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Contratti pubblici-Gare d'appalto: diritto di accesso "ristretto" per i non concorrenti-T.a.r Lazio, Sentenza 10 maggio 2011, n. 4081-Lex 24.it

 

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    Documenti e Approfondimenti-                Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 09-12-2008, n. 6121

        Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Sezione 1, Sentenza...

        Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari, Sezione 1, Sentenza del ...

 

Tutti i documenti e gli approfondimenti

 

 

Diritto di accesso agli atti amministrativi - Gara di appalto – Richiesta di accesso da parte di una ditta che non ha partecipato alla gara – Rapporto tra l. 241/90 e d.lgs. 163/2006 – Interesse all’accesso – Non sussiste.

 

Il diritto di accesso agli atti non può atteggiarsi al pari di un sindacato generalizzato dell’attività amministrativa nell’ambito di una procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente estranei, anche quanto tale diritto venga esercitato per proporre un ricorso in giudizio.

 

Il caso

Il caso riguarda il ricorso proposto dalla Società Arval Service Lease Italia S.p.a. per l'annullamento del silenzio-rigetto sulla domanda di accesso agli atti di gara formulata dalla stessa nei confronti di Poste Italiane S.p.a., la quale aveva bandito e aggiudicato una procedura aperta per la stipula di un Accordo quadro per la fornitura di 16.640 veicoli, da utilizzare per il trasporto e il recapito dei prodotti postali.

La società Arval, pur non avendo partecipato alla gara, riteneva infatti di essere titolare di un interesse qualificato all’accesso, in qualità di primaria operatrice nel settore della locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, aspirando, alla rinnovazione della procedura concorsuale ed alla partecipazione a seguito di rinnovazione della gara.

 

 

La decisione

Il TAR Lazio, nel rigettare il ricorso avverso il silenzio-rigetto sulla domanda di accesso della società Arval, ha evidenziato la peculiarità delle regole fissate dall'articolo 13 del codice dei contratti che, premesso un generale rinvio alle norme di cui alla l. n. 241/90 s.m.i., si pone come lex specialis rispetto alle previsioni di quest'ultima. Il co. 6 dell'art. 13, in particolare, attribuisce l’interesse all’accesso agli atti al solo "concorrente" che lo chieda "(...) in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso (...)”. Diversamente, la disciplina dettata dall'art. 24, co. 1, lett. b) della legge sul procedimento amministrativo prevede la possibilità di esercitare il diritto di accesso per tutti coloro che abbiano una "situazione giuridicamente rilevante" e, nei casi in cui l'accesso sia escluso ai sensi del co. 7, tale diritto comunque prevale qualora sia necessario  "(...) per curare o per difendere i propri interessi giuridici (...)", con una formulazione quindi ben più ampia rispetto a quella di cui al co. 6, dell'art. 13.

 

Si segnala, tuttavia, come la richiesta di accesso di cui all'art. 13, co. 6 si riferisca in realtà a due fattispecie peculiari, enucleate al co. 5, lett a) e b), che riguardano documenti, esclusi dall'accesso, in quanto contenenti informazioni riservate o segreti tecnici e commerciali fornite dagli offerenti nell'ambito della procedura concorsuale. Di conseguenza, è da ritenersi che la limitazione all'accesso al solo "concorrente" stabilita dall'art. 13, co. 6 sia in realtà connessa alla specificità del settore in cui è collocata tale norma, ovvero nel settore degli appalti, nel quale assume particolare rilievo il principio della concorrenza e della libertà di impresa.

 

Il Collegio, nel rigettare il ricorso proposto dalla società Arval, ha sottolineato altresì che la richiesta del cui diniego non poteva essere accolta anche sotto un diverso profilo.

L’art. 24, co. 3 della l. n. 241/90 s.m.i., infatti, stabilisce in via generale che "(...) non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (....)". Il principio di trasparenza amministrativa, che ispira tutta la disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che permane dunque anche quella speciale di cui all'art. 13 Dlgs. n. 163 del 2006 s.m.i. nel settore degli appalti pubblici, dunque, trova un preciso limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, così come stabilito all'art. 97 Cost. Nel caso in specie, ad esempio, permettendo alla società Arval di accedere agli atti di una procedura di gara, rispetto alla quale era rimasta volontariamente estranea, sarebbe stato consentito a quest'ultima di svolgere, senza alcun diritto, un sindacato generalizzato sull'attività svolta da Poste italiane s.p.a. nel corso della procedura di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna di giurisprudenza sul tema del Diritto di Accesso agli atti di gara

 

SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

 

Appalti pubblici: diritto di accesso - Appalti pubblici - Diritto di accesso - Discplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 163 del 2006 - Peculiarità rispetto alla disciplina prevista dall'art. 24 della Legge n. 241 del 1990 - Impossibilità di adoperare lo strumento dell'accesso per perseguire una generica attività informativa ed esplorativa sull'attività amministrativa.

