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Tributi-Tasse automobilistiche e questioni connesse alla perdita del possesso del veicolo-Lex 24.it

 

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Giudice di Pace di Ivrea, Sentenza 22 febbraio 2011, n. 91

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SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

Demolizione dell'autoveicolo - Perdita del possesso - Sentenza di accertamento - Legittimazione passiva del PRA e non dell'ACI.

(c.p.c., art. 111)

Legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della perdita di possesso dell'autovettura demolita, è l'ACI e non invece il PRA ove l'agenzia di pratiche automobilistiche, incaricata di curare la pratica di demolizione, sia rimasta inadempiente. Il PRA, difatti, non è un soggetto giuridico autonomo bensì un ufficio gestito dall'ACI cui vanno imputati tutti i rapporti. Esso non può rivestire la qualità di parte nel processo avente ad oggetto l'esercizio di azioni giudiziarie inerenti il compimento delle sue attività ed il cui destinatario sia l'ACI. Ne consegue che solo il Conservatore del PRA può essere condannato a provvedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti la sentenza di cancellazione dell'autovettura.

Giudice di Pace di Ivrea, Sentenza 22 febbraio 2011, n. 91

 

 

 

 

Tassa automobilistica - Presupposti - Possesso - Perdita del possesso - Prova documentale - FattispecieATTISPECIE

La tassa automobilistica non è dovuta a partire dalla data di perdita di possesso dell'autoveicolo. Pertanto, le azioni giudiziarie volte a recuperare le tasse automobilistiche non pagate devono essere abbandonate quando l'interessato fornisce idonea documentazione della mancanza di titolarità del veicolo. Costituiscono prova idonea della perdita di possesso del veicolo la dichiarazione della Ditta incaricata della demolizione di aver preso in carico il veicolo e la copia della pagina del registro di carico in cui è indicata la targa del veicolo in questione. (Fattispecie relativa alla mancata demolizione del veicolo da parte dell'impresa incaricata).

Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sezione 25, Sentenza 17 marzo 2005, n. 41

 

 

 

 

 

Tributi - Imposte e tasse - In genere - Tassa di possesso sugli autoveicoli - Esonero dal pagamento

Ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa di possesso dell'autoveicolo, in ipotesi di fallimento, condizione imprescindibile è che nel  P. R. A. vi sia stata annotazione della sentenza dichiarativa dello stesso la quale, infatti, sancisce la perdita di disponibilità del bene.

Tribunale Bari, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 settembre 2006, n. 2153

 

 

 

 

 

Tributi - Imposte e tasse - In genere - Tassa di possesso sugli autoveicoli - Presunzione di possesso - Prova contraria - Ammissibilità

La disposizione di cui all'art. 5 D. L. 953/82, convertito nella L. 53/83 con cui si è operata la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal P. R. A., ha dato semplicemente luogo ad una presunzione "juris tantum" di possesso del veicolo da parte di colui che ne risulti in tal modo proprietario, non escludendo comunque, la possibilità di fornire a riguardo prova contraria, mediante la dimostrazione dell'avvenuta perdita del possesso.

Tribunale Bari, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 settembre 2006, n. 2153

 

 

 

 

Tributi erariali indiretti - Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - Pagamento - In genere - Art. 5, comma trentaduesimo, d.l. n. 953/82 - Disciplina - Collegamento della cessazione dell'obbligo del tributo con la cancellazione del veicolo dai registri del PRA - Portata - Limiti.

L'art. 5 comma trentaduesimo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza 28 aprile 2006, n. 10011

 

 

 

 

 

Veicoli - Tassa di circolazione - Processo verbale di accertamento di mancato pagamento.

