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Corte di Cassazione, I sezione penale, sentenza n. 18600 depositata il 10/5/2011. Riabilitazione del fallito ravveduto per l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili- Avv. Renato D'isa-Guide legali.it

 

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Preliminarmente l’istituto della riabilitazione[1] “ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando una buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi della volontà di riscatto dal passato”.

Per la Suprema corte, infatti, “l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l’adempimento delle obbligazioni civili” alle quali è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto.

 

La ragione del principio è nell’esigenza di evitare “un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del riabilitando” che “abbia, per altro verso, dato prova attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole di riabilitazione”.

 

Gravando su di lui l’onere della prova di essersi “emendato” e “ravveduto” dopo la condanna.

 

 

 

 

 

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[1]Articolo 179 - Condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro .

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

 

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