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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-Controinteressati legittimati a proporre opposizione di terzo Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 11 maggio 2011 n. 2802-Guida al diritto.it

 

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Possono proporre opposizione di terzo nei confronti di una sentenza amministrativa, resa tra altri soggetti, i controinteressati pretermessi tout court; i contro interessati pretermessi sopravvenuti; i controinteressati non facilmente identificabili. In pratica sono legittimati i terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della pronuncia sulla quale è scattata l’opposizione. Il principio viene ribadito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 2802 dell’11 maggio 2011. Nel caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada, visto che è indubitabile che l’opponente, in quanto aggiudicataria della gara impugnata in primo grado, rivestiva la qualità di controinteressato, sia formale che sostanziale e che la stessa non partecipò al giudizio d'appello, pur avendo preso parte a quello di primo grado e avendo, quindi, assunto la veste di litisconsorte necessario in appello, con conseguente lesione del principio del contraddittorio, deve essere accolto il suo ricorso per opposizione di terzo, con conseguente annullamento della gravata decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 del codice del processo amministrativo

sul ricorso numero di registro generale 3019 del 2011, proposto da:

Società Cooperativa E. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso

dagli avv. Fe.La., Ca.Ru., Al.Sa., con domicilio eletto presso Fe.La. in Roma, via (...);

contro

Co. Soc. Coop. Consortile in persona del legale rappresentante in carica in proprio e quale M.A.,

Ati - Impresa Tm. in proprio e quale Mandante, rappresentati e difesi dall'avv. Sa.Na., con

domicilio eletto presso Sa.Na. in Roma, via (...);

nei confronti di

Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante in carica,

rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via

(...), è domiciliato per legge;

per l’annullamento ai sensi dell’art. 108 del codice del processo amministrativo

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 01494/2011, resa tra le parti, concernente

affidamento lavori per il restauro ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso Re.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Seconda Università degli Studi di Napoli e di Co. Soc.

Coop. Consortile in proprio e quale M.A. e di Ati - Impresa Tm. in proprio e quale Mandante;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Fabio Taormina e uditi per le

parti gli avvocati La. e Na.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;

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Con la sentenza n. 1494 del 9 marzo 2011 questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso

in appello (RG N. 10581/2010)proposto dalla Co. Società Cooperativa Consortile avverso la

sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli - n. 21850/2010.

Avverso tale decisione ha proposto opposizione di terzo la Società Cooperativa E. a r. l.,

rappresentando che:

a) essa era stata contraddittore nel giudizio di primo grado nell’ambito del quale il Tribunale

amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli - aveva reso la sentenza n. 21850/2010;

b) era controinteressata, formale e sostanziale in detto procedimento in quanto si era resa

aggiudicataria della gara impugnata in primo grado (e poi in appello) dalla Co. Società Cooperativa

Consortile.

Ciononostante il ricorso in appello accolto dalla Sezione con la decisione n.. 1494 del 9 marzo 2011

non le era stato notificato, né essa ne aveva avuto altrimenti conoscenza.

Essa pertanto era rimasta estranea a tale giudizio, pur rivestendo la qualità di litisconsorte

necessario e controinteressata.

Peraltro si evidenziava che essa era rimasta gravemente pregiudicata dalla citata sentenza in quanto

ove fosse stata parte del giudizio avrebbe potuto evidenziare che essa aveva provveduto a

sottoscrivere il contratto oggetto dell’affidamento ed aveva intrapreso il servizio già in data 6

dicembre 2010; che il 20 dicembre 2010 si era provveduto alla consegna delle aree in favore

dell’impresa predetta che, conseguentemente, aveva intrapreso i lavori.

Il Consiglio di Stato, ove reso edotto di tali circostanze non avrebbe potuto pertanto disporre il

risarcimento in forma specifica in favore dell’appellante Co. Società Cooperativa Consortile.

Sotto altro profilo, essa, ove avesse avuto conoscenza dell’appello proposto, avrebbe parimenti

potuto fare valere la circostanza che il ricorso in appello proposto dalla predetta Co. Società

Cooperativa Consortile era affetto da inammissibilità in quanto notificato presso l’Avvocatura

distrettuale dello Stato (piuttosto che presso l’Avvocatura Generale).