Con riguardo alla richiesta, rivolta dall'Ufficio del registro al Comune, di notificare a mezzo di messi comunali il processo verbale di accertamento o di ingiunzione di pagamento afferente ad omesso o insufficiente pagamento di tassa automobilistica, la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27 entrata in vigore l'11 aprile 1978, abrogativa, in parte qua, delle disposizioni del capo V del D.P.R. n. 39 del 1953 non modificata per effetto del D.L. n. 953 del 1982 convertito, con modif., nella legge n. 53 del 1983 che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso di autoveicoli , la quale non contiene alcuna espressa previsione del potere di avvalimento di detti messi per le notifiche in questione, le cui modalità individua specificamente. In mancanza di uno specifico fondamento legislativo, è esclusa la legittimità di un siffatto avvalimento nel periodo intercorrente tra il 13 giugno 1990 data dell'abrogazione, ad opera dell'art. 64, comma primo, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 della disciplina degli artt. 273 e 274 del R.D. n. 383 del 1934, che abilitava i messi comunali, in attuazione del generale dovere di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, a notificare, previa esplicita richiesta, atti provenienti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle da cui dipendevano, onde la responsabilità del comune in caso di omessa notifica e il 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 il cui art. 10 consente l'esercizio del potere di cui si tratta nelle ipotesi residuali di impossibilità di notifica diretta a mezzo del servizio postale o di altre forme di notificazione previste dalla legge.

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 11 maggio 2005, n. 9914

 

 

 

 

Tassa automobilistica - Presupposti - Possesso - Perdita del possesso - Prova documentale - Fattispecie

La tassa automobilistica non è dovuta a partire dalla data di perdita di possesso dell'autoveicolo. Pertanto, le azioni giudiziarie volte a recuperare le tasse automobilistiche non pagate devono essere abbandonate quando l'interessato fornisce idonea documentazione della mancanza di titolarità del veicolo. Costituiscono prova idonea della perdita di possesso del veicolo la dichiarazione della Ditta incaricata della demolizione di aver preso in carico il veicolo e la copia della pagina del registro di carico in cui è indicata la targa del veicolo in questione. (Fattispecie relativa alla mancata demolizione del veicolo da parte dell'impresa incaricata).

Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sezione 25, Sentenza 17 marzo 2005, n. 41

 

 

 

 

 

Circolazione stradale - Veicoli - Tasse - Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - Risultanze - Valore di presunzione semplice

Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilisti- che, alle risultanze del P.R.A. può attribuirsi esclusivamente il valore di una presunzione semplice, lasciata alla prudenza del giudice. Tale presunzione può essere superata non solo documentalmente, ma con ogni mezzo di prova da parte dell'interessato, che dimostri l'esistenza di un evento certo, idoneo ad escludere il legame fra il soggetto e la disponibilità dell'autoveicolo, a far tempo da una data individuata. (Fattispecie in tema di appello contro la sentenza con cui il giudice di primo grado ha annullato la cartella esattoriale ritenendo provata la perdita della disponibilità della vettura per l'anno in contestazione, in considerazione del mandato a vendere conferito precedentemente dal ricorrente ad una concessionaria auto) (1). (L.Sca.)

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(1) Conf. a Cass., Sez. I, sentenza 6 marzo 2003, n. 3350. Sul punto già in precedenza erano intervenuti la Corte Costituzionale prima e la Cassazione poi chiarendo che l'obbligo di diligenza imposto all'interessato per finalità fiscali, non determinava una situazione che si sottraeva ai principi regolatori in materia di trasferimento, dato che rendeva configurabile un'ipotesi di presunzione relativa, suscettibile sia con riferimento alla trascrizione che alla annotazione, di essere vinta attraverso una rigorosa prova contraria, che si individuò in documenti di data certa (Corte cost., sentenza 15 aprile 1993, n.164; Cass., sentenze n. 7668/1997, n. 8176/1997 e n. 10794/1997).

Corte d'Appello di Napoli, Sezione 1 Civile, Sentenza 23 dicembre 2003, n. 3645

 

 

 

 

 

 

 

Tasse automobilistiche - Soggetti tenuti al pagamento - Risultanze del P.R.A.

In tema di tasse automobilistiche, l'art. 5 della legge n. 53 del 1983 la` ove individua i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica in "coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito .... risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti", non pone una presunzione "iuris et de iure", ma solo una presunzione relativa che puo` essere vinta dalla prova contraria.

