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Cassazione Civile: il sequestro preventivo di bene cointestato richiede motivazione analitica -(Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2011, n.18527)

 

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La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per vizio di motivazione l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, confermava un decreto di sequestro preventivo per equivalente ex articolo 322 ter c.p.c. di un bene immobile in comunione tra l’indagato e il coniuge. La citata sentenza della Cassazione è stata emessa a seguito del ricorso presentato dal coniuge per vizio di motivazione ed illogicità dell’ordinanza, con il quale denunciava il trasferimento, in data antecedente al sequestro, della proprietà dell’immobile in un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia, con contestuale trasferimento della parte di proprietà dell’indagato (50%) a favore del coniuge ricorrente.

La Cassazione, pur condividendo “il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei, ma comunque nella disponibilità dell’indagato … in aderenza al principio secondo il quale la previsione di cui all’art. 322 ter c.p.p. consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondete a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali”, nel caso di specie, ha ritenuto la sentenza non adeguatamente motivata sotto “il profilo della disponibilità del bene in capo all’indagato, dato per dimostrato sulla base della sola circostanza della cointestazione in parti uguali (50%) del bene medesimo tra l’indagato ed il coniuge”. Proprio la destinazione del bene al fondo patrimoniale, secondo la Cassazione, determina la necessità di motivare analiticamente la decisione in merito alla disponibilità del bene in capo all’indagato. Circostanza sulla quale il Tribunale non si era pronunciato. Al termine dell’udienza camerale, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa al Tribunale di Roma per il riesame delle circostanze contestate, della regolarità dell’atto di cessione intervenuto tra i coniugi e della disponibilità effettiva del bene in capo all’indagato, alla luce degli elementi emersi nel corso dei giudizi.

Ricordiamo, per completezza, che con la costituzione di un fondo patrimoniale ex articolo 167 del Codice Civile, entrambi i coniugi o solo uno di essi, o terzi, possono vincolare, per atto pubblico, determinati beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, i beni vincolati risulteranno sottratti alla piena ed effettiva disponibilità dei coniugi (oltre che dei creditori).

 

 

 

 

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