente, differenti categorie di soggetti: il datore di lavoro (che rimane sempre e comunque il principale garante dell'incolumità fisica dei lavoratori), il legale rappresentante, il titolare di poteri gestori dell'impresa, il responsabile della sicurezza e gli stessi lavoratori, i quali, in particolare, in forza dell'art. 5 del D.Lgs. 626/1994, in ragione dell'attività svolta, hanno l'obbligo di prendersi cura non solo della propria sicurezza e della propria salute, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, evitando comportamenti contrari alle regole di prudenza e diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. La contemporanea presenza di più garanti all'interno dell'impresa non determina l'automatico trasferimento della responsabilità penale da un soggetto all'altro - ossia il passaggio del testimone dal responsabile principale a quello di grado secondario -, ma, al contrario, implica la distribuzione tra le diverse figure di tale responsabilità - ferma restando, ovviamente, la sussistenza del nesso di causalità tra gli obblighi di garanzia della sicurezza violati e l'evento dannoso - secondo un principio di corresponsabilità che trae fondamento dalla necessità di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione.

Corte d'Appello Trieste, Sezione 1 Penale, Sentenza 18 maggio 2010, n. 434

 

 

 

 

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Modalità - Fattispecie in tema di violazione di norme fondamentali del codice della strada

In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice.

Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, assume una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifica nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 7 maggio 2010, n. 11150

 

 

 

 

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Criteri - Violazione di norme fondamentali del codice della strada - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa. (Nella fattispecie, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, analizzando le concrete condizioni psicologiche ed ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa dell'inosservanza di uno "stop" da parte del lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro, aveva stabilito che il comportamento del medesimo non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo escludente la configurabilità di un infortunio "in itinere" indennizzabile).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 29 luglio 2009, n. 17655

 

 

 

 

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro - Tutela assicurativa - Esclusione.

In tema di indennizzabilità dell' infortunio "in itinere", si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell'omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità, peraltro contraddetto da altri indizi (quali alcuni prossimi congiunti del lavoratore rimasti a loro volta vittime di omicidi due anni prima), escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 11 giugno 2009, n. 13599

 

 

 

 

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio in itinere - Causa violenta - Inerenza alla attività lavorativa - Necessità

Per la configurazione di un infortunio sul lavoro non è sufficiente che sussista la causa violenta (la quale può essere costituita anche dal fatto delittuoso del terzo) e che questa abbia colpito l'assicurato nel luogo di svolgimento delle sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia strettamente connessa con l'esplicazione dell'attività lavorativa, nel senso che essa inerisca a tale attività e sia, quanto meno, occasionata dal suo esercizio (allo stesso modo il nesso eziologico tra attività lavorativa e rischio va verificato anche ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 11 giugno 2009, n. 13599

 

 

 

 

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Nozione - Fattispecie relativa ad infortunio verificatosi in conseguenza della scelta del lavoratore di percorrere, fra due sentieri di accesso all'azienda, quello più scosceso.

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore, infortunatosi nell'uscire dall'azienda imboccando un viottolo scosceso e con curva in forte pendenza, per aver omesso di considerare che, a fronte di un comportamento imprudente del lavoratore, l'infortunio era, comunque, ricollegabile alle finalità aziendali, perché occorso nell'espletamento dell'attività lavorativa ed in conseguenza di una scelta, quale quella di percorrere, fra i due sentieri di accesso all'azienda, quello più scosceso, che, sebbene non necessitata, ed anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 maggio 2009, n. 11417

 

 

 

 

 

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Nozione - Fattispecie relativa ad incidente verificatosi in ambiente lavorativo diverso da quello proprio per mera curiosità.

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 4 luglio 2007, n. 15047

 

 

 

 

Previdenza (assicurazioni sociali) - Inail - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Occasione di lavoro - Nozione - Rischio di elezione - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie

Il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 4 luglio 2007, n. 15047

 

 

 

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere.

La colpa esclusiva del lavoratore non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in ipotesi di infortunio "in itinere", il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito.(Nella specie, in riferimento ad un infortunio "in itinere" occorso ad un lavoratore che aveva utilizzato la propria autovettura per tornare dal lavoro alla propria abitazione, il giudice di merito aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, sulla base del rilievo che l'incidente era addebitabile alla colpa esclusiva del medesimo lavoratore, che non aveva osservato un segnale di "stop"; la S.C. ha annullato con rinvio tale sentenza, sulla base del riportato principio di diritto e dell'inerente rilievo che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione delle regole della circolazione stradale è idonea, di per sè, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 4 dicembre 2001, n. 15312

 

 

 

 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Occasione di lavoro - Infortunio

Quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attivita` lavorativa e delle vere e proprie prestazioni di lavoro (e cioe` anteriormente o successivamente a queste, ovvero durante una pausa), la ravvisabilita` della occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e` rigorosamente condizionata all'esistenza di circostanze - la cui prova, a norma dell'art. 2697 cod. civ., incombe sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per ottenere la prestazione previdenziale - che non ne facciano venir meno la riconducibilita` eziologica al lavoro e lo facciano invece rientrare nell'ambito dell'attivita` lavorativa o di tutto cio` che ad essa e` connesso in virtu` di un collegamento non del tutto marginale; in particolare, l'attivita` non intrinsecamente lavorativa, e non coincidente per modalita` di tempo o di luogo, con le prestazioni dovute, deve essere richiesta "ex necessitate" o dalle modalita` di esecuzione imposte dal datore di lavoro, o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volonta` di scelta del lavoratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dichiarato la non indennizzabilita` dell'infortunio subito dal lavoratore mentre, durante l'orario di lavoro, si stava recando al bar per prendere un caffe`).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 30 maggio 1995, n. 6088

 

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