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Sull’affidamento in prova per fini terapeutici: Tribunale di sorveglianza di Torino; ordinanza 23 febbraio 2011; Pres. Est. VIGNERA; ric. B.

 

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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – CONDANNATO TOSSICODIPENDENTE – AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI – ESITO DELLA PROVA – CONDOTTA SUCCESSIVA ALL’ESECUZIONE DELLA MISURA – RILEVANZA – CONDIZIONI (D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 94; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 47).

 

Va escluso l’esito positivo dell’affidamento in prova per fini terapeutici (che deve essere, pertanto, revocato) allorché il condannato tossicodipendente abbia ripreso sistematicamente e continuativamente ad assumere sostanze stupefacenti in epoca immediatamente successiva alla cessazione della misura e prima della formulazione del giudizio sul relativo esito.

 

 

 

N°. SIUS 2010 / 2030 - TDS TORINO

 

N. °SIEP 2008 / 172 - PGCAP TORINO

 

ORDINANZA N°………………

 

 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

 

________________________________________________

 

IL TRIBUNALE

 

il giorno 23-02-2011 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

 

Dott. Vignera Giuseppe

           

 

 

           

 

Presidente rel.

 

Dott. Fiorentin Fabio

           

 

 

           

 

Giudice

 

Dott. Falda Luca

           

 

 

           

 

Esperto

 

Dott. Ferraudo Germana

           

 

 

           

 

Esperto

 

ed ha emesso la seguente

 

ORDINANZA

 

nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la declaratoria di estinzione della pena ex art. 47, co. 12, O.P. ovvero la revoca della misura dell’affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990 e art. 47, co. 11, O.P.), relativo a B. M., nato ad ALESSANDRIA il XX-XX-XXXX, residente in XXXX, Via XXXX, difeso dall’Avv. Calabrò Luca Tommaso del Foro di Torino, condannato con sentenza N. 2007/3630 Reg. Gen., emessa in data 16-10-2007 dalla Corte di Appello di Torino.

 

*************

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

 

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

 

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

 

UDITE le conclusioni (parere contrario) del rappresentante del P.M., dott. Rossi Fulvio, e del difensore;

 

OSSERVA

 

quanto segue.

 

1. - Con provvedimento in data 29 ottobre 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Torino concedeva a B. M. (in relazione all’espianda pena residua di mesi 8, giorni 7 di reclusione) il beneficio dell’affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/1990, con l’obbligo per il predetto di sottoporsi al programma terapeutico-riabilitativo, che lo stesso sin dal 27 settembre 2007 aveva intrapreso presso la Comunità “San Benedetto al Porto” nella sede di di “Cascina San Nicolao” sita in Bergamasco.

 

Iniziata il 18 dicembre 2008, la misura si concludeva il 25 luglio 2009.

 

Il 28 luglio 2009 il B. usciva dalla Comunità.

 

Nella relazione finale redatta dall’UEPE di Alessandria emergeva che in epoca immediatamente successiva al temine della misura “vi era stato un momento difficile in cui il soggetto ha fatto uso di sostanze stupefacenti”.

 

Chiesti chiarimenti dal Magistrato di Sorveglianza, l’UEPE di Alessandria trasmetteva relazione del SERT di Alessandria datata 13 febbraio 2010, dove in ordine al periodo successivo all’esecuzione della misura de qua si scriveva quanto segue: “Riscontrare le vecchie amicizie o frequentare i luoghi della propria città, senza la presenza di precisi vincoli esterni, lo ha messo però anche in contatto con stili di vita e situazioni dalle quali sapeva di doversi difendere, ma dalle quali si sentiva ancora attratto. Riconoscendo di non avere del tutto interiorizzato e consolidato il cambiamento personale avviato durante il programma terapeutico in comunità, il paziente si è immediatamente rivolto al SERT dopo aver fatto uso di metadone acquistato in nero. Dagli esiti del campione delle urine, monitorati solo periodicamente (vista l’assenza di terapia e di obblighi) risulta infatti che il sig. B. era positivo al metadone a partire dal 23 settembre 2009 ed all’eroina il 2 novembre”.