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 4 novembre 1997, n. 10794

 

 

 

 

 

Circolazione stradale - tassa di circolazione - Pagamento - Effettivo proprietario

L'art. 5, comma 32, del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, nel testo sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1983 n. 53 - secondo cui al pagamento della tassa di circolazione sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere proprietari del veicolo dal pubblico registro automobilistico - mentre ricollega alle risultanze del P.R.A. la individuazione del debitore tributario al fine di facilitare l'azione dell'Amministrazione finanziaria, non comporta il venir meno del legame tra il tributo e la proprieta` del veicolo; ne consegue che l'onere economico del tributo ricade su chi, in base al regime di circolazione dei veicoli, e` l'effettivo proprietario nel periodo di tempo al quale il debito tributario si riferisce. Questi pertanto e` tenuto a rimborsare, di quanto pagato a tale titolo alla Amministrazione finanziaria, colui il quale risulti essere ancora proprietario del veicolo al P.R.A. per la omessa annotazione del trasferimento.

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 10 giugno 1994, n. 5657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questioni analoghe

 

Imposte e tasse - Tasse sugli autoveicoli - Determinazione - Omessa previsione di un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta, in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, della capacità contributiva e di progressività del sistema tribiutario - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di proprietà privata - Omessa descrizione della fattispecie e richiesta di pronuncia additiva senza indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione - Assorbimento di ulteriore profilo di inammissibilità.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5/2/1953, n. 39, nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27/12/1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la progressiva diminuzione della tassa automobilistica in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente, infatti, omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e sollecita un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale del combinato disposto di norme, una delle quali non avente forza di legge. - Negli stessi termini, vedi, citata, ordinanza n. 333/2007.

Corte Costituzionale, Ordinanza 1° agosto 2008, n. 333

 

 

 

Veicoli - Tassa automobilistica - Destinazione del veicolo a rottamazione - Debenza - Sussiste

La sentenza ha affrontato il controverso problema riguardante la possibilità o meno di rimborsare al contribuente la tassa automobilistica a seguito della cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico. In particolare la Ctr Lazio ha chiarito che l'esenzione dal tributo e di conseguenza il diritto al rimborso del rateo relativo al residuo periodo dell'annualità d'imposta, spetta per gli autoveicoli per i quali sia venuto meno il possesso per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente, quali un furto o una causa di forza maggiore, ma non anche quando lo spossessamento del veicolo si è verificato per volere del contribuente come nel caso della rottamazione.

Commissione Tributaria regionale Lazio, Sezione 14, Sentenza 22 aprile 2008, n. 69

 

 

 

 

 

Tributi - Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione della tassa - Omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di proprietà privata.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39/1953 della Tariffa A allegata allo stesso provvedimento e dall'art. 1 del d.m. 27 dicembre 1997 che ha modificato il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R. nella parte in cui non è prevista la gradualità in diminuzione, della tassa sugli autoveicoli nell'arco dei trenta anni. Le citate norme appaiono viziate di incostituzionalità poiché non prevedono un meccanismo necessario ed indispensabile atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta affinché quest'ultima possa rispondere ai principi sanciti dal Legislatore nella l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, primo comma. La mancata previsione di un tale meccanismo appare essere in contrasto con gli artt. 53, 42 e 3 della Costituzione. (L.Sca.)

Commissione Tributaria provinciale Roma, Civile, Ordinanza 8 giugno 2007, n. 70

 

 

 

Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Pagamento per l'intero anno anzicchè proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Lamentata lesione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione per insussistenza "ictu oculi" della pretesa impositiva - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5 commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto legge 30/12/1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28/2/1983, n. 53 «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25/11/1985, n. 7307 «nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo». Il rimettente, infatti, nel caso dedotto in giudizio, ha omesso di considerare, che, essendo tenuti al pagamento della tassa coloro che risultino proprietari alla data di scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento, il ricorrente non era tenuto al pagamento dell'imposta poiché, a quella data, non risultava più proprietario dell'autoveicolo, avendo già provveduto all'annotazione della perdita di possesso. Pertanto, risultando la pretesa impositiva 'ictu oculi' destituita di fondamento, la questione sollevata appare priva di rilevanza.

Corte Costituzionale, Ordinanza 10 aprile 2003, n. 120

 

 

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