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SMARRITO IL BAGAGLIO SULL’EUROSTAR: CHI NE RISPONDE?Giudice di Pace di Cosenza, 24 maggio 2011, n. 1574-Diritto e processo.it

 

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Il vettore ferroviario ha l’obbligo di custodire il bagaglio del passeggero, indi risponde del danno occorso al passeggero nell’ipotesi di smarrimento durante il viaggio, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 e mercé applicazione analogica delle disposizioni del Codice Civile in materia di contratto di albergo.

 

Tale obbligo sussiste anche nei confronti della società originatasi dal vecchio ente pubblico delle Ferrovie dello Stato a seguito e proprio per effetto della privatizzazione dei trasporti, sicché risulta inapplicabile il regime normativo configurato in tempi passati per il medesimo ente.

 

 

 

(Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Mario Tocci)

 

 

 

 

 

Giudice di Pace di Cosenza, 24 maggio 2011, n. 1574

 

(Giudice di Pace Panzera)

 

 

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio T. S.p.A. in persona del legale rappresentante p. t. per sentire accertare la responsabilità della convenuta per il pregiudizio subito dall’attore a seguito del furto del proprio bagaglio a mano, verificatosi in data 18 gennaio 2009 sul treno Eurostar Fast 9377 e, conseguentemente, condannare T. S.p.A. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa nella misura di Euro 2.500,00 (di cui: Euro 1.500,00 per danno patrimoniale ed Euro 1.000,00 per danno non patrimoniale). Spese vinte.

 

Si costituiva T. S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda; in subordine, limitare il risarcimento alla corresponsione dell’importo massimo di Euro 260,00. Spese vinte.

 

All’udienza del 09 dicembre 2009 T. S.p.A., a mezzo del difensore delegato, offriva all’attore, in via conciliativa, senza ammissione di responsabilità, una somma pari ad Euro 260,00 quale indennizzo previsto dalla carta dei servizi di T. ed un contributo per spese legali tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 250,00, precisando che la polizza assicurativa non era stata attivata atteso che T. S.p.A. non aveva ricevuto la richiesta di indennizzo da parte dell’odierno attore. Alla medesima udienza era presente per T. S.p.A. il dott. L. B., procuratore munito di procura speciale, il quale dichiarava di offrire a titolo conciliativo quanto offerto dal difensore delegato. Parte attrice rifiutava tale proposta conciliativa sul presupposto che essendo entrato in vigore il Regolamento CEE 1370/2007 relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario il quale riconosce ai passeggeri “il diritto ad ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti fino a circa 1.850,00 Euro per ogni bagaglio”. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all’udienza del 23 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

 

T. S.p.A. sostiene l’inapplicabilità al caso concreto della codicistica sul trasporto di cui agli artt. 1678-1702 in quanto applicabile al trasporto ferroviario la legge speciale giusta rinvio dell’art. 1680 c.c. alla legge speciale r.d.l. 11/10/1934 n. 1948 convertito nella legge 04/04/1935 e r.d.l. 25/01/1940 convertito nella legge 13/05/1940 n. 674 e d.p.r. 30/03/1961 n. 197 emesso con legge delegata 27/02/1961 n. 183. Assumeva che in base alla disciplina richiamata, le FF. SS. non sono responsabili del furto del bagaglio rimanendo lo stesso in custodia del viaggiatore.

 

L’assunto non è condivisibile.

 

Nel caso in esame trova applicazione il Regolamento Comunitario 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in quanto lo stesso, avente carattere generale vincolante, è direttamente applicabile e non necessita di alcun atto di recepimento da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, come disciplina lo stesso Trattato dell’Unione Europea all’art. 249 par. 2 (TCE) e come successivamente ribadito dal Trattato di Lisbona. Pertanto, pur in assenza di recepimento da parte del Governo Italiano, lo stesso esplica piena efficacia per la disciplina delle materie da esso regolamentate.

 

L’istruttoria espletata ha confermato l’assunto attoreo.

