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L’assenza di affectio coniugalis esclude l'addebito della separazione-(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 20 aprile 2011, n. 9074 - Mariagabriella Corbi) –La previdenza.it

 

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Condurre vita autonoma nell’ambito della coppia preclude la separazione con addebito perché denota assenza di “affectio coniugalis”. I Giudici della Prima Sezione Civile, sentenza n. 9074/2011, hanno respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l’addebito della separazione alla condotta infedele della moglie.

 

Dal procedimento è emerso che entrambi i coniugi, durante la vita matrimoniale, non avevano osservato il vincolo della fedeltà, alloggiavano in piani diversi nella stessa casa, non avevano interessi, abitudini e svaghi in comune: in sintesi i due conducevano un “regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale”.

 

Già i Giudici della Corte d’Appello avevano espresso giudizio di non addebito della separazione. Stesso parere anche gli Ermellini, nella cui sentenza hanno sottolineato che“Le valutazioni e conclusioni espresse dalla Corte distrettuale appaiono, infatti, aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede. In particolare l'acquisizione e la valutazione, nel complesso dell'emerse risultanze istruttorie, dei dati posti dai giudici d'appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniate. Il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”

 

In ogni momento della  vita matrimoniale può instaurarsi una crisi di coppia. I fattori scatenanti possono essere molteplici, ma influisce in maniera predominante il tipo di relazione che si è instaurato.

 

Lo schema comportamentale-relazionale tra coniugi, come in qualsiasi altro  tipo d’interazione, può essere:

 

Complementare, Simmetrico, disimpegnato, normale e invischiato.

 

1)      Nella relazione simmetrica  si palesa una sorta di uguaglianza - o tendente a non essere da meno - all'altro. La reciprocità del riconoscimento: equivalenza nella bravura e nei varie sfumature della quotidianità: io sono ok – tu sei ok etc.

 

            La relazione è paritaria e nel contempo si condividono i vari obiettivi in maniera simbiotica.

 

2)      Nella relazione complementare invece si evidenzia un completamento reciproco che dona ad entrambe le parti l'autonomia finalizzata al partner, viene valorizzata la comunicazione e l'assertività: ad es. io mi dedico alla cucina mentre tu sistemi il cavo dell'antenna.

 

            Entrambe le relazioni sono frutto di un equilibrio nell'ambito della coppia e varia da coppia a coppia.

 

3)      Nella relazione disimpegnata siamo in presenza di confini eccessivamente rigidi, nella quale deficita  il senso di appartenenza e di interdipendenza si è incapaci di dare sostegno o aiutare gli  altri, scarsamente avvertita la genitorialità. Spesso sono famiglie multiproblematiche

 

4)      Nella relazione normale dove è chiaro il limite del proprio confine.

 

5)      Nella relazione invischiata troviamo un forte coinvolgimento tra i vari membri della famiglia, dove ogni tentativo di differenzazione è bloccato e dove ogni separazione è avvertita come una sorta di tradimento. Molto forte il senso di appartenenza rispetto alla conservazione dell’identità. Minuchin definì queste famiglie come “famiglie con le porte aperte”( Minuchin S. (1980), Famiglie e terapia della famiglia, Astrolabio, Roma).

 

D.ssa Mariagabriella Corbi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza 20.4.2011 n. 9074

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 8744/2010 proposto da:

D.P.D.P.F.A. - ricorrente -

contro A.M.A.; - intimata - nonché da:

A.D.P.M.A. (c.f. (OMISSIS)), - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

D.P.D.P.F.A., - controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 33/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA; udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. CONDO’ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

M. TAMPONI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, dichiarata con sentenza non definitiva n. 11744 del 19.10.2005, la separazione personale dei coniugi D.P. D.P.F.A. (ricorrente nel maggio del 1999) e A.M.A., sposatisi il 4.05.1982, con successiva sentenza definitiva dell’8.10-4.11.2008, addebitava la separazione alla moglie, imputandole la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, respingeva la sua contrapposta domanda di addebito della separazione al marito, denegandole l’attribuzione del chiesto assegno di mantenimento e degli alimenti; revocava, inoltre, l’assegno provvisorio concessole nel 1999, in sede presidenziale, d’importo pari a L. 25.000.000 mensili, successivamente elevato a L. 35.000.000 e poi ridotto, a decorrere dal novembre 2007, ad Euro 14.000,00 mensili, in ragione del fatto che il D.P. Aveva avuto due figli da altra donna.

