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Ristrutturazioni "estreme" senza innovazioni- (Sentenza TAR BRESCIA 27/05/2011, n. 791)-Ipsoa.it

 

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La ristrutturazione, se può spingersi fino all'estremo della demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, sconta però in tal caso il vincolo che il nuovo edificio deve essere del tutto fedele a quello preesistente .

In relazione alla previsione di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 – il quale definiva lavori di ristrutturazione edilizia "quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti" - la giurisprudenza aveva ripetutamente chiarito che, ai sensi della norma avanti citata, il concetto di ristrutturazione edilizia comprendeva anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione assicurasse la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto e venisse, comunque, effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione (cfr. fra le tante, Cons. St., Sez. V, 3 aprile 2000 n. 1906).

È poi intervenuto, a definire siffatto intervento edilizio, l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che, nel testo originario, menzionava il criterio della "fedele ricostruzione" come indice tipico della tipologia di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione.

Per effetto, poi, della normativa introdotta dall'art. 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, il vincolo della fedele ricostruzione è venuto meno, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia, che, per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e demolizione ad essa riconducibili, resta distinta dall'intervento di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito (cfr. Cons. St., Sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4011; Cons. St., V, 30 agosto 2006, n. 5061).

In altri termini, come da ultimo ribadito (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2180) la ristrutturazione, se può spingersi fino all'estremo della demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, sconta però in tal caso il vincolo che il nuovo edificio deve essere del tutto fedele a quello preesistente .

Nel caso di specie, se così è deve escludersi che l’edificio realizzato con il permesso di costruire possa in alcun modo essere ricollegato al precedente, essendosi trattato della realizzazione di una nuovo edificio, distinto e diverso dal precedente, sicché si è prodotta una soluzione di continuità fra i due edifici.

 

 

 

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