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Lavoro a termine, quando si applica lo ius superveniens? (Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 02/05/2011, n. 9603)-Ipsoa.it

 

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Stop al Collegato lavoro se le questioni non sono pertinenti

 

di Francesco Buffa

Applicabile retroattivamente il collegato lavoro solo se la nuova disciplina è attinente alle questioni censurate con l'impugnazione, che deve aver avuto riguardo pertanto alle conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine.

Con la sentenza in epigrafe la Corte consolida il proprio orientamento secondo il quale l'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) è applicabile retroattivamente a fattispecie maturate prima della sua entrata in vigore (ai sensi del co. 7 della medesima disposizione) solo in quanto la nuova disciplina sia pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso ed attenga alle questioni censurate con l’impugnazione, che deve aver avuto riguardo pertanto alle conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine.

Ritiene infatti la Corte che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso; inoltre, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria.

Sullo stesso tema dell’applicazione del collegato lavoro alle fattispecie precedenti l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la giurisprudenza aveva precisato altresì in sede di legittimità che, nel rapporto di lavoro con termine illegittimo, i co. 5-7 dell'art. 32 del collegato lavoro sono applicabili retroattivamente con il limite del giudicato relativo alla domanda di risarcimento del danno.

Infatti, secondo Cass. Cass. n. 65 del 3 gennaio 2011, l'applicazione retroattiva dell'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria conseguente alla impugnazione del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro, rilevando che l'impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine non impedisce la formazione del giudicato sul capo di domanda relativo al relativo risarcimento del danno.

Da ultimo, va rilevato che sulla legittimità costituzionale della norma del collegato sopra richiamata pende questione di legittimità costituzionale sollevata da Cass. ordinanza n. 2112 del 21 gennaio 2011 e da trib. Trani 21 dicembre 2010.

 

 

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