 

In atti vi è prova che l’attore, a seguito dello smarrimento del bagaglio, ha effettuato a T. S.p.A. la richiesta di indennizzo, per come si desume dalla richiesta stragiudiziale di indennizzo inviata a T. S.p.A. in data 20 gennaio 2009 e ricevuta in data 26 gennaio 2009 con raccomandata n. 136865462180, esibita in originale e depositata agli atti in copia all’udienza del 21 settembre 2009.

 

Il teste escusso, sig. P. F., riferiva di essere partito da Roma sull’Eurostar Fast 9377 diretto a Paola e di aver viaggiato sulla carrozza 4, come da prenotazione, di fronte al sig. S.

 

Riferisce il teste: “Abbiamo posato insieme la valigia nell’apposito vano adiacente alla carrozza tra la porta e i sedili, dopo aver verificato che lo spazio soprastante i sedili stessi, destinato ai bagagli, non era idoneo a contenere un normale bagaglio a mano”; ed ancora, a domanda del procuratore di parte convenuta, risponde: “dalla mia postazione potevo controllare visivamente i bagagli, mentre il dott. S., che era di spalle, ne era impedito”; ed ancora: “preciso che avevo la visuale completa solo al momento in cui la porta divisoria si apriva, altrimenti la visuale era limitata attraverso i due oblò di vetro della porta”.

 

Dalle dichiarazioni rese è dunque emerso che il treno Eurostar Fast 9377, per come è strutturata la carrozza 4 dello stesso, non consentiva al viaggiatore di tenere il bagaglio a mano al suo seguito in quanto si è obbligati a riporre lo stesso nell’apposito vestibolo predisposto per i bagagli al di fuori del campo visivo del viaggiatore. Pertanto non è condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta quando assume applicabile la disciplina di cui all’art. 13, par. 4 bis, delle vigenti “Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle F.S.” e successive modificazioni ed integrazioni, approvate con r.d.l. 11/10/1934 n. 1948, convertito in l. 04/04/1935 n. 911, relativa alla “Responsabilità per danno alle cose”, che così dispone: “Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore”. Invero, nel caso in esame, deve applicarsi la successiva norma contenuta nel par. 5 dell’art. 16 del d.p.r. 30 marzo 1961, così modificato dall’art. 6 della l. 07 luglio 1977 n. 754, che dispone: “Tutte le cose che rimangono presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto la loro custodia”. Medesima disposizione è precisamente ritenuta nel paragrafo quarto relativo al trasporto dei bagagli a mano, delle attuali Condizioni generali di trasporto delle Ferrovie dello Stato. La normativa, nonostante ribadisca il principio dell’obbligo di custodia in capo al proprietario per il bagaglio non consegnato, non lascia alcun dubbio interpretativo nel caso di viaggi in Eurostar Fast 9377, oggetto del presente giudizio, per come sopra descritta. Dunque è evidente l’incertezza normativa cui tale problematica conduce, considerato che le norme sui bagagli non consegnati appaiono applicabili solo ai tradizionali treni, dove effettivamente il viaggiatore è messo nelle condizioni di custodire il proprio bene (bagaglio al seguito) dato che gli stessi rimangono presso di loro.

 

Anche il teste G. E. conferma quanto sostenuto dall’attore nell’atto introduttivo. Riferisce il teste: “Ricordo che il dott. S. ha tentato di inserire il bagaglio nell’apposito spazio sovrastante i sedili e che non vi riusciva stante le dimensioni ridotte e che pertanto era costretto a tornare indietro per riporre il proprio bagaglio nel vestibolo allocato vicino la porta di ingresso del treno; preciso, poiché viaggio spesso, che la particolarità della carrozza 4 del treno Eurostar Fast 9377 sono le ridotte dimensioni del vano bagagli e infatti alla luce di questo evito di prenotare la carrozza 4; in quella data, alle ore 17.00, sono rimasta al binario della stazione di Roma Termini all’altezza della porta d’ingresso della carrozza 4 del treno fino al momento della partenza e della chiusura della porta ed è vero che nessuno è sceso dalla portiera situata in prossimità del vestibolo dove era riposta la valigia del dott. S. e ciò fino al momento della chiusura della portiera e del momento della partenza”; preciso che non sono salita sul treno ma ho fatto capolino all’interno del treno e confermo che fino a quando ero lì presente, fino alla partenza del treno, il bagaglio era depositato nell’apposito spazio del vestibolo”.

