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Deducibili anche i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti - (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 29/04/2011, n. 9537-Ipsoa.it

 

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Al contribuente la prova dell'inconsapevolezza

 

In tema di imposte sui redditi è da escludere l’indeducibilità dei costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti, a condizione che il contribuente sia in grado di dimostrare l’effettiva sussistenza nonché l’ammontare e l’inerenza degli stessi. È questa la conclusione resa dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9537 depositata il 29 aprile 2011. Per un approfondimento, si rinvia al commento di Diego Avolio e Benedetto Santacroce, di prossima pubblicazione su Corriere Tributario.

In accoglimento del ricorso presentato da una società, la Suprema Corte ha cassato, con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, la sentenza della CTR della Lombardia, la quale aveva ritenuto fondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate sull’indeducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti.

Nello specifico, la contestazione sollevata dall’Ufficio originava da una ramificata attività illecita, finalizzata all’evasione dell’IVA sull’acquisto di materiale metallico non ferroso, mediante la costituzione di plafond fittizi, e alla successiva rivendita a terzi, attraverso società “filtro”, dei beni acquistati in regime di esenzione, lucrando l’ammontare dell’imposta applicata sulla merce ceduta, ma non riversata all’erario.

Secondo la Suprema Corte, in tema di imposte sui redditi e, con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, per la deduzione dei costi afferenti operazioni soggettivamente inesistenti, il committente/cessionario, in applicazione dei principi della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, ha l’onere di provare di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell’operazione. Tale prova non può essere validamente fornita dimostrando soltanto che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode.

A cura della Redazione

 

 

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