 

Conseguentemente, il Magistrato di Sorveglianza di Alessandra esprimeva parere contrario alla declaratoria di estinzione della pena ex art. 47, comma 12, O.P., instaurandosi l’odierno procedimento per la revoca della misura in discorso.

 

Con comunicazione in data 13 dicembre 2010, integrata da altra in data 16 dicembre 2010, il SERT di Alessandria riferiva (relativamente all’epoca successiva alla suindicata relazione del 13 febbraio 2010) che:

 

    “gli esiti delle analisi dei cataboliti urinari sono il quadro di una situazione dove si alternano momenti critici di demotivazione e incapacità di contrastare la ricaduta all’uso di sostanza e momenti più costruttivi dove c’è una buona competenza nel mantenere lo stato di astinenza”;

 

    più esattamente, il B. è risultato positivo al metadone sempre dal 2 novembre 2009 al 10 dicembre 2010, positivo all’eroina 34 volte dal 2 novembre 2009 al 3 novembre 2010 e positivo alla cocaina 6 volte dal 7 giugno 2010 al al 3 novembre 2010;

 

    “ad oggi si ritiene che il percorso terapeutico del sig. B. sia delicato e necessiti di un lungo periodo per raggiungere e consolidare gli obiettivi prefissati” (così sostanzialmente confermando che la misura in questione a ben poco è servita ai fini del raggiungimento di quegli obiettivi).

 

 

 

2. - Quest’ultima considerazione ed il fatto che il B. abbia ripreso il precedente stile di vita e l’assunzione di stupefacenti subito dopo il termine della misura alternativa, proseguendola senza soluzione di continuità sino ad epoca recente, rivelano la sostanziale inutilità della misura stessa ai fini del recupero del B.; il quale, del resto, se avesse avuto l’effettiva intenzione di risolvere definitivamente le proprie problematiche tossicomaniche, avrebbe dovuto continuare spontaneamente quel programma terapeutico comunitario, che aveva determinato la concessione della misura: e proprio questo rivela ex post che assai probabilmente quel programma era stato iniziato dal B. al solo scopo di conseguire il beneficio penitenziario [cfr. Cass. pen., Sez. I, 18/06/2008, n. 26332, Carbone: “In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando quindi (in caso di mancata definitiva condanna, per fatti costituenti reato) una autonoma delibazione della loro rilevanza”].

 

 

 

3. – Alla stregua di quanto precede deve concludersi che la misura in discorso non ha avuto esito positivo e va, pertanto, revocata.

 

Poiché “anche nelle ipotesi di revoca dell’affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare la pena residua da espiare, tenuto conto delle limitazioni della libertà personale patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo di affidamento” (Cass. pen., Sez I, sentenza 28 ottobre 2004 n. 4398), appare equo determinare tale pena residua in mesi 4 di reclusione, considerato che le prescrizioni limitative della libertà personale date inizialmente con l’ordinanza concessiva della misura si sono di fatto attenuate dal mese di maggio 2009, allorché il programma di tipo comunitario si è progressivamente trasformato in programma ambulatoriale, con rientro in famiglia e svolgimento di attività lavorativa (iniziata il 15 giugno 2009: v. relazione UEPE in data 28 agosto 2009).

 

P.Q.M.

 

dispone la revoca della misura dell’affidamento in prova concessa ex art. 94 DPR 309/1990 a B. M. dal Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 29 ottobre 2008; dichiara che in conseguenza dell’odierna revoca la pena residua da espiare è pari a mesi quattro di reclusione.

 

TORINO, 23 febbraio 2011

 

 

 

 

           

 

 

           

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

 

Dr. Giuseppe Vignera

 

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