 

Inoltre, il teste G. fornisce dettagliata descrizione della valigia e del contenuto della stessa, atteso che molti dei beni in essa contenuti erano stati dalla stessa regalati al dott. S., in quanto all’epoca dei fatti i due erano fidanzati.

 

Il teste M. M. G., escusso in sede di prova delegata, riferisce che: “Alla stazione di Napoli Centrale sono stato fermo davanti alla porta del treno perché stavo salutando la mia ragazza e confermo che nessuno è salito o sceso dal treno”; ed ancora: “vero è che il dott. S. mi ha detto che gli avevano rubato il bagaglio e si è allontanato per cercare il detto bagaglio sul treno ed è tornato dopo un bel po’ di tempo; ho visto il capotreno che si avvicinava al dott. S. e parlavano di furto”.

 

Evidente è, dall’istruttoria espletata, che la responsabilità della convenuta T. S.p.A. per la vicenda verificatasi su di un treno di sua proprietà costruito secondo le più moderne tecnologie ingegneristiche che stridono fortemente con una normativa speciale desueta e quindi inapplicabile. Non possono ritenersi applicabili nel caso in esame, le motivazioni a sostegno della tesi di T. S.p.A.; infatti la stessa società, nella carta dei servizi passeggeri 2009, prevede espressamente che sul biglietto del treno sia annessa una “polizza gratuita” che assicura i bagagli e gli oggetti contro i furti esclusivamente per i viaggi avvenuti con i treni Eurostar, Eurostar Italia AV e nelle carrozze Gran Confort dei treni Intercity ed Intercity Plus con carrozze Gran Confort. Di contro negli altri treni i bagagli, stante la loro diversa struttura, viaggiano sempre sotto la responsabilità del viaggiatore e quindi non è previsto alcun rimborso per eventuali furti di bagagli.

 

Inammissibile è il declino di responsabilità nei casi in cui il passeggero-viaggiatore è costretto a depositare i bagagli fuori dal proprio controllo visivo, proprio come accade nei treni Eurostar Fast (nel caso in questione, carrozza 4).

 

A conforto di quanto detto deve rilevarsi che per detti treni è prevista la necessità di munire di copertura assicurativa, limitata però ad un tetto massimo di Euro 250,00 per collo, i bagagli trasportati sui treni Eurostar e Pendolino. Tale limitazione è in contrasto con il Regolamento Comunitario 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in quanto l’art. 33 par. 2 del suo allegato n. 1, recante norme sulle “regole uniformi” concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 03 dicembre 2007, prevede invece un risarcimento pari ad Euro 1.400,00 per collo trafugato. L’art. 33 par 2 statuisce: “Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall’avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all’art. 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell’art. 51, ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso”.

 

Per quanto sopra detto può dichiararsi la responsabilità contrattuale di T. ex art. 1218 c.c. e la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di trasporto. La legge speciale 991/1935, invocata da parte convenuta, che disciplina il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, dopo la trasformazione dell’ente F.S. in s.p.a. T., trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità, soprattutto in materia di responsabilità del vettore ferroviario nei trasporti nazionali, proprio nelle norme del codice civile, nella parte in cui è disciplinata la materia delle clausole vessatorie, predisposte unilateralmente, limitative della responsabilità, che devono essere specificamente approvate per iscritto per come disposto dall’art. 1341 c.c.

 

Quanto previsto dalla citata legge deve essere coordinato con la mutata realtà rappresentata dalla privatizzazione delle Ferrovie, e di conseguenza con le disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2006 (Codice del Consumo), che con specifica norma sui servizi pubblici prevede che “il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati”, escludendo che l’obbligo di T. S.p.A. possa esaurirsi nel trasporto dell’utente alla destinazione prevista a prescindere dalle modalità esecutive del servizio.