Con sentenza dell’11.11.2009 – 15.01.2010, la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’ A., escludeva l’addebito a lei della separazione e le attribuiva, con decorrenza dalla data della sentenza definitiva di primo grado, l’assegno di Euro 12.000,00 mensili, annualmente rivalutabili a decorrere dal 1 gennaio 2011. Infine, considerato il parziale accoglimento delle domande dell’ A., compensava per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e poneva a carico del D. P. la residua parte, liquidata in Euro 30.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per diritti) per il giudizio di primo grado ed in Euro 20.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 900,00 per diritti) per il giudizio d’appello.

La Corte riteneva tra l’altro:

a) che, contrariamente all’assunto dell’ A., doveva ritenersi provato che costei avesse violato l’obbligo di fedeltà coniugale, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con S. R., posto che a questa conclusione il giudice di primo grado era pervenuto in base all’esito dell’esperita istruttoria, e segnatamente in base alle numerose deposizioni testimoniali, concordi, circostanziate, e non solo de relato, da cui emergeva che la relazione in questione, era iniziata nel 1993, era proseguita anche dopo il 1999, epoca in cui era stato introdotto il presente giudizio, ed era di pubblico dominio, sicché doveva anche escludersi che il D.P. Ne fosse venuto a conoscenza solo nel 1999, come da lui sostenuto e come d’altra parte anche smentito dal contenuto della deposizione resa da sua sorella;

b) che dalle deposizioni assunte in primo grado emergeva altresì che il D.P., al pari della moglie, era stato infedele e non poteva concordarsi con il primo giudice per il quale, la sua riferita relazione extraconiugale del 1994 avesse rappresentato solo una millanteria;

c) che, inoltre, era emerso che i coniugi alloggiavano in piani diversi della loro casa ed avevano abitudini, stili di vita, interessi e svaghi non coincidenti;

d) che, quindi, doveva concludersi che tra le parti si fosse instaurato un regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale, il che escludeva ogni nesso di causalità tra l’infedeltà dell’ A. e la compromissione del vincolo coniugale e comportava che la separazione non potesse essere addebitata a nessuno dei due coniugi;

e) che, dunque, ben poteva all’ A. essere attribuito il chiesto assegno di mantenimento, posto anche:

• che la sproporzione tra i redditi dei due coniugi era macroscopica;

• che, infatti, non avevano trovato specifiche contestazioni le affermazioni dell’ A. ed era d’altra parte documentato, che il D.P., definito dalla teste M. “un uomo molto, molto, molto ricco”, era titolare di vaste proprietà immobiliari in zone di prestigio di (OMISSIS), di molteplici conti correnti bancari, di numerose società di famiglia e personali, aveva alienato a terzi società di valore molto ingente, in base alla dichiarazione fiscale del 2006 risultava proprietario di ben 40 immobili, aveva collezioni di armi e di opere d’arte – tra cui un dipinto del V. aveva dato alla moglie la possibilità di vivere in un appartamento vasto 500 mq, arredato lussuosamente, nonché di fruire di una villa prestigiosa in (OMISSIS), di avere una coppia di domestici fissi, di fare vacanze lussuose e in imbarcazioni da diporto, di usare autovetture di lusso, di disporre di scuderie di cavalli;

• che di contro, l’ A., nata nel (OMISSIS), era priva di reddito ed era titolare di un solo appartamento;

f) che tenuto conto di tali circostanze, nonché della durata del vincolo coniugale, appariva congrua la misura di Euro 12.000,00 mensili per l’assegno in questione.

