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Ente legittimato a costituirsi parte civile-Danni ambientali, assetto territoriale di proprieta' regionale- (Sentenza Cassazione penale 02/03/2011, n. 8091)-Ipsoa.it

 

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di Alessandro Jazzetti

La regione e' legittimata a costituirsi parte civile, perche' il danno ambientale derivante dal reato incide sull¿ambiente, come assetto qualificato del territorio, il quale e' elemento costitutivo di tale Ente e percio' oggetto di un suo diritto di proprieta'.

La regione e più in generale gli enti territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile ai sensi dell’art. 18 l. 349/86, perché il danno ambientale derivante dal reato incide sull’ambiente, come assetto qualificato del territorio, il quale è elemento costitutivo di tali enti e perciò oggetto di un loro diritto di proprietà.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza 2 marzo 2011, n. 8091/11, Carnevale, in riferimento ad una vicenda processuale consumatasi nel 2003.

Va rilevato che la L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 (vigente all’epoca dei fatti oggetto della sentenza), al comma 3 attribuiva allo Stato e agli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo la legittimazione a promuovere la relativa azione per il risarcimento del danno, anche se esercitata in sede penale. Il suddetto art. 18 è stato però abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 318, comma 2, lett. a), (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale).

Ora, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, riserva allo Stato, ed in particolare al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l'azione civile in sede penale.

Le regioni e gli enti territoriali minori, in forza dell'art. 309, comma 1, possono ora presentare denunce ed osservazioni nell'ambito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l'intervento statale a tutela dell'ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.

La giurisprudenza della Corte, successiva all'appena ricordato mutamento legislativo, pur ribadendo il significato della novella, e la conclusione secondo la quale spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, ha rilevato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 1, ma anche all'ente pubblico territoriale (come la provincia) che per effetto della condotta illecita abbia subito un danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.(Così Cass. 755/2010, Ciaroni).

Secondo Cass. 41025/2010, che ha affrontato in maniera più articolata la questione, non sussiste infatti alcuna antinomia reale fra la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., (che attribuisce a tutti il diritto di ottenere il risarcimento del danno per la lesione di un diritto) e la norma speciale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 1, (che riserva esclusivamente allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da lesione all'ambiente, inteso come diritto pubblico generale a fondamento costituzionale).

E difatti, “come sempre accade nei rapporti tra norma generale e norma speciale, l'entrata in vigore di quest'ultima ha determinato che la precedente norma generale deve essere ora interpretata nel senso che l'estensione della norma generale stessa si è ristretta, perché il suo ambito di applicazione non comprende più la fattispecie ora disciplinata dalla norma speciale.

In altri termini, il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall'art. 311 cit., con la conseguenza che il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell'ambiente.

Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale”.

Di conseguenza, sia gli enti pubblici territoriali, sia altri soggetti, singoli o associati (come, ad esempio, le associazioni ambientaliste) possono agire in giudizio, anche in sede penale, «per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore di rilevanza costituzionale».

 

 

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