Ne discendeva la necessità di annullare l’impugnata decisione.

All’ odierna adunanza camerale del 10 maggio 2011 fissata per l’esame della istanza cautelare di

sospensione della esecutività dell’impugnata sentenza della Sezione n. 1494 del 9 marzo 2011 la

causa è stata posta in decisione.

Ciò premesso, osserva il Collegio che il profilo rescindente della impugnazione proposta è

senz’altro fondato.

Rammenta in proposito il Collegio che:

- "la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice

amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta ai controinteressati pretermessi tout court; ai

controinteressati pretermessi perché sopravvenuti (è il caso dei beneficiari di un atto

consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un

giudizio cui siano rimasti estranei); ai controinteressati non facilmente identificabili; più in

generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella

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riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione" (Cons.

Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8944);

- controinteressato pretermesso "tout court" è, in particolare: il soggetto avente un interesse analogo

e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso che sia nominativamente individuato

nel provvedimento impugnato, o comunque sulla base di questo agevolmente identificabile (da

ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 2012); che non sia stato parte formale del giudizio

in quanto, anche in caso di mancata o nulla notifica dell'atto introduttivo della controversia, il

giudice non lo abbia comunque ritenuto presente in giudizio emettendo la pronuncia anche nei suoi

confronti (Cons. Stato, Sez. V, n. 5944 del 2009, cit; Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2003, n. 11185;

Cass. civ., Sez. III, 1 luglio 1998, n. 6416).

Questa condizione si riscontra senz’altro nel caso di specie, posto che è indubitabile che l’odierna

opponente, in quanto aggiudicataria della procedura evidenziale impugnata in primo grado,

rivestiva la qualità di contro interessato, sia formale che sostanziale.

In più può aggiungersi che l’odierna opponente ebbe a partecipare al giudizio di primo grado; essa

quindi ha assunto la veste di litisconsorte necessario nel giudizio d’appello: si rammenta in

proposito che, per costante giurisprudenza “l’'omessa notifica dell'appello a tutte le parti intimate in

prima istanza impone l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutte le parti evocate nel

giudizio di primo grado (ex multis si veda Consiglio Stato , sez. V, 15 novembre 2010, n. 8042).

Posto che essa non ebbe a partecipare al predetto giudizio d’appello, con conseguente lesione del

principio del contraddittorio , in accoglimento del ricorso per opposizione di terzo proposto, deve

essere annullata la impugnata decisione 1494 del 9 marzo 2011 resa da questa Sezione del

Consiglio di Stato.

Al fine di decidere il merito della impugnazione proposta, peraltro (in ordine alla quale non è

necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio in quanto l’odierna opponente ha comunque in

data odierna avuto cognizione del merito della impugnazione proposta avverso la sentenza del

amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli - n. 21850/2010) si ritiene indispensabile

acquisire il fascicolo di primo grado onerando all’uopo la Segreteria, fissando fin d’ora la

trattazione del merito della impugnazione avverso la predetta decisione di primo grado n.

21850/2010 per la pubblica udienza del 18 novembre 2011.

Condanna l’appellante Co. Soc. Coop. Consortile al pagamento delle spese processuali dell’odierno

grado di giudizio in favore della opponente Società Cooperativa E. a r.l. in misura che appare

congruo determinare in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, parzialmente e non definitivamente

pronunciando sul ricorso per opposizione di terzo, come in epigrafe proposto,avverso la decisione

della Sezione 01494/2011 lo accoglie, e per l’effetto annulla l’impugnata decisione;

Dispone acquisirsi a cura della Segreteria il fascicolo di primo grado;

fissa la trattazione del merito della impugnazione avverso la predetta decisione di primo grado n.

21850/2010 per la pubblica udienza del 18 novembre 2011;

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Condanna l’appellante Co. Soc. Coop. Consortile al pagamento delle spese processuali dell’odierno

grado di giudizio in favore della opponente Società Cooperativa E. a r.l.

nella misura di Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l'intervento dei

magistrati:

Rosanna De Nictolis - Presidente FF

Roberto Garofoli - Consigliere

Roberto Giovagnoli - Consigliere

Gabriella De Michele - Consigliere

Fabio Taormina - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria l’11 maggio 2011.

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