Avv. Paolo Nesta


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NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO IL TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENZIALE REMUNERA TUTTE LE FUNZIONI E I COMPITI SVOLTI - In base al principio di omnicomprensività (Cassazione Sezione Lavoro n. 9246 del 21 aprile 2011, Pres. Vidiri, Rel. Nobile).-Legge e giustizia.it

 

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In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non è derogato dall'art. 16 della legge n. 448/2001, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione. L'incarico di componente interno dei Nuclei di valutazione dei capi di istituto, conferito al dirigente del Ministero dell'Istruzione (nella specie di seconda fascia in servizio presso l'ufficio scolastico regionale) in ragione dell'ufficio ricoperto e comunque conferito dall'amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, è soggetto al principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.

 

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