 

Sempre con riferimento al Codice del Consumo, all’art. 36 viene sancita la nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà, e non già l’inefficacia, così come era previsto dall’abrogato art. 1469 quinquies c.c., in materia di contratti conclusi tra il professionista e la persona fisica. Evidente è dunque che il richiamo alla regolamentazione della citata legge speciale, e in particolare all’art. 13, appare non condivisibile, dovendosi tali norme ritenere obsolete ed in contrasto con le mutate esigenze dei viaggiatori e con le caratteristiche tecniche dei nuovissimi treni Eurostar Fast.

 

Nel caso in esame, la disciplina applicabile è quella contenuta nei principi generali dettati dagli artt. 1218 e 1681 c.c., che, in caso di inadempimento, legittimano il passeggero al risarcimento del danno.

 

Infatti, il contratto di trasporto è un negozio giuridico di natura sinallagmatica e, pertanto, si colloca tra le obbligazioni a prestazioni corrispettive, che, per il viaggiatore, si perfeziona nel momento in cui acquista il biglietto, mentre per il vettore solo nel momento in cui giunge a destinazione.

 

Va disattesa l’eccezione di inadempimento parziale del contratto sollevata da parte convenuta. Invero non può escludersi la responsabilità della convenuta invocata per effetto del caso fortuito e della forza maggiore; tale eccezione, infatti, non può trovare accoglimento per violazione dell’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore.

 

A norma dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegue correttamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; a tal proposito, con riferimento ai fatti di causa, giurisprudenza consolidata afferma che “il furto non costituisce di per sé un caso di forza maggiore o un fortuito, sicché non esime da responsabilità per colpa contrattuale se non si dimostri l’impossibilità di prevenirlo con l’uso di diligenti cautele”. Trattasi invero di inadempimento colposo, vista l’impossibilità per l’odierno istante di controllare il suo bagaglio in quanto fuori dal suo campo visivo, stante la particolare conformazione strutturale e tecnica della carrozza del treno su cui lo stesso viaggiava. A tal proposito, è pacifico per analogia con l’art. 1766 c.c. l’avvenuto perfezionamento di detto contratto atipico di deposito delle cose date in custodia in albergo. Infatti il contratto atipico di responsabilità sulle cose portate in albergo è quel contratto nel quale il viaggiatore (attore) o turista affida all’albergatore (convenuta) il proprio bagaglio onde questa lo custodisca durante tutto il periodo di permanenza in albergo (treno). Il contratto si perfeziona nel momento in cui si prende possesso del posto a sedere sulla carrozza prenotata dal viaggiatore; la consegna si perfeziona con la semplice collocazione del bagaglio all’interno dell’area predisposta a deposito bagagli-vestibolo ubicato all’ingresso della carrozza e fuori dal controllo visivo del viaggiatore.

 

In conclusione, accertata la responsabilità della convenuta per il pregiudizio subito dall’attore a seguito del furto del proprio bagaglio a mano, verificatosi in data 18 gennaio 2009 sul treno Eurostar Fast 9377 carrozza 4, condanna T. S.p.A. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa nella misura di Euro…  per danno patrimoniale, mentre non può riconoscersi il danno non patrimoniale perché non provato.

 

Le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Giudice di Pace di Cosenza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da G. S., ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:

 

•              dichiara T. S.p.A., in p. l. r. p. t., responsabile dell’evento dannoso per cui è causa, e, conseguentemente, la condanna a pagare a titolo di risarcimento danni a S. G. la somma di Euro…;

 

•              condanna T. S.p.A., in p. l. r. p. t., al pagamento delle spese e competenze che si liquidano in complessivi Euro….

 

Così deciso in Cosenza, 24 maggio 2011

 

Il Giudice di Pace: Dott.ssa Lucia Panzera

 

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2011

 

 

 

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