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DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO-Per le unioni omosessuali scatta la parità dei diritti pensionistici-Corte di Giustizia Ue - Sentenza 10 maggio 2011 - Causa C-147/08-Guida al diritto.it

 

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Parità di diritti pensionistici per gli omosessuali congiunti con una unione civile registrata. Il trattamento non può essere inferiore a quello più favorevole concesso alle persone di diverso sesso regolarmente sposate. Lo ha riconosciuto la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-147/08 di oggi, bocciando il comportamento del comune di Amburgo per “discriminazione fondata sulle tendenze sessuali”, perché aveva rifiutato una richiesta di aumento di un ex dipendente, fatta proprio in quanto unito civilmente con il proprio compagno.

 

 

 

La situazione di partenza

 

Il signor Jürgen Römer ha lavorato per la Città di Amburgo, in Germania, come impiegato amministrativo dal 1950 fino al sopravvenire della sua incapacità lavorativa il 31 maggio 1990. A partire dal 1969, egli ha vissuto ininterrottamente con il suo compagno, il sig. U., con il quale ha concluso un’unione civile registrata conformemente alla legge tedesca del 16 febbraio 2001.  Successivamente, ha chiesto che l’importo della pensione complementare di vecchiaia fosse ricalcolato applicando uno scaglione tributario più favorevole, corrispondente a quello applicato ai beneficiari coniugati. Tuttavia, la Città di Amburgo ha rifiutato la richiesta sulla base del fatto che “soltanto i beneficiari coniugati, non stabilmente separati, e quelli aventi diritto ad assegni familiari o ad altre prestazioni analoghe hanno diritto a tale beneficio”.

 

A questo punto il sig. Römer ha adito il Tribunale del lavoro di Amburgo che, a sua volta, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare le disposizioni dell’Unione riguardanti le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali in materia di occupazione e di lavoro.

 

 

Il ragionamento della Corte

 

La Corte ha iniziato col riconoscere che le pensioni complementari rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78. E che la legge tedesca sulle unioni civili registrate ha introdotto, per le persone dello stesso sesso, l’istituto dell’unione civile, “scegliendo di precludere a tali persone il matrimonio, che resta riservato alle sole persone di sesso diverso”. E che, ad avviso del giudice del rinvio, nell’ordinamento giuridico tedesco, a questo punto non vi è ormai alcuna differenza giuridica di rilievo tra questi due status personali.

 

 

Il diritto al beneficio

 

Il beneficio della pensione complementare di vecchiaia presuppone “non soltanto che il partner sia sposato, ma anche che egli non sia stabilmente separato dal suo coniuge, in quanto essa mira a procurare un reddito sostitutivo a vantaggio dell’interessato e, indirettamente, delle persone che vivono con lui”. Ma anche la legge tedesca sulle unioni civili registrate stabilisce che “i partner dell’unione civile hanno l’obbligo reciproco di prestarsi soccorso e assistenza nonché quello di contribuire in maniera adeguata ai bisogni della comunità partenariale”. Pertanto, a giudizio della Corte, “i medesimi obblighi gravano sui partner dell’unione civile così come sui coniugi”. Infine, la Corte ha puntualizzato che “il diritto alla parità di trattamento può essere rivendicato da un singolo dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva”, e dunque il riconoscimento parte dal 3 dicembre 2003.

 

 

 

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