 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici trova apposita disciplina nell'ambito del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed, in particolare, nell'art. 13 che, premesso un generale rinvio alle norme di cui alla L. n. 241 del 1990, indica una disciplina che diverge da quest'ultima per alcuni profili, evidenziando previsioni peculiari, e, dunque, speciali rispetto a quelle di cui all'art. 24 della citata legge. In tal senso, si evidenzia come il predetto art. 13 consente l'accesso agli atti coperti da segreti tecnici e commerciali, contenuti nelle offerte, riservandolo, però "al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso". Orbene, al di là della peculiarità della disciplina dell'accesso in materia di contratti pubblici, l'istanza ostensiva di cui all'art. 24 della L. n. 241 del 1990 non deve comunque costituire uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull'azione amministrativa, non potendo lo strumento dell'accesso essere adoperato per perseguire una generica attività informativa ed esplorativa. Ne consegue che il diritto di accesso agli atti amministrativi non può estendersi ad un sindacato generalizzato dell'intera attività nell'ambito di una procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente estranei, come verificatosi nel caso di specie, mediante l'enunciazione di un interesse meramente esplorativo, e privo dell'indicazione di alcun principio di prova in ordine alle illegittimità che si sarebbero perpetrate, e che diverrebbero eventualmente concrete solo dopo un monitoraggio dell'intera attività amministrativa volto alla ricerca di possibili imperfezioni, irregolarità od anomalie, ab origine solo ipotizzate ma non suffragate da concreti elementi.

T.a.r. Lazio, Roma, Sentenza 10 maggio 2011, n. 4081

 

 

 

 

 

Pubblica Amministrazione - Accesso a documenti amministrativi - Esercizio del diritto - Ambito di operatività.

 

Ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 6, d.lg. 12/4/2006 n. 163 non è consentito l'accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta presentata dall'impresa risultata aggiudicataria a conclusione di una gara pubblica ove questa abbia dichiarato che sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale, ed il richiedente non ha dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza  9 dicembre 2008, n. 6121

 

 

 

 

Giustizia amministrativa - Appello contro le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali - Appello contro le ordinanze in materia di accesso ai documenti - Limiti.

 

In tema di impugnazione dell'ordinanza che decide sul ricorso in materia di accesso ai documenti in corso di causa occorre distinguere tra ordinanze che si pronunciano sul ricorso, accogliendolo o respingendolo in relazione ai presupposti inerenti all'accesso in quanto tale, e ordinanze che respingono il ricorso perché ritengono i documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in corso, nel senso che l'ordinanza che decide sul ricorso in corso di causa è appellabile sia nel caso in cui il giudice escluda l'accessibilità sulla base della ritenuta carenza dei presupposti previsti dalla disciplina dell'accesso, sia nel caso in cui il giudice accolga la domanda di accesso ritenute sussistenti le condizioni legittimanti l'ostensione senza passare al vaglio della pertinenza dei documenti in relazione al giudizio in corso; invece, nel secondo caso l'ordinanza ha natura istruttoria e non è quindi appellabile.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza  9 dicembre 2008, n. 6121

 

 

 

 

Appalti - Accesso agli atti - Impresa aggiudicataria - Offerta tecnica.

 

Sussiste, in capo al concorrente escluso da una gara d'appalto, il diritto di accedere agli atti di gara relativi all'offerta tecnica prodotta dall'impresa aggiudicataria, al fine di proporre ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, ciò in quanto, dal combinato disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti) e della L. n. 241/90, nelle pubbliche gare va riconosciuto il diritto di accesso all'intera documentazione, nonché alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte, nell'ipotesi in cui l'accesso sia finalizzato all'esercizio del diritto di difesa; pertanto quest'ultima, secondo la disciplina vigente, prevale rispetto all'obbligo di garantire il diritto alla riservatezza. Tale conclusione, conforme alla giurisprudenza ormai consolidata, trova ragione nel fatto che la partecipazione ad una gara comporta che l'offerta tecnico progettuale esula dalla sfera di dominio riservata dell'impresa, ponendosi sul piano della valutazione comparativa rispetto all'offerta delle altre concorrenti; ne consegue che la concorrente non aggiudicataria può accedere senza ostacoli alla documentazione relativa alle offerte presentate, in vista della tutela dei propri interessi.

T.a.r. Puglia, Bari, Sezione 1, Sentenza 27 maggio 2010, n. 2066

 

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