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Il Fisco batte il segreto bancario pure senza “permesso” giudiziario-cass. sentenza 10573 del 13 maggio-FiscoOggi.it

 

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La privacy contabile non intralcia l’accertamento di illeciti tributari che violano il principio di solidarietà

Con sentenza 10573 del 13 maggio, la Corte di cassazione ha precisato – tra l’altro – che ai fini fiscali sono valide le ispezioni sul conto bancario di un collaboratore dell’imprenditore, anche se l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è stata revocata. Infatti, “la tutela del segreto bancario non può ostacolare” l’accertamento “di illeciti tributari”.

 

Il fatto

Nell’ambito di un’inchiesta penale per evasione fiscale, la Guardia di finanza aveva ottenuto l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per procedere a verifiche sui conti bancari di un collaboratore di un imprenditore. Durante le indagini era entrata in vigore una nuova norma che alzava la soglia di punibilità per il reato in merito al quale si procedeva e, quindi, era venuta meno la responsabilità penaltributaria dell’operatore. Per tale motivo, l’autorizzazione era stata revocata, ma l’ufficio, una volta ottenuti i tabulati sui versamenti del collaboratore, aveva provveduto a emettere un avviso di rettifica Iva.

 

L’atto viene impugnato con ricorso, che è accolto dalla Commissione tributaria provinciale, mentre la Commissione regionale, in riforma del primo giudicato, ha ritenuto irrilevante la revoca dell’autorizzazione agli accertamenti bancari della procura della Repubblica, per depenalizzazione della fattispecie nel corso delle indagini, mentre rilevava che la mancanza di autorizzazione del comandante di zona o dell’ispettore compartimentale costituiva un mero rilievo interno. Inoltre, per il fatto che il contribuente aveva la disponibilità di conti bancari intestati al collaboratore, egli era gravato dell’onere di dimostrare la non inerenza delle operazioni, con la conseguente imputazione delle posizioni creditorie e debitorie.

 

Il successivo ricorso per cassazione viene fondato dal soccombente su una serie di motivi, tra i quali spicca, per interesse, quello concernente violazione degli articoli 51 e 63 del Dpr 633/1972, per asserita successiva mancanza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’utilizzo, in sede fiscale, dei documenti bancari, per cui occorreva, onde non invalidare l’accertamento per inutilizzabilità delle prove raccolte, l’autorizzazione dell’ispettore compartimentale ovvero del comandante di zona della Guardia di finanza.

 

Occorre premettere che, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del Dpr 600/1973, e dell’articolo 63, comma 1, del Dpr 633/1972, la Guardia di finanza coopera con gli uffici fiscali, tra l’altro, per l’acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini dell’accertamento e per la repressione delle violazioni delle leggi in materia di imposte dirette e sull’Iva. Nell’attività investigativa, la stessa, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, utilizza e trasmette agli uffici finanziari documenti, dati e notizie comunque acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

 

La decisione

La Corte di legittimità, con la sentenza in esame, ha nuovamente affrontato la rilevante questione del valore da attribuire alle risultanze delle indagini bancarie in assenza della relativa autorizzazione, applicando – nel rigettare l’opposizione del contribuente – una serie di principi di diritto consuntivati nell’espressione che nessun segreto può essere opposto a un accertamento tributario, anche se la verifica è sui conti del collaboratore dell’imprenditore.

 

In particolare, la Cassazione rileva al riguardo che, secondo il proprio percorso interpretativo, la mancanza dell’autorizzazione, prevista ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio – valido nel procedimento penale – dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico(Cassazione, sentenze 7279/2009 e 4987/2003).

 

Inoltre, la stessa prassi giurisprudenziale ha chiarito che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancata produzione o riproduzione testuale dell’autorizzazione non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (Cassazione, sentenze 857/2010, 17746/2006 e 28695/2005).

 

Peraltro, il contribuente è incorso in un grossolano equivoco difensivo, atteso che nella specie non occorreva l’autorizzazione (articoli 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973 e/o 51, comma 2, n. 1), del Dpr 633/1972) necessaria per le indagini finanziarie poste in essere dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza, bensì soltanto quella – prevista dai richiamati articoli 33, comma 3, del Dpr 600/1973 e/o 63, comma 1, del Dpr 633/1972 – del procuratore della Repubblica per la trasmissione agli uffici finanziari della documentazione acquisita nell’ambito di un processo penale.