Avverso questa sentenza notificatagli il 2.02.2010, il D.P. Ha proposto ricorso per cassazione notificato il 26.03.2010, fondato su tre motivi. L’ A. ha resistito con controricorso notificato il 4.05.2010 ed ha proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi, cui il D.P. Ha resistito con controricorso notificato il 7.06.2010. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale il D.P. Deduce:

1. ”Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. E omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 143 c.p.c., comma 2 e art. 151 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.)”.

Il ricorrente censura, anche per il profilo motivazionale, il diniego di addebito della separazione alla moglie e segnatamente l’esclusione del nesso di causalità tra l’accertata condotta infedele della stessa e la frattura coniugale. A tale riguardo contesta:

• che potesse desumersi che prima del gennaio 1999 fosse stato al corrente della relazione extraconiugale della moglie, iniziata nel 1993, sostenendo anche che era stata travisata la deposizione, in ogni caso irrilevante, di sua sorella C.;

• l’apprezzamento circa il modus vivendi ed in particolare l’accordo di reciproca libertà sentimentale;

• che potessero ritenersi provate sue infedeltà coniugali.

2. ”Violazione e falsa applicazione di legge dell’art.. 360 c.p.c. E insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche in relazione all’art. 1456 c.c., commi 1 e 2, artt. 115 e 116 c.p.c.)”.

Censura la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, sostenendo essenzialmente l’ipervalutazione della sua condizione economica, la non veridicità dell’asserzione secondo cui non aveva contestato le affermazioni dell’ A. sulla consistenza del suo patrimonio, sul punto richiamando la sua memoria di replica del 4.10.2005, l’inconferenza del richiamo alla durata del vincolo coniugale, l’omessa valutazione della nascita di tre suoi figli, l’omessa considerazione della capacità professionale dell’ A..

3. ”Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. E insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.

Censura la disposta compensazione per 1/3 delle spese e deduce l’eccessività della liquidazione inerente a quelle del grado appello.

Con il ricorso incidentale l’ A. denunzia:

1. ”Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 3, in relazione all’art. 2697 cod. civ., comma 1, ovverosia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, da parte del marito, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.

2. ”Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5, in relazione all’art. 2697 cod. civ., comma 1, ovverosia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.

3. ”Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5, in relazione all’art. 151 cod. civ., comma 2” con riguardo al mancato riconoscimento dell’addebitabilità della separazione personale al marito.

4. ”Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 3, in relazione all’art. 156 cod. civ., commi 1 e 2” con riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, determinato in misura insufficiente ai fini della conservazione del tenore di vita, da lei goduto nel corso della convivenza coniugale”.

5. ”Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5, in relazione all’art. 156 cod. civ., commi 1 e 2, ovverosia in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno per il mantenimento della moglie in misura insufficiente, ai fini della conservazione del tenore di vita, goduto da quest’ultima nel corso della convivenza coniugale”.

6. ”Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5, in relazione all’art. 91 cod. proc. Civ., comma 1, ovverosia in relazione alla determinazione dell’ammontare delle spese processuali, relative al procedimento di primo grado ed alla ripartizione delle stesse fra le parti.

La A. sostiene, infine, la temerarietà dell’impugnazione proposta dal ricorrente e la necessità che lo stesso sia condannato, oltre che al rimborso delle spese processuali, anche al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 cod. proc. Civ., comma 3.

Il primo motivo del ricorso principale ed i primi tre motivi di quello incidentale, che, vertendo tutti sulla questione dell’addebitabilità della separazione personale, consentono esame unitario, non hanno pregio.

Le avversate valutazioni e conclusioni espresse dalla Corte distrettuale appaiono, infatti, aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede. In particolare l’acquisizione e la valutazione, nel complesso dell’emerse risultanze istruttorie, dei dati posti dai giudici d’appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, cass 201 del 7097).