Tanto più che nel caso trattato non necessitava neppure quest’ultima per la sopravvenuta depenalizzazione della violazione, che rendeva insussistenti le superiori esigenze di riservatezza e carente di ogni potere l’autorità giudiziaria. Né tale mancanza ha procurato un “concreto pregiudizio al contribuente” (Cassazione, sentenze 18836/2006, 14023/2007 e 16874/2009).

 

In tal modo, svincolati da qualsiasi altro ostacolo, rivivono gli ordinari poteri di accertamento che consentono all’Amministrazione finanziaria (nell’ambito descritto dagli articoli 39 del Dpr 600/1973 e 54 e 55 del Dpr 633/1972) di poter ricostruire la posizione reddituale del contribuente sulla base di tutti gli elementi che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla fonte di provenienza, siano stati legittimamente acquisiti all’istruttoria.

 

Conti intestati a terzi

In tale contesto, non può neppure costituire impedimento la lamentela del contribuente circa l’utilizzazione dei riscontri su conti intestati a soggetti terzi, in quanto, ai fini fiscali, sono valide le ispezioni sul conto di un collaboratore dell’imprenditore, nonostante la revoca dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Infatti, sia la prassi amministrativa (circolare 32/2006) sia la giurisprudenza consolidata tollerano ispezioni sui conti dei familiari del contribuente, anche in mancanza di un’espressa previsione normativa, per cui risulta ormai fuor di dubbio l’estendibilità delle indagini ai conti di “terzi”, ossia di soggetti non direttamente interessati dall’attività di controllo, ma sui quali il soggetto passivo d’imposta possa operare.

 

In particolare, è stato deciso che, a norma dell’articolo 32, comma 1, n. 7), del Dpr 600/1973, gli uffici finanziari, previa autorizzazione della direzione regionale delle Entrate, possono acquisire dagli istituti di credito non solo copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente (con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi) e ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, bensì anche analoghe indicazioni relative a ogni altro soggetto. Questo quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente è l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati a tale diverso soggetto (Cassazione, sentenze 8683/2002, 374/2009, 21454/2009 e 5913/2010).

 

E’ stato poi affermato (Cassazione, sentenze 8507/2010 e 16062/2010) che l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.

In sostanza, nell’ambito degli accertamenti finanziari, la presunzione del denaro affluito nei conti rimane fondata se non viene adeguatamente giustificata mediante la “prova di estraneità” (Cassazione, sentenze 27032/2007 e 5913/2011).

 

Il pregio della sentenza 10573/2011 consiste, quindi, nel fatto che la Corte, ampliando la casistica, fa un altro passo avanti ammettendo l’ispezione anche sui conti dei collaboratori.

Né, ha aggiunto, la tutela del segreto bancario può ostacolare l’accertamento di illeciti tributari. Un’affermazione in linea con la posizione assunta dalla Corte costituzionale (sentenza 51/1992), secondo cui la tutela del segreto bancario non può spingersi fino a costituire ostacolo o intralcio all’attuazione di esigenze costituzionali primarie, come l’accertamento degli illeciti tributari, costituenti ipotesi di particolare gravità in quanto rappresentano violazione di un dovere inderogabile di solidarietà. La Consulta, con la richiamata sentenza, ha precisato che il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale è inapplicabile al segreto bancario, non essendo alla base di quest’ultimo valori della persona umana da tutelare, ma più semplicemente istituzioni economiche e interessi patrimoniali.

 

Infine, nelle stesse motivazioni, il Collegio di legittimità ha ricordato che, sia nel diritto interno sia nel sistema comunitario (articolo 17 direttiva 77/388/Cee), il contribuente non può detrarsi l’Iva assolta su operazioni elusive, in quanto volte a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale e autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni economiche che, perciò, risultano eseguite in forma solo apparentemente corretta (Cassazione 10352/2006).

Salvatore Servidio

 

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