Le censure sollevate da entrambe le parti in ordine all’individuazione e valorizzazione di detti dati probatori, ancorate pure al raffronto con i richiamati passi di alcune deposizioni testimoniali, al confronto di queste con pregressi scritti, censure peraltro mute sui riflessi di contegni in ogni caso tali da ingenerare obiettivamente nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte e per lei anche affidate alla perizia di parte su asseriti, subiti danni esistenziali e sessuali, della quale si omette pure di circostanziare l’acquisizione nei gradi di merito, si sostanziano in infondati o per più profili inammissibili, generici rilievi, in parte nuovi o non autosufficienti, rilievi da cui conclusivamente non è dato desumere le denunciate illegittimità o illogicità o carenze motivazionali decisive e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi da ciascuno propugnata, come noto, non consentito in questa sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 2006/9332; 2006/3881).

Mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quale comprovato dalle richiamate, privilegiate/risultanze istruttorie, la Corte di merito ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.

Privi di pregio sono anche il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto ed il quinto motivo di quello incidentale, che possono essere anch’essi esaminati congiuntamente, inerendo tutti allo statuito assegno di mantenimento in favore dell’ A.. Le censure che le parti propongono si sostanziano, infatti, in rilievi o infondati o inammissibili per genericità, apoditticità ed assenza di specifici richiami a pregresse acquisizioni probatorie, con riferimento pure all’attuale attitudine dell’ A., tra l’altro nata nel (OMISSIS), a lavoro proficuo (cfr. Cass. 2007/8547) ed alla sopravvenienza di un terzo figlio del D.P. In aggiunta ai primi due, dei quali, con valutazione implicita, sono stati considerati gli oneri paterni di mantenimento, o ancora si concretano in critiche non decisive, attese le allegazioni di conforto, anche parziali e non esaustive, il tutto a fronte degli esplicitati estremi fattuali della verifica anche comparata, irreprensibilmente compiuta dai giudici di merito, puntualmente ancorata pure al contenuto delle emerse risultanze documentali circa le potenzialità economiche di ciascuna delle due parti, in rapporto al pregresso tenore della vita coniugale, che ben poteva essere desunto dalle acquisite risultanze istruttorie e che la moglie aveva solo tendenzialmente diritto di mantenere.

D’altra parte, come noto, l’entità dell’assegno è determinata con insindacabile apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, che ben può ricomprendere, tra gli elementi valutabili, anche la durata del matrimonio (cfr Cass. 2007/25618) e che, relativamente alle rispettive condizioni economiche non richiede necessariamente l’accertamento dell’esatto ammontare delle relative componenti.

Non meritano, infine, favorevole apprezzamento il terzo motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale, inerenti al regime delle spese processuali ed alla quantificazione di esse disposti dal giudice d’appello, che al riguardo ha legittimamente proceduto ad un nuovo regolamento, quale conseguenza della pronunzia adottata ed in relazione all’esito complessivo della lite. Se da un canto l’avversata statuizione risulta sorretta da argomentazioni logiche ed aderenti al dettato normativo (art. 92 c.p.c.) ed al considerato esito del giudizio, gli ulteriori rilievi critici che entrambe le parti rivolgono all’attuata quantificazione si rivelano inammissibili per genericità anche alla luce del condiviso principio di diritto (cfr. tra le altre, Cass. 1998/11770) secondo cui “In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l’errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico della motivazione, restando a carico del ricorrente l’onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo”, onere rimasto inosservato.

Conclusivamente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti e respinti, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data la soccombenza reciproca, la quale (già) preclude, per difetto dei relativi presupposti, la condanna della controparte, chiesta dall’ A., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.

Da ultimo, a carico del D.P.D. Va posto, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 2009/07248) il pagamento in favore della A., delle spese del procedimento incidentale dallo stesso introdotto ai sensi dell’art. 373 c.p.c., spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità. Condanna il D.P.D. Al pagamento in favore dell’ A., delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in complessivi Euro 7.350,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

 

 

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